La psicoterapia online non è una specialità autonoma, ma una modalità di erogazione della prestazione psicologica soggetta alle stesse norme deontologiche e giuridiche della seduta in presenza. Questo principio, fissato dall’articolo 1 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, implica che chi lavora a distanza risponde degli stessi obblighi di chi lavora in studio, con in più una serie di adempimenti specifici legati al setting digitale.
Il quadro normativo che regola la prestazione psicologica a distanza si è formato per stratificazione. Le Linee Guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza, approvate dal CNOP nel 2017, sono il riferimento principale. A queste si sono aggiunte le indicazioni emergenziali del 2020 e le Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina. Il professionista deve coordinare queste fonti, perché nessuna di esse esaurisce da sola la materia.
Indice
- 1) Psicoterapia online: quadro normativo e fonti di riferimento
- 2) Le fonti CNOP per la prestazione psicologica a distanza: dalla Delibera 19/2002 alle Linee Guida
- 3) Psicoterapia online: il consenso informato e gli atti che lo accompagnano
- 4) Cosa deve contenere il consenso informato per la seduta a distanza
- 5) Piattaforme e requisiti tecnici: gli obblighi del professionista
- 6) Limiti della psicoterapia online: quando il setting a distanza non è indicato
- 7) Responsabilità professionale e copertura assicurativa
- 8) Psicoterapia online con minori: complessità specifiche
- 9) Consavio: i moduli di consenso informato per la psicoterapia online
1) Psicoterapia online: quadro normativo e fonti di riferimento
La psicoterapia online è l’erogazione di un intervento psicoterapeutico attraverso tecnologie di comunicazione a distanza, dalla videochiamata alla piattaforma dedicata. Ciò che cambia è il canale, non l’atto. La prestazione resta sanitaria, resta soggetta al Codice Deontologico e resta vincolata agli stessi obblighi documentali della seduta in studio.
Il professionista che lavora a distanza ha come riferimento tre piani normativi distinti, e ciascuno disciplina un aspetto specifico:
- Piano deontologico. Il CNOP ha prodotto nel tempo documenti dedicati alle prestazioni psicologiche via internet, dalla deliberazione del 2002 alle linee di indirizzo emanate durante l’emergenza sanitaria. Sono questi i testi che definiscono come la prestazione a distanza vada impostata, dalla valutazione di adeguatezza dello strumento agli adempimenti verso il proprio Ordine.
- Piano sanitario. La psicoterapia rientra tra le prestazioni sanitarie; il consenso al trattamento è perciò disciplinato dalla Legge 219/2017. La norma vale per la seduta online senza deroghe. Anzi, il setting a distanza estende il contenuto informativo dovuto al paziente, perché impone di informarlo anche sulle caratteristiche tecniche del collegamento e sui suoi limiti.
- Piano della telemedicina. Le Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina, recepite in sede di accordo Stato-Regioni nel 2020, e le successive linee guida organizzative collegate al PNRR hanno definito il quadro delle prestazioni sanitarie rese da remoto.
Il terzo piano normativo richiede una precisazione: l’impianto della telemedicina nasce per il Servizio Sanitario Nazionale e per le prestazioni erogate al suo interno o per suo conto. La psicoterapia libero-professionale a distanza non vi rientra in via diretta: la sua disciplina specifica resta quella deontologica del CNOP.
2) Le fonti CNOP per la prestazione psicologica a distanza: dalla Delibera 19/2002 alle Linee Guida
La prestazione psicologica a distanza non è regolata da un testo unico, ma da una serie di documenti che il CNOP ha emanato in tempi diversi. Nell’insieme, definiscono gli obblighi a cui lo psicoterapeuta che lavora online deve attenersi.
Il primo intervento risale alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002. Il Consiglio Nazionale segnalava che le attività psicodiagnostiche e psicoterapeutiche svolte via internet potevano risultare non conformi ai principi del Codice Deontologico, e quindi sanzionabili. Da quella presa di posizione nacque una prima disciplina transitoria delle prestazioni a distanza, in attesa di una codificazione organica.
