Il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato sono due atti giuridicamente distinti, fondati su normative diverse, con oggetti e funzioni che non si sovrappongono.
Il consenso privacy è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e riguarda il trattamento dei dati personali dell’interessato.
Il consenso informato, invece, riguarda la prestazione sul corpo o sulla persona e il diritto di autodeterminarsi rispetto all’intervento. Per i professionisti sanitari il riferimento principale è la Legge 219/2017; per le categorie non sanitarie operano obblighi di natura analoga.
Il GDPR richiede consensi specifici e separati per ogni finalità di trattamento, mentre il consenso informato deve restare autonomo rispetto a qualsiasi autorizzazione privacy. Accorpare questi due atti in un unico modulo è un errore.
C’è poi un altro equivoco frequente: nel GDPR il consenso non è la regola generale, ma solo una delle possibili basi giuridiche del trattamento.
Per i dati sanitari trattati a fini di cura, ad esempio, la base corretta è l’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR: il consenso privacy non è richiesto.
Capire quando serve il consenso privacy dipende da tre elementi:
- Profilo professionale,
- Finalità del trattamento,
- Categoria di dati raccolti.
Professionisti sanitari, veterinari e professionisti non sanitari operano in regimi diversi, con conseguenze anche sulla documentazione da predisporre.
Indice
- 1) Consenso privacy e consenso informato: perché non sono la stessa cosa
- 2) Cos’è il consenso privacy nel GDPR e quali limiti ha
- 3) Quando serve il consenso privacy e quando non serve
- 4) Consenso privacy per medici e professionisti sanitari: quando non è richiesto
- 5) Consenso privacy veterinario: quando non serve e quando è necessario
- 6) Consenso privacy per professioni non sanitarie: quali dati richiedono consenso
- 7) Consensi GDPR facoltativi: requisiti di validità
- 8) Consenso informato e privacy: quali documenti servono per ogni professione
- 9) I moduli di consenso informato e i moduli privacy di Consavio
1) Consenso privacy e consenso informato: perché non sono la stessa cosa
Il consenso informato autorizza il professionista a intervenire sul corpo o sulla persona dell’interessato. Nasce da un diritto fondamentale di autodeterminazione, ha radici negli artt. 13 e 32 della Costituzione, nella Convenzione di Oviedo e, per i professionisti sanitari, nella Legge 219/2017. La sua funzione è rendere lecito l’atto professionale: senza consenso valido, l’intervento è illecito, indipendentemente dalla sua correttezza tecnica.
Il consenso privacy, invece, non autorizza alcun intervento sulla persona. Autorizza il trattamento di dati personali per una finalità specifica. Non riguarda il corpo, non riguarda la prestazione, non riguarda la relazione di cura. Riguarda esclusivamente il trattamento delle informazioni.
Anche le conseguenze della revoca sono diverse.
La revoca del consenso informato impone al professionista di non iniziare o interrompere il trattamento sanitario, estetico o comunque l’intervento sulla persona.
La revoca del consenso privacy, invece, impone di cessare il trattamento dei dati per la finalità per cui era stato raccolto. Non incide però, di per sé, sulla liceità della prestazione professionale già erogata o svolta su un’altra base giuridica.
È per questo che i due piani non possono essere confusi.
Moduli separati: le conseguenze operative della distinzione
La separazione tra consenso informato e documentazione privacy non è una scelta meramente organizzativa: è un requisito di validità che discende da due normative diverse, con funzioni e presupposti distinti.
Un documento unico che li accorpa non soddisfa correttamente né l’una né l’altra disciplina.
Sul piano del consenso informato, il paziente, o il cliente, deve comprendere con chiarezza che cosa sta autorizzando rispetto alla prestazione. Se nello stesso modulo si mescolano informazioni cliniche, rischi dell’intervento, trattamento dei dati e consensi marketing, questa chiarezza si perde.
Di conseguenza, il documento è più confuso e, in caso di contestazioni o contenzioso, la posizione del professionista è più debole.
