L’intervento psicologico richiede una gestione documentale che opera su tre piani normativi distinti: la Legge 219/2017 per le prestazioni sanitarie, il Codice Deontologico nella versione attualmente vigente dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 10376/2024, la Legge 124/2017 per l’obbligo di preventivo scritto. Lo psicologo coordina simultaneamente consenso al trattamento, informativa privacy e pattuizione del compenso, ciascuno con base giuridica autonoma e regime di revoca diverso.
La specificità della professione richiede però particolare attenzione:
- Consulenza psicologica e psicoterapia sono interventi giuridicamente distinti che richiedono moduli dedicati.
- La terapia di coppia introduce questioni di gestione delle informazioni nel setting duale.
- I gruppi terapeutici impongono clausole sulla riservatezza condivisa.
- Le prestazioni online attivano gli adempimenti previsti dalle delibere CNOP per la tele-psicologia.
- Il lavoro con i minorenni richiede il coinvolgimento di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 31 del Codice.
In questa pagina trovi il quadro normativo aggiornato, l’inquadramento delle responsabilità civili, penali e deontologiche connesse alla mancata acquisizione del consenso, la disciplina dell’opposizione al Sistema TS, e l’accesso diretto ai moduli di consenso informato sviluppati da Consavio per ogni tipologia di prestazione psicologica.
La tabella che segue guida l’individuazione del modulo corretto in base al setting professionale.
Indice
- 1) Quale modulo di consenso informato serve per ogni prestazione psicologica
- 2) Il quadro normativo del consenso informato per lo psicologo: L. 219/2017, Codice Deontologico e L. 124/2017
- 3) Il consenso informato dello psicologo deve essere scritto
- 4) L’applicazione della Legge 219/2017 alle prestazioni psicologiche sanitarie e non sanitarie
- 5) Setting psicologici particolari: coppia, gruppi, prestazioni online, perizie
- 6) Consenso informato e consenso privacy: due strumenti giuridicamente distinti
- 7) Consenso informato e adempimenti fiscali: l’opposizione al Sistema Tessera Sanitaria
- 8) Moduli di consenso informato per psicologi: la libreria Consavio
1) Quale modulo di consenso informato serve per ogni prestazione psicologica
Il modulo di consenso informato cambia in funzione del setting, della natura sanitaria o non sanitaria della prestazione e della tipologia di paziente. La tabella seguente associa a ciascuna prestazione psicologica il quadro normativo prevalente e il modulo Consavio specifico.
| Prestazione o setting | Quadro normativo prevalente | Modulo Consavio |
|---|---|---|
| Consulenza psicologica individuale, breve e focalizzata | L. 219/2017 (se sanitaria) + art. 24 Cod. Deont. | Modulo consulenza psicologica |
| Psicoterapia individuale | L. 219/2017 + art. 24 Cod. Deont. | Modulo psicoterapia |
| Consulenza psicologica di coppia | L. 219/2017 (se sanitaria) + art. 24 Cod. Deont. | Modulo consulenza psicologica di coppia |
| Psicoterapia di coppia | L. 219/2017 + art. 24 Cod. Deont. | Modulo psicoterapia di coppia |
| Psicoterapia di gruppo | L. 219/2017 + art. 24 Cod. Deont. | Modulo psicoterapia di gruppo |
| Psicoterapia di gruppo per disfunzione psicosessuale | L. 219/2017 + art. 24 Cod. Deont. | Modulo psicoterapia di gruppo per disfunzione psicosessuale |
| Prestazioni psicologiche a minorenni o soggetti tutelati | art. 31 Cod. Deont. (consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela) + L. 219/2017 se sanitaria | Vedi guida dedicata: Consenso informato psicologi per minorenni |
| Prestazioni psicologiche non sanitarie (psicologia del lavoro, selezione, orientamento, formazione) | art. 24 Cod. Deont. (la L. 219/2017 non si applica direttamente) | Modulo consenso informato base, da adattare al contesto |
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2) Il quadro normativo del consenso informato per lo psicologo: L. 219/2017, Codice Deontologico e L. 124/2017
Il consenso informato dello psicologo si fonda su tre fonti normative concorrenti. La Legge 219/2017 disciplina la materia per le prestazioni di natura sanitaria. Il Codice Deontologico definisce gli obblighi informativi propri della professione, applicandosi a tutte le prestazioni psicologiche indipendentemente dalla loro natura sanitaria. La Legge 124/2017 introduce l’obbligo di pattuizione scritta del compenso, che può essere documentato unitamente al consenso o in atto separato.
