Il consenso informato in ambito veterinario presenta una peculiarità fondamentale rispetto alla medicina umana: non è l’animale a prestarlo, ma il proprietario o chi ne ha la legittima disponibilità.
Questa differenza incide in modo diretto sulla responsabilità professionale del medico veterinario e sull’intero rapporto di cura.
A differenza della medicina umana, non esiste una legge unica che disciplini il consenso informato veterinario. Gli obblighi informativi derivano da un insieme di fonti: Codice Deontologico FNOVI, norme civilistiche, disciplina sul benessere animale, normativa sui farmaci e obblighi di trasparenza verso il cliente.
Il veterinario si trova spesso a dover bilanciare tre interessi potenzialmente divergenti: il benessere dell’animale, le richieste del proprietario e la propria responsabilità civile, penale e disciplinare.
Questa guida analizza in modo operativo quando il consenso è valido, chi può prestarlo, come cambia in base alla tipologia di animale e quali sono le conseguenze di un consenso mancante o viziato, includendo i casi più critici della pratica veterinaria.
Indice dei contenuti
- Normativa sul consenso informato veterinario
- Chi può prestare il consenso informato in veterinaria
- Consenso informato veterinario per tipologia di animale
- Casi particolari nel consenso informato veterinario
- Consenso informato veterinario e privacy: perché devono essere separati
- Responsabilità del veterinario per consenso informato mancante o invalido
- I moduli Consavio per la pratica veterinaria
Normativa sul consenso informato veterinario
Il consenso informato in ambito veterinario non è disciplinato da una legge organica analoga alla L. 219/2017 prevista per la medicina umana.
Gli obblighi informativi del veterinario derivano da un sistema integrato di fonti: Codice Deontologico FNOVI, norme civilistiche sulla responsabilità professionale, disciplina sul benessere animale e normativa speciale (farmaci, trasparenza dei costi, privacy).
La validità del consenso dipende non solo dalla sua acquisizione formale, ma dalla completezza e specificità dell’informazione fornita al proprietario dell’animale.
Codice Deontologico FNOVI e consenso informato
Il Codice Deontologico rappresenta il riferimento principale per gli obblighi informativi del veterinario.
- Art. 29 – Obbligo di informazione e consenso informato: stabilisce che il veterinario deve acquisire il consenso del proprietario o detentore dell’animale dopo averlo informato in modo chiaro su diagnosi, prognosi, alternative terapeutiche, rischi, costi e benefici. Il consenso deve essere esplicito e, per interventi che comportano rischio per la vita dell’animale o che possono incidere sul suo benessere, deve essere acquisito in forma scritta.
- Art. 32 – Consegna di documenti: impone al veterinario di rilasciare documenti diagnostici e prescrizioni. Implicitamente, obbliga alla tenuta rigorosa della cartella clinica, che deve documentare l’attività svolta e il consenso acquisito. Una cartella clinica incompleta (priva di consenso firmato) espone il professionista a sanzioni e a soccombenza in sede civile.
- Art. 14 – Dovere di assistenza: il medico veterinario ha l’obbligo di prestare le prime cure in caso di urgenza. Questo obbligo si intreccia con il consenso: se il proprietario rifiuta le cure salvavita, il veterinario deve documentare il dissenso informato.
Responsabilità civile del veterinario e codice civile
In assenza di una legge specifica sul consenso informato veterinario, la responsabilità del professionista si fonda sui principi generali del diritto civile:
- Art. 1176 c.c.: diligenza professionale qualificata
- Art. 2236 c.c.: responsabilità per dolo o colpa grave nei casi di speciale difficoltà tecnica
- Art. 2043 c.c.: responsabilità extracontrattuale per fatto illecito
Il veterinario deve poter dimostrare di aver agito con perizia, prudenza e trasparenza.
Anche un intervento tecnicamente corretto può risultare illecito se eseguito senza un consenso valido o adeguatamente informato.
Benessere animale e limiti al consenso del proprietario
Un elemento distintivo della professione veterinaria è il dovere primario di tutela del benessere animale, sancito dall’art. 13 TFUE, dalla normativa nazionale e dal Codice Deontologico FNOVI (art. 1).
Il consenso del proprietario non legittima qualsiasi intervento.