Sul piano privacy il GDPR richiede consensi specifici, granulari e riferiti a finalità determinate. Se il consenso al trattamento dei dati viene assorbito dentro un documento che condiziona l’accesso alla prestazione, quel consenso rischia di non essere valido.
Un consenso non è libero se è legato alla possibilità di ricevere il servizio.
Le criticità emergono in modo ancora più evidente nella gestione delle revoche. Se il paziente o il cliente firma un documento indistinto, il professionista potrebbe non essere in grado di capire con precisione quale autorizzazione è stata ritirata: quella relativa alla prestazione, quella relativa ai dati personali oppure una specifica finalità facoltativa.
2) Cos’è il consenso privacy nel GDPR e quali limiti ha
Il Regolamento UE 2016/679 definisce il consenso dell’interessato come:
«qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» (art. 4, n. 11, GDPR).
Quattro requisiti cumulativi, nessuno dei quali è derogabile:
- Libero: non può essere condizionato all’erogazione di un servizio, salvo che il trattamento sia strettamente necessario alla prestazione stessa.
- Specifico: deve riferirsi a una finalità determinata. Un consenso generico che copra più trattamenti non è valido.
- Informato: l’interessato deve sapere cosa sta autorizzando, chi tratta i dati, per quanto tempo e con quali modalità.
- Inequivocabile: deve risultare da un’azione positiva esplicita. Le caselle pre-spuntate o il silenzio non costituiscono consenso.
Proprio questi requisiti rendono il consenso privacy uno strumento rigido e, sul piano operativo, anche fragile. L’interessato può infatti revocarlo in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui lo ha prestato.
Questo non rende illecito ciò che è stato fatto prima della revoca, ma obbliga il titolare a interrompere il trattamento per quella finalità, se non esiste un’altra base giuridica valida.
Per questo il consenso non dovrebbe essere usato in modo automatico.
Quando esiste una base giuridica più solida, come l’esecuzione del contratto o, nei casi previsti, la finalità di cura, fondare il trattamento sul consenso significa creare obblighi aggiuntivi senza offrire una tutela maggiore.
3) Quando serve il consenso privacy e quando non serve
Il GDPR non impone il consenso come condizione generale di liceità del trattamento. L’art. 6 del Regolamento individua sei basi giuridiche alternative, ciascuna autonomamente sufficiente a legittimare il trattamento di dati personali comuni. Per il trattamento di categorie particolari di dati, tra cui i dati relativi alla salute, l’art. 9, par. 2 aggiunge dieci condizioni specifiche, solo una delle quali è il consenso esplicito dell’interessato.
La scelta della base giuridica non è discrezionale. Il titolare del trattamento è tenuto a identificare, prima dell’avvio del trattamento, la base giuridica più appropriata in relazione alla finalità perseguita. Non è possibile cambiare base giuridica a posteriori, né accumularne più di una per la stessa finalità come misura cautelativa.
Le basi giuridiche più rilevanti per i professionisti che operano con dati di pazienti o clienti sono tre:
- Esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b): il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. Quando un paziente si rivolge a un professionista per ottenere una prestazione, si instaura un rapporto contrattuale: i dati anagrafici e di contatto raccolti per erogare quella prestazione rientrano in questa base giuridica. Il consenso privacy non è richiesto.
- Obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare. La tenuta della cartella clinica, la conservazione della documentazione sanitaria, gli adempimenti fiscali e contabili trovano qui la propria base giuridica.
- Finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (art. 9, par. 2, lett. h): questa condizione deroga al divieto generale di trattare dati sulla salute e si applica quando il trattamento è effettuato da un professionista sanitario soggetto al segreto professionale. È la base giuridica che regola il trattamento dei dati clinici del paziente nell’ambito della prestazione di cura.
Il chiarimento del Garante del 7 marzo 2019
Su questo punto il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 7 marzo 2019, ha chiarito che il professionista sanitario soggetto al segreto professionale non deve richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta.
Questo principio vale sia per il libero professionista in studio privato sia per chi opera all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.