La Legge 219/2017 e le prestazioni psicologiche sanitarie
Per le prestazioni psicologiche di natura sanitaria, ovvero quelle finalizzate a prevenzione, diagnosi, cura, abilitazione o riabilitazione, la Legge 219/2017 sul consenso informato costituisce il riferimento primario.
I principi fondamentali sono 5:
- Nessun trattamento senza consenso: l’intervento può essere iniziato o proseguito solo previo consenso libero e informato della persona (art. 1, comma 1).
- Tempo della comunicazione come tempo di cura: il colloquio informativo è parte integrante della prestazione (art. 1, comma 8). La carenza informativa non costituisce solo un illecito amministrativo o deontologico, ma una lesione del diritto all’autodeterminazione tutelato dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.
- Diritto all’informazione completa: il paziente deve essere posto in condizione di conoscere le proprie condizioni cliniche, le finalità e le modalità dell’intervento, i benefici e rischi, le alternative possibili, le conseguenze del rifiuto o dell’interruzione (art. 1, comma 3).
- Facoltà di delega informativa: il paziente può indicare familiari o persone di fiducia che ricevano le informazioni al suo posto (art. 1, comma 3).
- Revocabilità in qualsiasi momento: il consenso può essere ritirato senza obbligo di motivazione (art. 1, comma 5).
Il consenso è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione e, quando lo psicologo opera in contesti sanitari, è inserito in cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico (art. 1, comma 4).
Il Codice Deontologico degli psicologi dopo la Sentenza del Consiglio di Stato 10376/2024
Con la Sentenza n. 10376/2024, il Consiglio di Stato ha annullato per vizi procedurali la revisione del Codice Deontologico approvata dal CNOP nel 2023. Per effetto della pronuncia, dal 24 dicembre 2024 la categoria fa riferimento al testo del Codice Deontologico nella versione vigente prima della revisione annullata, ossia quella del 2013.
Di conseguenza le formulazioni introdotte dalla revisione 2023, che avevano operato distinzioni rilevanti tra prestazioni e trattamenti sanitari e ridefinito alcune fattispecie del consenso, non sono attualmente vincolanti. Il professionista che intenda costruire la modulistica e i protocolli di studio deve fondarsi sul testo del 2013, in attesa di un’eventuale nuova revisione che superi i rilievi formali del giudice amministrativo.
Le disposizioni rilevanti per il consenso informato nel testo vigente sono l’articolo 24 (informazione e consenso), l’articolo 31 (consenso per minorenni e soggetti tutelati), e gli articoli 11, 12 e 13 (segreto professionale e relative deroghe).
Per l’inquadramento del consenso nei rapporti con persone minorenni o tutelate si rinvia alla guida dedicata: Consenso informato psicologi per minorenni.
Articolo 24: informazione e consenso nel rapporto professionale
“Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.”
L’articolo 24 si applica a tutte le prestazioni psicologiche, indipendentemente dalla loro natura sanitaria o non sanitaria. L’obbligo informativo riguarda quattro nuclei:
- Natura e finalità dell’intervento proposto
- Modalità di svolgimento, comprensive di frequenza, durata delle sedute e setting
- Limiti giuridici della riservatezza, profilo che caratterizza il consenso psicologico rispetto a quello di altre professioni sanitarie
- Prevedibile durata del percorso, ove indicabile
Mentre la legge L. 219/2017 si applica al solo perimetro sanitario, l’articolo 24 vincola anche l’attività non sanitaria dello psicologo, dalla psicologia del lavoro alla consulenza tecnica, dalla formazione all’orientamento.
Articoli 11, 12 e 13: segreto professionale e limiti della riservatezza
Il consenso informato in psicologia richiede che il paziente sia messo a conoscenza dei limiti del segreto professionale prima dell’inizio dell’intervento. La cornice è definita dagli articoli 11, 12 e 13 del Codice:
- L’articolo 11 stabilisce l’obbligo del segreto su notizie, fatti e informazioni apprese nell’esercizio della professione, configurando il principio generale di tutela.
- L’articolo 12 ammette la deroga al segreto solo in presenza di consenso valido e dimostrabile del paziente, e limitatamente a quanto strettamente necessario alla finalità per cui il consenso è stato prestato.