Il veterinario deve rifiutare prestazioni che:
- violino il benessere animale
- siano contrarie alla legge o all’etica professionale
- integrino ipotesi di maltrattamento o uccisione non necessaria
Interventi come le mutilazioni estetiche o le eutanasie prive di presupposti clinici non diventano leciti per il solo fatto di essere autorizzati dal proprietario.
Uso del farmaco in deroga (cascata): obblighi informativi
Il Regolamento (UE) 2019/6, recepito dal D.Lgs. 218/2023, consente al veterinario di utilizzare farmaci in deroga secondo il principio della “cascata” quando non esistono medicinali autorizzati per una determinata specie o indicazione.
In questi casi:
- il proprietario deve essere informato dell’uso off-label
- il consenso dovrebbe essere acquisito in forma scritta
Per gli animali DPA (destinati alla produzione di alimenti), l’uso in deroga comporta obblighi informativi rafforzati sui tempi di sospensione, che devono essere comunicati per iscritto e registrati nei sistemi obbligatori: REV (Ricetta Elettronica Veterinaria) e RET (Registro Elettronico dei Trattamenti).
La mancata tracciabilità espone il veterinario a sanzioni amministrative rilevanti.
Preventivo e consenso informato veterinario: obblighi di trasparenza sui costi
L’articolo 1, comma 150, della Legge 124/2017 ha modificato l’art. 9 del D.L. 1/2012, stabilendo che:
“La misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima…”.
Un consenso informato che elenca i rischi medici ma tace o comunica solo verbalmente i costi è legalmente incompleto e deontologicamente sanzionabile.
Chi può prestare il consenso informato in veterinaria
La differenza fondamentale tra medicina umana e veterinaria sta nell’identità di chi presta il consenso. In medicina umana, salvo eccezioni, il paziente decide per sé. L’animale è giuridicamente incapace: il consenso spetta al proprietario o a chi ne ha la legittima disponibilità.
Proprietario, detentore e affidatario: differenze giuridiche
- Il proprietario è il soggetto legittimato a prestare il consenso per gli interventi straordinari (chirurgia, eutanasia). La proprietà si dimostra attraverso l’iscrizione all’anagrafe canina/equina.
- Il detentore è chi ha la materiale disponibilità dell’animale (ad es. dog sitter, titolare di pensione o del maneggio). Può autorizzare interventi ordinari e urgenti, ma per decisioni rilevanti è opportuno ottenere il consenso del proprietario o una sua delega.
- L’affidatario in forza di provvedimento giudiziario (separazioni, sequestri) ha poteri più ampi del semplice detentore. Il veterinario dovrebbe verificare il contenuto del provvedimento per accertare quali decisioni l’affidatario possa assumere autonomamente.
Quando il consenso non è valido
Situazione frequente: il cane è intestato a un familiare, ma in ambulatorio si presenta un altro componente del nucleo. Il veterinario deve valutare caso per caso.
- Per prestazioni ordinarie (vaccinazioni, visite di controllo, terapie prescritte), si presume l’autorizzazione. È opportuno annotare in cartella i dati di chi ha portato l’animale e la sua relazione con il proprietario.
- Per interventi rilevanti (chirurgia, anestesia generale, eutanasia), il veterinario deve acquisire il consenso del proprietario. Se questi non è presente, è necessario un contatto diretto (telefonico, con successiva conferma scritta) o una delega esplicita.
La delega scritta è lo strumento più sicuro: il proprietario autorizza un terzo a prendere decisioni sanitarie per l’animale, specificando l’ambito della delega. Il veterinario conserva la delega in cartella.
Animali senza proprietario o in comproprietà
- Smarriti/randagi: Intervenire per stabilizzare l’animale e allertare immediatamente l’ASL o il Comune.
- Comproprietà/separazioni: In caso di conflitto noto tra coniugi o comproprietari, per atti irreversibili (es. sterilizzazione, eutanasia) è prudente richiedere il consenso di entrambi. Una clausola di manleva nel modulo (“dichiaro di agire con il consenso degli altri aventi diritto”) può essere sufficiente per tutelare il veterinario.