L’aggiornamento successivo arrivò con le Raccomandazioni del CNOP sulle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza, elaborate sulla base di una ricerca che il Consiglio condusse tra l’ottobre 2012 e il maggio 2013. Il documento mette a fuoco obblighi che restano attuali:
- identificazione dell’utente,
- acquisizione del consenso informato e dell’autorizzazione al trattamento dei dati,
- comunicazione al proprio Ordine dell’attività svolta online.
A questi si affiancano le Linee Guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza, il documento che articola in modo più analitico le condizioni della pratica online, e le Linee di indirizzo per l’intervento psicologico a distanza emanate nel 2020 durante l’emergenza sanitaria, che presero atto della diffusione su larga scala della modalità telematica.
Da questo insieme di fonti si ricavano gli obblighi operativi che vincolano lo psicoterapeuta a distanza:
- Valutare l’adeguatezza dello strumento. Prima di avviare un intervento online, lo psicologo deve verificare che la modalità a distanza sia appropriata rispetto alle caratteristiche dell’intervento e del paziente. La valutazione precede la prestazione e va rifatta a ogni nuova presa in carico.
- Essere identificabile. Il professionista deve risultare riconoscibile, con identità e recapiti verificabili, e deve indicare in modo esplicito la propria iscrizione all’Ordine. Il paziente deve poter accertare con chi sta interagendo.
- Verificare gli obblighi del proprio Ordine territoriale. Le Raccomandazioni CNOP prevedono la comunicazione all’Ordine dell’attività svolta online, ma non esiste una norma nazionale che la imponga in modo uniforme. L’obbligo, e l’eventuale registro degli iscritti che operano a distanza, dipende dai regolamenti del singolo Ordine regionale. Il professionista verifica se il proprio Ordine abbia recepito questo adempimento.
- Garantire sicurezza e riservatezza. La protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni cliniche valgono per la prestazione online quanto per quella in studio. Le regole sulla custodia della documentazione si applicano a qualsiasi tecnologia utilizzata.
- Informare il paziente sui limiti della riservatezza. L’utente va informato sulla disciplina della protezione dei dati e sui casi in cui il segreto professionale incontra un limite, dall’obbligo di referto a quello di denuncia.
- Adottare maggiori cautele con minori e soggetti tutelati. Le prestazioni a distanza rivolte a minori o a persone soggette a tutela richiedono attenzione rafforzata e misure di sicurezza ulteriori, a partire dalla verifica dell’autenticità del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Le linee guida e le raccomandazioni del CNOP non hanno la forza vincolante di una norma di legge, e si presentano come indirizzo per la pratica professionale. Rinviano però ai principi del Codice Deontologico, che per l’articolo 1 si applica integralmente anche alle prestazioni rese a distanza. L’inosservanza degli obblighi che ne derivano può quindi tradursi in una violazione deontologica, con le conseguenze disciplinari connesse.
Resta un elemento di evoluzione da segnalare: le Raccomandazioni del 2012-2013 indicavano, per le attività cliniche come la psicoterapia e la psicodiagnosi, l’opportunità di instaurare un rapporto diretto in presenza prima di passare agli strumenti a distanza. L’emergenza sanitaria del 2020 ha reso ordinaria la prestazione svolta interamente da remoto. Il criterio che orienta la scelta non è perciò una regola fissa sul primo incontro, ma la valutazione di adeguatezza caso per caso che le linee guida pongono a carico del professionista.
3) Psicoterapia online: il consenso informato e gli atti che lo accompagnano
La documentazione di una psicoterapia online si articola su tre atti distinti, ciascuno con una base normativa propria.