- L’articolo 13 disciplina le ipotesi di deroga indipendenti dal consenso: l’obbligo di referto o denuncia previsto dalla legge e i casi in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o la salute del soggetto o di terzi.
Questi limiti devono essere esplicitati nel modulo di consenso. In caso di contestazione, il professionista che abbia operato la deroga senza averne preventivamente informato il paziente può essere chiamato a rispondere sia in sede civile sia disciplinare.
La Legge 124/2017 e l’obbligo di preventivo scritto
La Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto l’obbligo per il professionista di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il preventivo del compenso al momento del conferimento dell’incarico, con indicazione del grado di complessità della prestazione, degli oneri ipotizzabili e degli estremi della polizza assicurativa professionale.
Il principio è recepito dall’articolo 23 del Codice Deontologico, che vincola lo psicologo a pattuire nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso.
Il preventivo può essere documentato in due modalità:
- Integrato nel modulo di consenso informato, come sezione dedicata alle condizioni economiche
- Redatto in atto separato e consegnato unitamente al modulo di consenso
I moduli Consavio prevedono entrambe le configurazioni, in modo da adattarsi all’organizzazione documentale dello studio.

3) Il consenso informato dello psicologo deve essere scritto
Il regime della forma scritta è il punto su cui convergono fonte normativa, regolamentazione di categoria e prassi operativa. La L. 219/2017 impone la documentazione scritta per le prestazioni sanitarie. Il CNOP e gli Ordini regionali raccomandano la forma scritta come standard professionale anche oltre il perimetro sanitario. La giurisprudenza considera il documento sottoscritto l’unica prova adeguata in caso di contestazione.
Cosa prevede la Legge 219/2017 sulla forma scritta
L’articolo 1, comma 4 della L. 219/2017 stabilisce che il consenso informato, nella forma in cui è acquisito, è documentato per iscritto o attraverso videoregistrazioni. Per la persona con disabilità è prevista la documentazione attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
La norma opera su due livelli distinti. Sul piano della manifestazione, il consenso può essere espresso in qualsiasi forma idonea, anche orale, purché libera, attuale, specifica e consapevole. Sul piano della documentazione, la forma scritta o videoregistrata è obbligatoria. Questa distinzione comporta che un consenso prestato verbalmente nel colloquio iniziale, e successivamente non documentato in forma scritta, è giuridicamente esistente ma processualmente indimostrabile.
L’obbligo di documentazione vincola lo psicologo che eroga prestazioni sanitarie. Per le prestazioni non sanitarie la L. 219 non si applica direttamente, ma resta operante l’obbligo informativo dell’articolo 24 del Codice Deontologico, che la prassi degli Ordini ha progressivamente uniformato allo standard scritto.
La posizione del CNOP e degli Ordini regionali
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha elaborato negli anni modelli standard di consenso (i cosiddetti modelli Psy) che prevedono la sottoscrizione del paziente come modalità ordinaria di acquisizione. Gli Ordini regionali hanno recepito l’orientamento, raccomandando ai propri iscritti la forma scritta indipendentemente dalla natura sanitaria della prestazione.
L’orientamento risponde a una logica di tutela bilaterale. Il paziente conserva evidenza delle informazioni ricevute, della finalità dell’intervento e dei limiti della riservatezza. Il professionista dispone di un documento idoneo a dimostrare l’adempimento dell’obbligo informativo in caso di contestazione disciplinare, civile o penale.
La forma scritta è inoltre coerente con l’articolo 17 del Codice Deontologico, che impone la corretta tenuta della documentazione professionale, e con l’articolo 11 del Codice, che presidia il segreto professionale sulle informazioni apprese nel rapporto con il paziente o cliente.
Valore probatorio del consenso scritto in caso di contestazione
In sede contenziosa, l’onere di dimostrare l’avvenuta acquisizione del consenso grava sul professionista. La giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene insufficienti, ai fini probatori, la testimonianza generica, l’annotazione sommaria in cartella e la dichiarazione successiva del professionista o di terzi.
Lo standard probatorio adeguato richiede:
- Documento sottoscritto dal paziente, datato, leggibile e completo di tutti gli elementi informativi previsti dalla L. 219 e dall’art. 24 del Codice;
- Riconducibilità all’intervento specifico cui il consenso si riferisce, con identificazione della prestazione, del setting e degli obiettivi;
- Conservazione per il termine adeguato alla durata della responsabilità civile e disciplinare, con i criteri analizzati nella sezione dedicata alle responsabilità.