Consenso informato veterinario per tipologia di animale
Le informazioni da fornire, i rischi da comunicare e le alternative da prospettare cambiano notevolmente tra un cane da compagnia, un bovino da latte e un pappagallo esotico. La specificità dell’informazione è un requisito di validità: un consenso generico che non consideri le caratteristiche della specie trattata può risultare inadeguato.
Consenso informato per cani e gatti
Cani e gatti rappresentano la casistica più frequente nella pratica ambulatoriale. Il consenso deve gestire il forte coinvolgimento emotivo del proprietario, che spesso considera l’animale un membro della famiglia.
Il proprietario dell’animale può avere aspettative elevate sull’esito degli interventi e reagire con particolare intensità a complicanze o esiti infausti. Il consenso deve quindi fornire una prognosi realistica per evitare contenziosi da “delusione delle aspettative”.
È fondamentale comunicare rischi specifici di razza (es. nei soggetti brachicefali, aumentato rischio respiratorio).
Consenso informato per animali da reddito
Per bovini, suini, ovini, caprini e avicoli, il consenso informato assume connotazioni diverse. L’animale ha un valore economico quantificabile e le decisioni del proprietario sono spesso guidate da valutazioni di convenienza economica.
Per gli animali a finalità economica o sportiva (cavalli), il consenso deve includere:
- Valore economico e rapporto costi/benefici.
- Tempi di sospensione per i farmaci (rischio residui nelle carni/latte).
- Impatto sulla carriera sportiva (per i cavalli).
- Verifica dello status DPA/non DPA (Destinato alla Produzione di Alimenti) sul passaporto equino prima di somministrare farmaci (fondamentale per evitare reati di adulterazione alimentare).
La dimensione economica non elimina gli obblighi informativi, ma li orienta. Il proprietario di un allevamento prende decisioni imprenditoriali: ha diritto a informazioni che gli permettano di valutare costi e benefici.
Per gli interventi su più capi (vaccinazioni di massa, trattamenti antiparassitari), il consenso può essere acquisito per l’intero gruppo, specificando la natura dell’intervento e i rischi statisticamente prevedibili.
Consenso informato per equidi
I cavalli possono avere valore affettivo elevato (cavallo da sella amatoriale) o valore economico significativo (cavallo da corsa, da riproduzione).
Il consenso per interventi sugli equidi deve considerare:
- Valore economico dell’animale, spesso molto elevato
- Rischi specifici della specie (coliche, laminiti post-operatorie, difficoltà di contenimento)
- Complessità della gestione post-operatoria, che richiede strutture adeguate
- Implicazioni assicurative, frequenti per cavalli di valore
Per i cavalli sportivi, il consenso deve includere informazioni sull’impatto dell’intervento sulla carriera agonistica: tempi di recupero, possibilità di ritorno alle competizioni, eventuali limitazioni permanenti.
La documentazione assume particolare rilievo dato il valore economico in gioco. Cartella clinica dettagliata, consenso scritto circostanziato e documentazione fotografica o video possono tutelare il veterinario in caso di contestazioni.
Consenso informato per animali esotici e NAC (Nuovi Animali da Compagnia)
Il consenso deve evidenziare i limiti delle conoscenze scientifiche e l’uso frequente di farmaci off-label, oltre ai rischi anestesiologici spesso più elevati rispetto a cane e gatto.
Per le specie protette (CITES), il consenso deve includere la verifica della documentazione che attesta la legittima detenzione. Il veterinario che interviene su un animale detenuto illegalmente si espone a responsabilità.
Casi particolari nel consenso informato veterinario
La pratica veterinaria presenta situazioni che richiedono adattamenti delle regole generali sul consenso. Alcune sono analoghe alla medicina umana (urgenze), altre sono specifiche della professione veterinaria (eutanasia, interventi estetici vietati). Il Codice Deontologico FNOVI e la normativa sul benessere animale disciplinano ciascuna di queste ipotesi.
Urgenza ed emergenza senza consenso
Quando l’animale è in pericolo di vita e il proprietario non è reperibile, il veterinario interviene in stato di necessità (art. 54 c.p.) e in adempimento del dovere deontologico di assistenza (Art. 14).
Tuttavia:
- Il veterinario deve limitarsi agli interventi indispensabili per stabilizzare l’animale
- Superata l’emergenza, deve contattare il proprietario per acquisire il consenso alle cure successive
- Se il proprietario resta irreperibile, deve valutare la segnalazione alle autorità competenti
Tutto va documentato in cartella.