Il provvedimento individua anche i casi in cui il consenso resta necessario: si tratta dei trattamenti che non rientrano nelle finalità di cura in senso stretto, che vedremo nelle sezioni successive.
Perché chiedere il consenso quando non serve è un errore
Raccogliere il consenso privacy quando esiste una base giuridica più corretta, come l’esecuzione del contratto o la finalità di cura, non è una scelta prudenziale. È un errore.
Una volta raccolto, infatti, il consenso diventa la base giuridica dichiarata per quel trattamento. Se l’interessato lo revoca, il titolare è tenuto a cessare il trattamento per quella finalità, anche se avrebbe potuto fondarlo legittimamente su una base diversa.
Inoltre, il GDPR impone di indicare la base giuridica applicabile già al momento della raccolta dei dati. Per questo un’informativa che richiama il consenso dove il consenso non serve può esporre il professionista a contestazioni sulla correttezza e sulla trasparenza del trattamento.
Il punto non è di rilievo solo teorico. Ad esempio, con provvedimento del 29 gennaio 2026, il Garante ha sanzionato un chirurgo plastico, tra l’altro, proprio per avere mantenuto nel proprio modulo il consenso al trattamento dei dati per finalità di cura, ordinandogli espressamente di eliminarlo, poiché il professionista sanitario soggetto al segreto professionale non deve richiederlo per i trattamenti strettamente necessari alla prestazione sanitaria. Il dato singolare è che quel modulo proveniva (sic!) dal format predisposto dalla stessa associazione scientifica di riferimento del professionista: circostanza che conferma, ancora una volta, come l’uso di modelli standard non esoneri da una verifica rigorosa della loro effettiva conformità al GDPR.
4) Consenso privacy per medici e professionisti sanitari: quando non è richiesto
Per i professionisti sanitari soggetti al segreto professionale, il trattamento dei dati del paziente nell’ambito della prestazione di cura è fondato sull’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR, non sul consenso dell’interessato. Rientrano in questa categoria medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti e tutte le professioni sanitarie iscritte ai rispettivi albi e ordini professionali.
La base giuridica copre i trattamenti effettuati per finalità di:
- medicina preventiva e medicina del lavoro,
- valutazione della capacità lavorativa del dipendente,
- diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale,
- gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali.
L’informativa al paziente, prevista dall’art. 13 del GDPR, resta obbligatoria. Il professionista è tenuto a comunicare all’interessato come verranno trattati i suoi dati, quali soggetti vi avranno accesso, per quanto tempo saranno conservati e quali diritti può esercitare. L’obbligo informativo non viene meno per il fatto che il consenso non sia richiesto: informativa e consenso sono adempimenti distinti.
Quando il consenso privacy è invece necessario in ambito sanitario
In ambito sanitario, il consenso resta necessario solo per i trattamenti che non rientrano nelle finalità di cura in senso stretto.
Si tratta dei cosiddetti consensi facoltativi: trattamenti che il professionista o la struttura può proporre, ma che il paziente può rifiutare senza che questo comprometta la prestazione sanitaria.
Tra i casi più ricorrenti rientrano:
- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): con la piena operatività del FSE 2.0 (marzo 2026), l’alimentazione del fascicolo (caricamento dati) avviene in modo automatico e non richiede più il consenso dell’assistito. Tuttavia, il consenso dell’interessato rimane obbligatorio e necessario per la consultazione dei documenti da parte dei professionisti sanitari che lo prendono in cura.
- Dossier sanitario: per le strutture sanitarie complesse, l’accesso al dossier da parte di unità operative diverse da quella in cui il paziente è in cura richiede un consenso informato basato sulle Linee Guida del 2015.
- Consegna del referto online: la trasmissione digitale del referto in luogo della consegna fisica richiede consenso separato.
- App mediche: i trattamenti effettuati tramite applicazioni in cui i dati possano essere accessibili a soggetti diversi dai professionisti sanitari soggetti al segreto professionale richiedono consenso esplicito.
- Finalità promozionali o commerciali: campagne di screening, programmi di fidelizzazione, comunicazioni di carattere commerciale richiedono consenso specifico, distinto da quello sanitario.