- Il consenso al trattamento sanitario, rispetto a quello per la seduta in studio, viene integrato dalle clausole che il setting a distanza rende necessarie;
- L’informativa privacy. Per i trattamenti dei dati necessari alla cura, la base giuridica è la finalità sanitaria prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera h) del GDPR. Il consenso privacy non è richiesto per questi trattamenti. Resta obbligatoria l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR. Il consenso al trattamento dei dati serve solo per le finalità facoltative, estranee alla prestazione;
- Il preventivo scritto. L’obbligo di consegnare al cliente un preventivo in forma scritta o digitale discende dall’articolo 1, comma 150 della Legge 124/2017. Documenta la pattuizione del compenso, con l’indicazione delle singole voci di spesa e degli estremi della polizza professionale.
4) Cosa deve contenere il consenso informato per la seduta a distanza
Tra i tre atti, è il consenso informato al trattamento quello su cui il setting a distanza incide in modo più diretto. La prestazione online richiede infatti che il paziente riceva informazioni ulteriori rispetto alla seduta in presenza, così da comprendere le caratteristiche, i limiti e le condizioni operative della modalità telematica.
In particolare, il consenso può richiamare alcuni profili specifici:
- Il canale di collegamento e le cautele di sicurezza. È opportuno che il paziente sia informato sulle modalità con cui si svolge la seduta a distanza e sull’utilizzo di strumenti idonei a garantire, per quanto possibile, riservatezza e sicurezza della comunicazione.
- I requisiti tecnici e l’ambiente lato paziente. Il paziente deve essere reso consapevole dell’importanza di disporre di una connessione adeguata e di collegarsi da un ambiente riservato, tranquillo e non accessibile a terzi, perché anche queste condizioni incidono sulla qualità e sulla riservatezza della seduta.
- La gestione di eventuali criticità durante il collegamento. È utile prevedere indicazioni operative per il caso di interruzione tecnica della seduta o di situazioni che richiedano un contatto alternativo, così da evitare che eventuali difficoltà del collegamento restino prive di una gestione concordata.
- La riservatezza e il divieto di registrazione. Il consenso dovrebbe chiarire che la seduta non può essere registrata, né dal paziente né dal professionista, salvo diversa e specifica pattuizione giustificata da esigenze cliniche e documentata per iscritto.
- Il collegamento da luoghi diversi o dall’estero. Quando la seduta si svolge con paziente e professionista in luoghi diversi, è opportuno precisare che la prestazione è resa secondo il quadro professionale e normativo applicabile al professionista, fermo restando che eventuali collegamenti dall’estero possono richiedere cautele ulteriori.
- La possibilità di rivalutare il setting. Il professionista conserva la responsabilità di verificare nel tempo l’adeguatezza della modalità a distanza. Se il quadro clinico, le condizioni del paziente o le caratteristiche del percorso lo richiedono, potrà essere valutato il passaggio alla seduta in presenza o a un modello misto.
Come acquisire il consenso a distanza
Il consenso può essere acquisito senza la presenza fisica del paziente. La modalità preferibile resta quella scritta: il professionista invia il modulo, il paziente lo restituisce sottoscritto anche per via telematica.
La sottoscrizione del consenso dovrebbe avvenire con strumenti idonei a documentare l’identità del firmatario, la riconducibilità della dichiarazione al paziente e l’integrità del documento sottoscritto. Nella pratica digitale, possono essere utilizzate soluzioni di firma elettronica che prevedano adeguati fattori di autenticazione (disponibile con i moduli Consavio), tracciamento dell’operazione e conservazione del documento firmato, così da rendere dimostrabile l’acquisizione del consenso. Restano utilizzabili, ove disponibili, anche strumenti di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, nonché lo scambio del documento sottoscritto tramite caselle di posta elettronica certificata di entrambe le parti. Lo scambio di email ordinarie o l’invio di una firma autografa scansionata offrono invece minori garanzie probatorie, perché non assicurano con pari certezza identità del firmatario, integrità del documento e riferibilità della sottoscrizione.