Consenso informato digitale e firma elettronica
La forma scritta non coincide con il documento cartaceo. Il documento informatico nativo, sottoscritto con firma elettronica e conservato a norma, soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e del Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014). Anche la firma elettronica semplice può risultare adeguata al consenso informato, purché integrata in un processo che garantisca identificazione del firmatario, tracciabilità, integrità e conservazione conforme alle Linee guida AgID.
Per l’inquadramento operativo della firma elettronica e della conservazione digitale del consenso informato, si rinvia alla guida Dematerializzazione del consenso informato in sanità.
4) L’applicazione della Legge 219/2017 alle prestazioni psicologiche sanitarie e non sanitarie
L’attività dello psicologo non rientra integralmente nel perimetro sanitario. La distinzione fra prestazione sanitaria e prestazione non sanitaria determina il regime del consenso applicabile e la forma di documentazione richiesta. La L. 219/2017 si applica solo al primo ambito; per il secondo resta operante l’obbligo informativo dell’articolo 24 del Codice Deontologico, che vincola lo psicologo indipendentemente dalla natura della prestazione.
Quali prestazioni psicologiche rientrano nell’ambito sanitario
Sono prestazioni sanitarie quelle finalizzate a prevenzione, diagnosi, cura, abilitazione o riabilitazione in ambito psicologico. L’individuazione segue il criterio funzionale: rileva la finalità clinica dell’intervento, non il contesto in cui è erogato né la qualifica del committente.
Rientrano nel perimetro sanitario:
- Sostegno psicologico clinico
- Psicodiagnosi e valutazione clinica
- Psicoterapia in tutte le sue articolazioni (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)
- Riabilitazione neuropsicologica
- Interventi psicologici in strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, consultori, ASL, cliniche convenzionate)
- Interventi di prevenzione del disagio psichico in contesti istituzionali
Per queste prestazioni si applica integralmente la L. 219/2017: consenso documentato in forma scritta o videoregistrata, informazione completa su finalità, modalità, benefici, rischi e alternative, inserimento del consenso nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico nei contesti tenuti alla loro compilazione.
Le prestazioni non sanitarie e l’obbligo informativo dell’articolo 24
Restano fuori dal perimetro sanitario le attività psicologiche che non hanno finalità di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione:
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
- Selezione e valutazione del personale
- Orientamento professionale e bilancio di competenze
- Formazione, coaching e sviluppo professionale
- Consulenza tecnica di parte non clinica
- Attività peritali in ambito civile e penale, quando non implicano valutazione diagnostica
Per queste prestazioni la L. 219/2017 non si applica direttamente. Vincola tuttavia l’articolo 24 del Codice Deontologico, che impone allo psicologo l’obbligo informativo nei confronti dell’individuo, del gruppo, dell’istituzione o della comunità destinatari dell’intervento.
L’obbligo informativo deontologico non è di intensità inferiore a quello sanitario sotto il profilo dei contenuti.
Differisce per regime probatorio: la forma scritta resta raccomandata dagli Ordini ma non è imposta da fonte primaria. Nella prassi degli studi professionali, l’allineamento allo standard sanitario è la scelta più tutelante, anche perché elimina il rischio di errore nella qualificazione del singolo intervento.
| Tipo di prestazione | Fonte dell’obbligo | Forma di documentazione del consenso | Contenuto informativo minimo |
|---|---|---|---|
| Sanitaria | L. 219/2017 + art. 24 Cod. Deont. | Scritta o videoregistrata (obbligatoria) | Diagnosi, prognosi, finalità, modalità, benefici, rischi, alternative, conseguenze del rifiuto, limiti della riservatezza |
| Non sanitaria | Art. 24 Cod. Deont. | Scritta (raccomandata) | Finalità, modalità, limiti della riservatezza, prevedibile durata |
Casi limite: sportello scolastico, consulenza aziendale, orientamento
La distinzione fra prestazione sanitaria e non sanitaria non sempre è netta. Alcuni contesti generano incertezze ricorrenti.
Lo sportello di ascolto scolastico può essere:
- Sanitaria: prestazione di prevenzione del disagio psichico
- Non sanitaria: attività di orientamento e supporto educativo
Il discrimine è la finalità clinica dichiarata nel contratto con l’istituto e nelle informative ai destinatari.