- Finalità elettorali: il trattamento dei dati del paziente per finalità di propaganda politica richiede consenso esplicito.
Per approfondire gli obblighi specifici del consenso informato in ambito medico, è disponibile la guida dedicata al consenso informato in medicina.
La struttura documentale corretta per lo studio medico
Uno studio medico che opera correttamente non utilizza un modulo unico. Predispone documenti distinti e separati, ciascuno con una funzione diversa.
Il modulo di consenso informato riguarda la prestazione sanitaria: diagnosi, trattamento proposto, rischi, benefici e alternative. È l’atto con cui il paziente autorizza l’intervento sul proprio corpo.
L’informativa privacy, invece, descrive le modalità di trattamento dei dati e indica le basi giuridiche applicabili. Per i dati trattati a fini di cura richiama l’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR, senza chiedere alcun consenso. Raccoglie invece eventuali consensi specifici e separati solo per le finalità facoltative.
La separazione non è una formalità. Un documento unico che subordina la prestazione sanitaria al consenso privacy introduce un condizionamento incompatibile con il GDPR: un consenso prestato come condizione per ricevere la prestazione non è libero.
5) Consenso privacy veterinario: quando non serve e quando è necessario
Il regime applicabile ai veterinari si distingue da quello dei professionisti sanitari perché l’art. 9 del GDPR, che disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati, si riferisce ai dati relativi alla salute di persone fisiche. I dati clinici dell’animale non rientrano in questa categoria, perché l’animale non è titolare di diritti ai sensi del Regolamento.
Il veterinario tratta due tipologie di dati distinte:
- Dati personali del proprietario o detentore dell’animale: nome, cognome, recapiti, dati fiscali. Si tratta di dati comuni riferiti a una persona fisica.
- Dati clinici dell’animale: anamnesi, diagnosi, terapie, referti. Non sono dati personali ai sensi del GDPR, perché non si riferiscono a una persona fisica identificabile.
Per il trattamento dei dati del proprietario nell’ambito della prestazione veterinaria, la base giuridica corretta è l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.
Quando il proprietario si rivolge al veterinario per la cura dell’animale, i dati raccolti per erogare la prestazione vengono trattati su questa base. Il consenso privacy, quindi, non è richiesto.
Resta invece obbligatoria l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Il caso particolare delle zoonosi
Ci sono situazioni più circoscritte in cui il veterinario può venire a conoscenza di dati che riguardano la salute del proprietario, ad esempio in presenza di zoonosi, cioè malattie trasmissibili tra animali e uomini.
Se queste informazioni vengono raccolte o registrate, si entra nel perimetro dei dati relativi alla salute di una persona fisica, con possibile applicazione dell’art. 9 del GDPR.
Si tratta però di una casistica limitata. Nella generalità dei casi, il veterinario non ha motivo di raccogliere o conservare dati sulla salute del proprietario, e il trattamento resta fondato sull’esecuzione del contratto.
Quando il consenso privacy è necessario per il veterinario
Il consenso privacy diventa rilevante solo quando il trattamento non è necessario alla prestazione veterinaria e riguarda finalità ulteriori.
Succede, ad esempio, in caso di:
- comunicazioni commerciali e newsletter, per l’invio di promozioni, offerte o aggiornamenti di marketing;
- pubblicazione di fotografie, quando le immagini dell’animale permettono di identificare il proprietario o vengono associate al suo nome;
- comunicazione dei dati a terzi per finalità commerciali, come partner, fornitori o altri soggetti che utilizzano quei dati per scopi promozionali.
In tutti questi casi il consenso deve essere specifico, separato e riferito a una finalità determinata.
Come va strutturata la documentazione nello studio veterinario
Uno studio veterinario organizzato correttamente predispone un’informativa privacy che indica l’esecuzione del contratto come base giuridica per il trattamento dei dati del proprietario legati alla prestazione.
Per questi trattamenti non deve raccogliere il consenso privacy.