Consenso informato per eutanasia
L’eutanasia è un atto medico irreversibile regolato dall’Art. 30 del Codice Deontologico. È ammessa solo per:
- Malattia grave e incurabile
- Sofferenza non controllabile
- Comprovata pericolosità.
Il consenso all’eutanasia è critico e deve includere tre dichiarazioni fondamentali:
- Dichiarazione di titolarità: il firmatario deve attestare di essere proprietario o legittimo detentore dell’animale e di assumere, in tale qualità, ogni responsabilità civile e penale connessa alla richiesta di eutanasia.
- Dichiarazione di morsicatura: il proprietario dichiara se l’animale ha morso persone o altri animali in epoca recente. In caso affermativo, l’animale è soggetto alle misure di osservazione sanitaria obbligatorie disposte dall’Autorità veterinaria competente per la profilassi della rabbia, prima che possa essere eseguita l’eutanasia, salvo indifferibili esigenze cliniche.
- Destinazione delle spoglie: indicazione e autorizzazione del proprietario in ordine alla gestione delle spoglie dell’animale, da effettuarsi secondo la normativa sui sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009 e norme attuative), mediante cremazione o smaltimento autorizzato.
L’eutanasia è un atto esclusivamente medico. Non è un diritto del proprietario “a richiesta”. Il veterinario deve rifiutarsi se non sussistono le condizioni di sofferenza inaccettabile, incurabilità o comprovata pericolosità. L’eutanasia di “convenienza” (es. animale sano ma indesiderato, o affetto da patologia curabile ma costosa, se non vi sono alternative di cessione) espone il veterinario al reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il consenso firmato dal proprietario in questi casi non costituisce scriminante, ma prova del dolo (concorso nel reato).
Interventi estetici vietati e responsabilità
La normativa vieta gli interventi chirurgici non terapeutici che modificano l’aspetto dell’animale o ne compromettono l’integrità fisica.
La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (ratificata con L. 201/2010) all’art. 10 vieta:
- Il taglio della coda (caudotomia)
- Il taglio delle orecchie (conchectomia)
- La recisione delle corde vocali (devocalizzazione)
- L’asportazione degli artigli (onichectomia)
Sono ammesse eccezioni per motivi terapeutici: se l’intervento è necessario per curare una patologia documentata, il veterinario può eseguirlo. In questo caso, il consenso deve specificare la patologia che giustifica l’intervento e documentare che non si tratta di chirurgia estetica.
Il veterinario che esegue interventi vietati su richiesta del proprietario risponde:
- Penalmente, per maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Disciplinarmente, davanti all’Ordine professionale
Il consenso del proprietario non scrimina questi interventi: il veterinario non può invocare l’autorizzazione ricevuta come giustificazione.
Rifiuto delle cure da parte del proprietario
Situazione delicata: l’animale necessita di cure, ma il proprietario rifiuta per ragioni economiche o personali. Il veterinario deve bilanciare il rispetto della volontà del proprietario con il dovere di tutela del benessere animale.
Il rifiuto delle cure è un diritto del proprietario, ma con limiti. Se il rifiuto comporta sofferenza evitabile per l’animale, il veterinario deve:
- Informare il proprietario sulle conseguenze del rifiuto
- Proporre alternative (terapie meno costose, rateizzazione, affidamento a terzi)
- Documentare in cartella il colloquio e il rifiuto
- Valutare la segnalazione alle autorità se la situazione configura maltrattamento
L’art. 544-ter c.p. punisce chi “per crudeltà o senza necessità” cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sofferenze. Il proprietario che rifiuta cure necessarie lasciando l’animale soffrire può rispondere di questo reato.
Il veterinario che omette la segnalazione di fronte a un evidente maltrattamento può essere chiamato a rispondere della propria inerzia, sia sotto il profilo deontologico sia, in casi estremi, per concorso nel reato.
Animali pericolosi e consenso informato
Il trattamento di animali potenzialmente pericolosi (cani di grossa taglia, animali selvatici, animali con disturbi comportamentali) richiede cautele aggiuntive nel consenso informato.