La Legge 219/2017 ammette che il consenso possa essere documentato anche attraverso strumenti diversi dalla sottoscrizione tradizionale (come la videoregistrazione), purché la modalità utilizzata consenta di conservarne traccia e di ricondurre la dichiarazione al paziente. Nella pratica, ciò significa che il professionista dovrebbe adottare soluzioni che rendano dimostrabile l’avvenuta informazione del paziente e la sua adesione consapevole al trattamento, evitando modalità informali prive di adeguata tracciabilità.
Quando un paziente già in carico passa dalla seduta in presenza alla seduta online, è opportuno integrare la documentazione già acquisita con le informazioni specifiche relative al setting a distanza. Non sempre sarà necessario raccogliere un nuovo consenso sull’intero percorso terapeutico, soprattutto se metodo, finalità e natura dell’intervento restano invariati. È però prudente documentare l’accettazione della modalità telematica e delle relative condizioni operative, in particolare quando il passaggio modifica in modo apprezzabile l’organizzazione della prestazione o incide sulle modalità concrete di svolgimento del trattamento.
5) Piattaforme e requisiti tecnici: gli obblighi del professionista
La scelta dello strumento con cui si svolge la seduta a distanza rientra nella responsabilità del professionista. Le linee guida del CNOP richiedono allo psicologo di verificare che le tecnologie utilizzate siano adeguate a tutelare la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza delle informazioni cliniche e personali. Anche nel setting online, infatti, la protezione dei dati e la custodia del segreto professionale restano parte integrante della prestazione.
La scelta della piattaforma
I dati che transitano in una seduta di psicoterapia sono dati relativi alla salute. Il loro trattamento per finalità di cura trova base giuridica nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h) del GDPR, ma questo non attenua gli obblighi di sicurezza: la riservatezza e l’integrità dei dati restano a carico del titolare del trattamento, che è il professionista.
Da qui derivano i criteri che orientano la scelta dello strumento:
- Sicurezza del canale. La comunicazione va protetta con misure adeguate, preferibilmente con crittografia che renda il contenuto della seduta inaccessibile a terzi, incluso il fornitore del servizio.
- Conformità al GDPR. Il fornitore deve operare come responsabile del trattamento, con un accordo che disciplini il trattamento dei dati per conto del professionista e che chiarisca dove i dati sono conservati.
- Funzione effettiva dello strumento. Una piattaforma pensata per riunioni di lavoro o una app di messaggistica generalista non nascono per il trattamento di dati sanitari. Prima di adottare uno strumento di uso comune, il professionista deve verificare che le sue condizioni d’uso e le sue garanzie di sicurezza siano compatibili con una prestazione sanitaria.
- Tracciabilità e controllo degli accessi. Lo strumento deve consentire di sapere chi accede alla seduta e di impedire l’ingresso di soggetti non autorizzati.
La valutazione di questi aspetti va fatta prima di avviare l’attività online e va documentata. In caso di contestazione, la scelta consapevole di uno strumento conforme è essa stessa un elemento di tutela.
Il setting della seduta a distanza
La riservatezza non dipende solo dalla piattaforma. Dipende anche dai due ambienti fisici tra cui la seduta si svolge.
Lato professionista, l’obbligo è pieno: lo psicoterapeuta conduce la seduta da un ambiente chiuso, isolato acusticamente, libero dalla presenza di terzi, con i dispositivi configurati in modo da non esporre dati di altri pazienti. È la trasposizione a distanza della riservatezza dello studio.
Lato paziente, il professionista non ha lo stesso controllo, ma ha un obbligo informativo. Il paziente va reso consapevole che la qualità della seduta dipende anche dall’ambiente da cui si collega: una stanza riservata, l’assenza di altre persone, l’uso di auricolari. Questa informazione rientra tra le clausole del consenso e va richiamata quando il setting del paziente si rivela inadeguato.
Va inoltre concordato un protocollo per l’interruzione tecnica del collegamento. Una caduta di connessione durante un momento delicato della seduta non può essere lasciata all’improvvisazione. Definire in anticipo come ci si ricontatta, ad esempio con una telefonata, e dichiararlo al paziente, fa parte della costruzione di un setting a distanza affidabile.