Eventuali consensi vengono richiesti solo per le finalità facoltative, ciascuna con una propria base documentale e una propria formulazione separata.
Anche il modulo di consenso informato veterinario resta un documento distinto, con una funzione diversa: autorizza l’intervento sull’animale e non si sovrappone alla documentazione privacy.
6) Consenso privacy per professioni non sanitarie: quali dati richiedono consenso
Tatuatori, estetiste, piercer e dermopigmentatori non sono professionisti sanitari. Per questo non possono fare affidamento sull’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR, che riguarda il trattamento dei dati sulla salute nell’ambito delle finalità di cura.
Questa distinzione ha conseguenze concrete anche sulla documentazione privacy da predisporre.
In questi casi, il quadro cambia in base a quali dati vengono raccolti e per quale finalità.
Dati comuni: quando il consenso privacy non serve
I dati anagrafici e di contatto del cliente raccolti per eseguire la prestazione rientrano, di regola, nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR.
Nome, cognome, numero di telefono, email e altri dati necessari per gestire l’appuntamento, emettere la ricevuta o comunicare con il cliente non richiedono il consenso privacy.
Resta però obbligatoria l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Dati sulla salute: quando il consenso GDPR è necessario
La situazione cambia quando il professionista raccoglie dati relativi alla salute del cliente, ad esempio:
- allergie a pigmenti o sostanze chimiche;
- patologie cutanee;
- terapie farmacologiche in corso;
- condizioni che possono controindicare il trattamento.
In questi casi non basta l’esecuzione del contratto. Si entra infatti nell’ambito delle categorie particolari di dati disciplinate dall’art. 9 del GDPR.
A differenza dei professionisti sanitari, il tatuatore, l’estetista o il piercer non può invocare la finalità di cura. La base applicabile diventa quindi il consenso esplicito dell’interessato, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a).
Questo consenso deve essere specifico e separato:
- dall’informativa privacy generale;
- dal consenso informato all’intervento;
- da eventuali altri consensi facoltativi.
Deve inoltre chiarire:
- quali dati vengono raccolti;
- per quale finalità;
- per quanto tempo saranno conservati;
- chi può accedervi.
Qui vale anche il principio di minimizzazione: il professionista deve raccogliere solo le informazioni strettamente necessarie a valutare le controindicazioni, senza trasformare il modulo in una scheda clinica fuori misura.
Consensi privacy facoltativi: immagini, social media, marketing
Oltre ai trattamenti necessari alla prestazione, i professionisti non sanitari gestiscono spesso finalità ulteriori che richiedono consensi autonomi e separati.
Succede, ad esempio, in caso di:
- fotografie del lavoro eseguito per portfolio, se le immagini rendono identificabile il cliente;
- pubblicazione sui social media, che richiede un consenso distinto rispetto all’uso interno o al portfolio;
- newsletter, promozioni e comunicazioni commerciali, che richiedono un consenso specifico per finalità di marketing.
Ogni consenso deve poter essere negato o revocato autonomamente, senza che questo incida sulla prestazione principale.
Come va strutturata la documentazione per le professioni non sanitarie
Il professionista non sanitario dovrebbe predisporre una documentazione che distingua con chiarezza tre piani diversi.
Il trattamento dei dati comuni necessari alla prestazione, fondato sull’esecuzione del contratto e senza raccolta di consenso.
Il trattamento dei dati relativi alla salute, che richiede un consenso esplicito e separato.
I trattamenti facoltativi, come immagini, social o marketing, ciascuno con un proprio consenso autonomo.
Anche il modulo di consenso informato all’intervento deve restare separato. Serve ad autorizzare il tatuaggio, il piercing o il trattamento estetico, e non coincide con le autorizzazioni relative al trattamento dei dati personali.
Per approfondire gli obblighi specifici in questo ambito, è disponibile la guida dedicata al consenso informato per le professioni non sanitarie.
7) Consensi GDPR facoltativi: requisiti di validità
I consensi facoltativi riguardano trattamenti che il paziente o il cliente può rifiutare senza perdere accesso alla prestazione principale. È proprio questa libertà a rendere il consenso una base giuridica valida.