La consulenza aziendale in ambito psicologia del lavoro è di regola non sanitaria, ma può evolvere quando emergano indicatori di disagio individuale che richiedano un intervento di sostegno o invio specialistico. In quel momento si apre una fattispecie nuova, sanitaria, che richiede un consenso autonomo.
L’orientamento professionale è non sanitario nella sua dimensione tipica, ma diventa sanitario quando includa valutazioni psicodiagnostiche con rilascio di referto.
In presenza di dubbio sulla qualificazione della prestazione, l’adozione dello standard previsto per le prestazioni sanitarie offre la copertura più ampia. Comporta un onere documentale leggermente superiore ma neutralizza il rischio di contestazione fondata su una qualificazione successiva diversa.

5) Setting psicologici particolari: coppia, gruppi, prestazioni online, perizie
Alcune tipologie di intervento richiedono al consenso informato di affrontare questioni che non si pongono nel setting individuale ordinario. Quattro casi meritano un’informativa dedicata.
Terapia di coppia: pluralità soggettiva e gestione delle informazioni
Nel setting duale il paziente è la relazione. Non il singolo individuo. Questo cambia la struttura del consenso, che deve esplicitare tre snodi:
- Natura sistemica dell’intervento: il terapeuta mantiene una posizione di neutralità rispetto ai partner e non assume il ruolo di arbitro
- Gestione delle informazioni emerse in eventuali colloqui individuali, da disciplinare scegliendo tra il modello della trasparenza (tutto ciò che emerge è materiale del lavoro di coppia) e quello della riservatezza limitata (alcune informazioni restano confinate al colloquio individuale)
- Responsabilità economica solidale dei partner, salvo accordi interni che non coinvolgono il professionista
L’esito del percorso può essere il miglioramento della relazione, ma anche l’accompagnamento a una separazione consapevole. Il consenso non deve presentare la seconda ipotesi come fallimento.
Gruppi terapeutici: riservatezza condivisa e regole di partecipazione
Il professionista garantisce il proprio segreto. Non può estenderlo al rispetto della riservatezza da parte degli altri partecipanti. Il paziente va informato di questo limite prima dell’ingresso nel gruppo.
Il consenso deve inoltre esplicitare:
- Le regole di continuità della partecipazione e le conseguenze di assenze ripetute
- Le modalità di uscita dal gruppo, programmate o non programmate
- Il principio per cui i conflitti tra partecipanti vengono affrontati come materiale terapeutico all’interno del setting, salvo i casi che impongano un intervento esterno
Prestazioni online: indicazioni CNOP per la tele-psicologia
L’erogazione a distanza non è una categoria autonoma di consenso. È una variante del setting che si applica a ciascuna delle prestazioni psicologiche.
Le indicazioni del CNOP, a partire dalla Deliberazione n. 19/2002 e con le successive integrazioni del 2024-2025, richiedono che il consenso affronti quattro questioni:
- Identificazione certa del professionista, tramite Albo e domicilio digitale, e del paziente, con verifica rafforzata nel caso dei minori
- Sicurezza informatica del canale utilizzato (preferibilmente con crittografia end-to-end) e idoneità dell’ambiente fisico da cui il paziente si connette
- Protocollo di emergenza, comprensivo di un contatto e dell’ubicazione geografica del paziente, per attivare i servizi sanitari locali in caso di crisi acuta durante la seduta
- Criteri per il passaggio alla seduta in presenza, qualora il quadro clinico lo richieda
Tutte e quattro le clausole vanno integrate nel modulo specifico del setting (consulenza, psicoterapia, coppia, gruppo). Non sostituiscono il consenso di base.
Valutazioni psicodiagnostiche e perizie: dimensione valutativa e limiti del segreto
L’intervento valutativo non è un intervento terapeutico. Il consenso deve renderlo evidente fin dal primo contatto.
Quattro punti devono essere chiari prima della firma:
- I risultati della valutazione sono comunicati al committente (autorità giudiziaria, ente, azienda) secondo quanto previsto dal mandato professionale
- Il rapporto non configura una relazione terapeutica e non genera continuità clinica
- Il segreto professionale ha limiti diversi rispetto al setting clinico ordinario, perché il contenuto della valutazione confluisce nella relazione finale
Eventuali necessità di supporto emerse nel corso della valutazione vanno indirizzate ad altro professionista.