Il consenso deve includere:
- Rischi per il personale veterinario durante la manipolazione
- Modalità di contenimento previste (sedazione, museruola, gabbie)
- Responsabilità del proprietario per danni eventualmente causati dall’animale
Per i cani classificati come pericolosi ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013, il veterinario deve verificare che il proprietario sia in possesso dei requisiti di legge (assenza di condanne, patente speciale ove richiesta).
Il proprietario deve essere informato che la sedazione può essere necessaria per la sicurezza di tutti e che eventuali rifiuti possono rendere impossibile l’esecuzione della prestazione. Una clausola specifica nel modulo di consenso tutela il veterinario da contestazioni successive.
Consenso informato veterinario e privacy: perché devono essere separati
Anche nella pratica veterinaria, molte strutture utilizzano un unico modulo che combina consenso al trattamento sanitario sull’animale e autorizzazione al trattamento dei dati personali del proprietario. Questa scelta genera criticità giuridiche e operative analoghe a quelle della medicina umana, con alcune specificità proprie del contesto veterinario.
Due consensi, due finalità diverse
Il consenso informato veterinario autorizza il professionista a intervenire sull’animale. Riguarda la prestazione sanitaria: diagnosi, terapia, chirurgia, eutanasia. Senza questo consenso, l’intervento è illegittimo indipendentemente dalla sua correttezza tecnica.
Il consenso privacy riguarda il trattamento dei dati personali del proprietario ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati trattati includono: anagrafica del proprietario, recapiti, dati di pagamento, informazioni sull’animale (che, essendo riferibili al proprietario, costituiscono dati personali).
A differenza della medicina umana, in veterinaria non esiste una base giuridica specifica per il trattamento dei dati a fini di cura. Il veterinario deve quindi basarsi su:
- Esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) per i dati necessari alla prestazione
- Consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a GDPR) per finalità ulteriori
I rischi del modulo unico
L’accorpamento dei due consensi in un unico documento genera problemi pratici.
- Confusione per il proprietario. Il cliente potrebbe non comprendere cosa sta autorizzando. Se firma un modulo unico credendo di autorizzare solo l’intervento sull’animale, il consenso privacy potrebbe essere viziato per mancanza di consapevolezza.
- Difficoltà di gestione delle revoche. Il GDPR garantisce il diritto di revocare il consenso al trattamento dati in qualsiasi momento. Se il consenso privacy è fuso con quello sanitario, la revoca genera ambiguità: il proprietario sta ritirando l’autorizzazione all’intervento o solo all’uso dei suoi dati?
- Non conformità al GDPR. Il Regolamento richiede consensi specifici e granulari. Un modulo che mescola finalità diverse (cura dell’animale, marketing, comunicazione a terzi) non soddisfa questo requisito. L’Autorità Garante può contestare la validità del consenso e irrogare sanzioni.
- Debolezza in caso di contenzioso. In sede giudiziaria, un documento confuso offre minore tutela. Il veterinario potrebbe trovarsi a dover dimostrare che il proprietario aveva compreso distintamente le due autorizzazioni.
La soluzione: documenti separati
La separazione documentale risolve queste criticità. Il proprietario firma due documenti distinti, ciascuno focalizzato sul proprio oggetto.
Il modulo di consenso informato contiene le informazioni sanitarie: diagnosi, trattamento proposto, rischi, alternative, costi. Il linguaggio è orientato alla comprensione del proprietario rispetto a ciò che verrà fatto all’animale.
L’informativa privacy dettaglia:
- Le finalità del trattamento dati (gestione del rapporto, fatturazione, invio di richiami vaccinali, eventuale marketing)
- I destinatari (laboratori di analisi, altri veterinari in caso di consulto, software gestionali)
- I tempi di conservazione
- I diritti del proprietario (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità)
Questa separazione permette al proprietario di esprimere scelte differenziate: autorizzare l’intervento sull’animale ma negare il consenso per comunicazioni promozionali, oppure revocare il consenso marketing senza incidere sulla continuità delle cure.
I dati dell’animale
Un aspetto specifico della veterinaria riguarda la natura giuridica dei dati dell’animale. L’animale non è titolare di diritti privacy, ma le informazioni che lo riguardano (nome, razza, patologie, terapie) sono riferibili al proprietario e rientrano quindi nell’ambito di applicazione del GDPR.