Al contrario, quando un trattamento è necessario per erogare il servizio, il consenso non è la base corretta: non può dirsi libero se è imposto come condizione per ricevere la prestazione.
Per essere valido, un consenso facoltativo deve rispettare alcune regole essenziali.
Deve essere separato per finalità: marketing, immagini, comunicazione a terzi e profilazione non possono essere accorpati in un’unica autorizzazione.
Deve risultare da un’azione positiva e inequivocabile dell’interessato. Il silenzio, l’inattività o le caselle pre-spuntate non bastano.
Deve poter essere revocato in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato prestato.
Infine, deve essere documentabile: in caso di contestazione, il professionista deve poter dimostrare quando il consenso è stato raccolto, per quale finalità e con quale informativa.
Il consenso privacy del minore
Quando il paziente o il cliente è minorenne, il consenso privacy per i trattamenti facoltativi deve essere prestato, in via generale, da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Per i servizi della società dell’informazione, in Italia il minore può prestare autonomamente il consenso a partire dai 14 anni, ai sensi dell’art. 2-quinquies del Codice Privacy, che attua l’art. 8 del GDPR. Sotto questa soglia, il consenso deve essere, in ogni caso, espresso o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Al di fuori di questo ambito, la questione va valutata con maggiore prudenza, tenendo conto della natura del trattamento, del contesto professionale e della posizione di chi può validamente esprimere il consenso. Lo stesso Garante chiarisce che la regola dei 14 anni riguarda specificamente i servizi della società dell’informazione basati sul consenso.
8) Consenso informato e privacy: quali documenti servono per ogni professione
La documentazione corretta cambia in base alla professione, alla finalità del trattamento e al tipo di dati raccolti. Questa tabella riassume in modo sintetico quali documenti servono nei casi più ricorrenti.
| Profilo professionale | Consenso informato | Base giuridica privacy | Quando serve il consenso privacy |
|---|---|---|---|
| Sanitario | Legge 219/2017 | Finalità di Cura (Art. 9.2.h) | FSE (consultazione), marketing, referto online |
| Veterinario | Linee FNOVI | Esecuzione contratto (Art. 6.1.b) | Marketing, pubblicazione foto proprietario |
| Estetista/Tatuatore | Decreto melanoma | Art. 6.1.b (comuni) / consenso (salute) | Dati salute, marketing, portfolio immagini |
9) I moduli di consenso informato e i moduli privacy di Consavio
La corretta gestione della documentazione professionale richiede moduli aggiornati, specifici per prestazione e professione, strutturalmente separati tra consenso informato e consenso privacy.
Consavio mette a disposizione moduli di consenso informato conformi alla normativa vigente per professionisti sanitari, veterinari e professionisti non sanitari, predisposti per coprire esclusivamente la prestazione professionale senza sovrapposizioni con gli adempimenti GDPR.
Per la documentazione privacy, Consavio ha sviluppato tre moduli distinti, calibrati sulle specificità di ciascun profilo:
- Modulo privacy per professionisti sanitari: non richiede il consenso per il trattamento dei dati di cura, fondato sull’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR. Raccoglie consensi specifici esclusivamente per le finalità facoltative: FSE, referto online, app mediche, comunicazioni commerciali.
- Modulo privacy per veterinari: non richiede il consenso per i dati trattati nell’esecuzione del contratto con il proprietario dell’animale. Raccoglie consensi specifici per le sole finalità facoltative: marketing, pubblicazione di fotografie, trasmissione dei dati a terzi.
- Modulo privacy per professionisti non sanitari: non richiede il consenso per i dati comuni trattati nell’esecuzione del contratto. Raccoglie consensi specifici per i dati particolari relativi alla salute del cliente e per ogni finalità facoltativa: portfolio, social media, comunicazioni promozionali.
Ogni modulo è personalizzabile, firmabile digitalmente e archiviabile in modo conforme.
Evita errori nei moduli privacy e nel consenso informato: passa a una gestione conforme e strutturata