6) Consenso informato e consenso privacy: due strumenti giuridicamente distinti
Il consenso informato e il consenso privacy non sono lo stesso atto. Nascono da fonti diverse, hanno oggetti diversi, seguono regimi di revoca diversi. Accorparli in un modulo unico è un errore che indebolisce entrambi.
Il consenso informato autorizza l’intervento sulla persona. È disciplinato dalla L. 219/2017 e dall’articolo 24 del Codice Deontologico, e ha radici nel diritto costituzionale all’autodeterminazione.
Il consenso privacy autorizza il trattamento di dati personali per una finalità specifica. È disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e opera solo dove non sia applicabile una base giuridica diversa.
Per lo psicologo, in quanto professionista sanitario soggetto al segreto professionale, i trattamenti dei dati del paziente necessari alla prestazione sono fondati sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera h) del GDPR (finalità di cura). Il consenso privacy non è richiesto per questi trattamenti. Resta invece obbligatoria l’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR.
Il consenso privacy diventa necessario solo per le finalità facoltative, ossia:
- Fascicolo Sanitario Elettronico, limitatamente alla consultazione dei documenti da parte dei professionisti che prendono in cura il paziente
- Consegna del referto online in luogo della consegna fisica
- Comunicazioni commerciali, newsletter, programmi di fidelizzazione
- Pubblicazione di immagini o testimonianze del paziente, con identificabilità
Per l’inquadramento completo della distinzione e per la struttura corretta della documentazione professionale, si rinvia alla guida Consenso privacy e consenso informato: differenze, obblighi e moduli separati.
Responsabilità per mancato consenso informato
L’intervento psicologico privo di consenso informato valido espone il professionista a responsabilità su tre piani autonomi.
- Sul piano civile, la mancata acquisizione del consenso configura un danno risarcibile per lesione del diritto all’autodeterminazione, autonomo rispetto a eventuali danni alla salute. La responsabilità sussiste anche quando l’intervento sia stato tecnicamente corretto e abbia prodotto benefici: ciò che si risarcisce è la scelta che il paziente non ha potuto compiere consapevolmente.
- Sul piano penale, le ipotesi di rilievo sono residuali. La giurisprudenza riconduce i trattamenti sanitari eseguiti senza consenso alle fattispecie di lesioni personali e violenza privata, ma nella pratica psicologica le condizioni applicative si verificano di rado. Il rischio prevalente resta quello civile e disciplinare.
- Sul piano deontologico, la violazione dell’obbligo informativo attiva un procedimento disciplinare autonomo presso l’Ordine territoriale competente, con sanzioni di intensità crescente, dall’avvertimento alla radiazione. Le violazioni che riguardano minorenni o soggetti vulnerabili sono valutate con particolare severità.
In tutti e tre i piani, l’onere di dimostrare l’avvenuta acquisizione del consenso grava sul professionista. La testimonianza generica, l’annotazione sommaria in cartella e le dichiarazioni successive sono considerate dalla giurisprudenza prove insufficienti.
Per l’analisi completa delle responsabilità connesse al mancato consenso informato e per i criteri di prova in sede di contestazione, si rinvia alla guida Mancato consenso informato: responsabilità civile, penale e deontologica.
Termini di conservazione del consenso informato
L’articolo 17 del Codice Deontologico degli Psicologi indica un termine minimo di cinque anni dalla conclusione del rapporto professionale per la conservazione della documentazione.
Cinque anni non sono però lo standard prudenziale. I termini di prescrizione della responsabilità civile in ambito contrattuale possono arrivare fino a dieci anni. Nel caso di prestazioni rese a minorenni, il termine decorre dal raggiungimento della maggiore età, non dalla conclusione del rapporto.
Per questa ragione la conservazione almeno decennale rappresenta lo standard ordinariamente raccomandato per le prestazioni a pazienti adulti, estesa fino al raggiungimento della maggiore età più dieci anni per le prestazioni rese a minorenni.
La prassi consolidata dello studio non costituisce esimente. La dimenticanza neppure.
Onere della prova e conservazione documentale
In caso di contestazione, l’onere di dimostrare l’avvenuta acquisizione del consenso grava sul professionista. La giurisprudenza considera insufficienti la testimonianza generica, l’annotazione sommaria in cartella e le dichiarazioni successive del professionista o di terzi.