La cartella clinica dell’animale contiene dati personali del proprietario. La sua conservazione, comunicazione a terzi (altri veterinari, strutture di referenza) e eventuale utilizzo per finalità statistiche o scientifiche richiedono basi giuridiche appropriate e, ove necessario, il consenso del proprietario.
Responsabilità del veterinario per consenso informato mancante o invalido
L’intervento sull’animale senza valido consenso espone il veterinario a tre livelli di responsabilità: civile, penale e deontologica. A differenza della medicina umana, non esiste un danno all’autodeterminazione dell’animale (che non è soggetto di diritti), ma il proprietario può subire danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili.
Responsabilità civile
La responsabilità civile del veterinario per difetto di consenso si può articolare su più voci di danno.
- Danno patrimoniale diretto. Comprende il valore economico dell’animale se l’intervento non autorizzato ne ha causato la morte o una menomazione permanente. Per animali da reddito e cavalli, questo valore può essere molto elevato. Per animali da compagnia, la giurisprudenza riconosce un valore economico anche in assenza di pedigree, calcolato in base a razza, età e condizioni.
- Spese sostenute. Il proprietario può chiedere il rimborso dei costi dell’intervento non autorizzato e delle spese successive necessarie per rimediare a eventuali complicanze.
- Danno non patrimoniale. la giurisprudenza di merito e di legittimità riconosce ormai stabilmente il danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione. Un consenso informato ben fatto serve anche a mitigare le aspettative e a definire i limiti dell’obbligazione medica, riducendo il rischio di risarcimento del danno morale da “delusione delle aspettative”.
- Perdita di chance. Per animali da reddito o sportivi, il veterinario può rispondere della perdita di opportunità economiche: mancata riproduzione, esclusione da competizioni, riduzione della produttività.
Il principio cardine è analogo alla medicina umana: il fine terapeutico non giustifica l’intervento non autorizzato. Anche se l’operazione era tecnicamente indicata e ben eseguita, il veterinario risponde per aver agito senza consenso.
Responsabilità penale
Sul piano penale, l’intervento senza consenso può configurare reati specifici previsti dal Titolo IX-bis del codice penale, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali.
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.). Punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque “per crudeltà o senza necessità” cagiona la morte di un animale. Un intervento non autorizzato che causa il decesso dell’animale può integrare questo reato se eseguito “senza necessità”, cioè in assenza di urgenza o di consenso del proprietario.
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.). Punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque “per crudeltà o senza necessità” cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili. Un intervento doloroso eseguito senza anestesia adeguata o senza consenso può configurare questa fattispecie.
La giurisprudenza penale in ambito veterinario è meno sviluppata rispetto a quella in medicina umana. Tuttavia, i casi di condanna esistono, soprattutto per interventi estetici vietati eseguiti su richiesta del proprietario o per eutanasie ingiustificate.
Responsabilità deontologica
Le sanzioni disciplinari irrogabili dall’Ordine professionale per violazione degli artt. 29, 30 o 32 del Codice seguono una progressione:
- Avvertimento: per violazioni formali senza conseguenze per l’animale
- Censura: per violazioni sostanziali ma senza danni rilevanti
- Sospensione dall’esercizio professionale (da 1 a 6 mesi): per violazioni gravi o reiterate
- Radiazione dall’Albo: per violazioni gravissime che ledono il decoro della professione
Gli Ordini veterinari provinciali mostrano attenzione crescente a queste violazioni, in particolare quando riguardano:
- Eutanasie eseguite senza adeguata informazione o documentazione
- Interventi chirurgici rilevanti senza consenso scritto
- Mancata comunicazione di rischi prevedibili
L’onere della prova
In caso di contenzioso, spetta al veterinario dimostrare di aver informato il cliente. Solo il consenso scritto, datato, firmato e specifico per la procedura (non un modulo generico), conservato unitamente alla cartella clinica, costituisce prova adeguata di aver agito con diligenza.
I moduli Consavio per la pratica veterinaria
Consavio mette a disposizione moduli aggiornati alle normative 2023/2024 (incluso D.Lgs 218/23 e corretti riferimenti deontologici), separati dalla privacy e specifici per specie e procedura.
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