Lo standard probatorio adeguato richiede un documento sottoscritto, datato e completo di tutti gli elementi informativi previsti dalla L. 219/2017 e dall’articolo 24 del Codice.
Sui termini di conservazione, l’articolo 17 del Codice Deontologico indica almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto professionale. Tuttavia i termini di prescrizione della responsabilità civile in ambito contrattuale possono arrivare fino a dieci anni, e nel caso di prestazioni rese a minorenni decorrono dal raggiungimento della maggiore età. Per questa ragione la conservazione decennale, o anche oltre (soprattutto,ma non solo, per i minori), costituisce lo standard prudenziale ordinariamente raccomandato.

7) Consenso informato e adempimenti fiscali: l’opposizione al Sistema Tessera Sanitaria
Il modulo di consenso informato può integrare l’informativa sull’opposizione del paziente alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Non è un obbligo, ma una scelta di efficienza documentale: concentra in un unico atto due informative correlate e riduce il rischio di adempimenti dimenticati.
Diritto del paziente all’opposizione alla trasmissione dei dati
Le spese sanitarie sostenute presso lo psicologo sono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.
Il paziente ha diritto di opporsi a questa trasmissione. L’opposizione può essere esercitata sia preventivamente, prima della prestazione, sia successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.
L’esercizio dell’opposizione preventiva avviene direttamente nei confronti dello psicologo, che deve raccogliere e documentare la volontà del paziente. La documentazione può essere prevista come sezione dedicata nel modulo di consenso informato o come dichiarazione separata.
Obblighi dello psicologo in caso di opposizione
L’opposizione del paziente non esonera lo psicologo dalla trasmissione della spesa al Sistema TS. Ne modifica le modalità.
In presenza di opposizione, lo psicologo è tenuto a:
- Trasmettere comunque la spesa al Sistema TS, ma senza indicare il codice fiscale del paziente
- Conservare la documentazione dell’opposizione insieme alla restante documentazione fiscale
- Riportare in fattura una dicitura specifica che attesti l’avvenuta opposizione
Dicitura obbligatoria in fattura
La fattura emessa dallo psicologo nei confronti del paziente che ha esercitato l’opposizione deve contenere una formulazione che renda evidente la base normativa dell’omessa indicazione del codice fiscale.
La dicitura standard è:
“Fattura trasmessa al Sistema TS senza indicazione del CF per opposizione dell’assistito ai sensi dell’art. 3 D.M. 31/07/2015 e art. 2, comma 2, lettera c) D.M. 19/10/2020”
Per lo psicologo non psicoterapeuta, la formulazione va adattata facendo riferimento al “cliente” anziché al “paziente”, coerentemente con la natura della prestazione resa.
L’omissione della dicitura, in presenza di opposizione documentata, espone lo psicologo a contestazioni in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate. La completezza formale è il presidio probatorio.

8) Moduli di consenso informato per psicologi: la libreria Consavio
La gestione del consenso informato richiede moduli specifici per ciascuna tipologia di prestazione psicologica. Consulenza e psicoterapia hanno esigenze documentali diverse. Il setting di coppia introduce clausole sulla pluralità soggettiva. I gruppi richiedono regole sulla riservatezza condivisa. Le prestazioni a minorenni necessitano di sezioni dedicate al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Consavio ha sviluppato una libreria di moduli professionali conformi alla L. 219/2017 e all’articolo 24 del Codice Deontologico, separati strutturalmente dall’informativa privacy e personalizzabili in base alle esigenze dello studio.
I moduli sono progettati per:
- Coprire ogni tipologia di intervento: consulenza psicologica, psicoterapia, terapia di coppia, gruppi, valutazioni psicodiagnostiche
- Includere le clausole specifiche per il setting online, conformi alle indicazioni CNOP per la tele-psicologia
- Adattarsi alle prestazioni a minorenni e soggetti tutelati, con sezioni per entrambi i genitori e gestione dei casi di affido condiviso o esclusivo
- Integrare la documentazione dell’opposizione al Sistema TS quando ricorra
- Essere generati, firmati e conservati in formato digitale conforme ai requisiti del CAD e del Regolamento eIDAS
La piattaforma consente di personalizzare ogni modulo in base al caso clinico, generare la versione finale in pochi passaggi e archiviare il documento firmato in un ambiente conforme alla normativa.
Domande frequenti sul consenso informato dello psicologo
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