6) Limiti della psicoterapia online: quando il setting a distanza non è indicato
Le linee guida del CNOP sono esplicite su questo: prima di avviare un intervento a distanza, lo psicologo valuta l’adeguatezza dello strumento rispetto alle caratteristiche dell’intervento e del paziente.
Questa valutazione precede la presa in carico e si fonda su un dato clinico. Il setting a distanza riduce il campo percettivo del terapeuta, attenua la lettura del non verbale, e soprattutto allontana il professionista dall’ambiente fisico del paziente. In alcune situazioni questa distanza incide sulla sicurezza e sull’efficacia dell’intervento.
Le condizioni in cui la prestazione a distanza richiede particolare cautela, o sconsiglia la modalità interamente da remoto, sono diverse:
- Rischio suicidario attuale e condotte autolesive. Quando il quadro presenta un rischio attivo, la distanza fisica limita la capacità del terapeuta di attivare un intervento tempestivo. La letteratura professionale converge nel ritenere queste situazioni poco adatte a una presa in carico esclusivamente online.
- Quadri acuti e gravemente instabili. Le fasi acute e le condizioni di grave instabilità clinica richiedono spesso un monitoraggio ravvicinato e una continuità che il setting a distanza non sempre garantisce.
- Situazioni che richiedono il coordinamento con altri attori. Quando l’intervento ha bisogno di un raccordo stretto con i servizi territoriali, con la rete familiare o con altri sanitari, la modalità a distanza può rendere più difficile quel coordinamento.
- Valutazioni psicodiagnostiche con osservazione diretta. La somministrazione di test e le valutazioni che si fondano sull’osservazione diretta del comportamento pongono vincoli specifici. Le indicazioni del CNOP in materia rimettono al professionista la scelta dei casi in cui procedere a distanza e di quelli in cui rinviare.
Questi elementi sono indicatori che il professionista pondera nella valutazione di adeguatezza, insieme alle caratteristiche del singolo paziente, alla fase del percorso e alla possibilità di predisporre comunque misure di sicurezza efficaci.
Il modello blended come alternativa
Tra la prestazione interamente in presenza e quella interamente online esiste una via intermedia. Il modello blended alterna sedute in studio e sedute a distanza all’interno dello stesso percorso. Permette di mantenere i vantaggi di accessibilità e continuità della modalità telematica, riservando alla presenza i momenti che la richiedono: la fase iniziale di valutazione, i passaggi clinici più delicati, le verifiche periodiche. Per molti pazienti rappresenta una soluzione che tiene insieme la sostenibilità pratica dell’online e le garanzie del contatto diretto.
La valutazione di adeguatezza, e l’eventuale scelta di un assetto blended o del passaggio in presenza, vanno documentate. Mettere a verbale la valutazione clinica che ha portato a optare per la modalità a distanza, o a escluderla, tutela il professionista e rende tracciabile una decisione che è parte integrante della prestazione.
7) Responsabilità professionale e copertura assicurativa
Il D.P.R. 137/2012 impone a tutti gli iscritti agli albi professionali la copertura assicurativa per i danni connessi all’esercizio dell’attività. La modalità telematica non introduce un obbligo nuovo e non ne sospende uno esistente: la psicoterapia online rientra nell’attività professionale assicurata.
La questione da verificare non è quindi se assicurarsi, ma se la polizza già sottoscritta copra effettivamente la prestazione resa da remoto. Le polizze di responsabilità civile professionale operano entro un perimetro definito, con garanzie e con esclusioni puntuali. Una copertura impostata sull’attività in studio potrebbe non contemplare alcuni rischi propri del lavoro online. Per questo molte compagnie offrono estensioni dedicate alle prestazioni digitali.
Prima di avviare o proseguire l’attività a distanza, il professionista verifica con la propria compagnia alcuni aspetti.
- L’inclusione esplicita delle prestazioni a distanza. La polizza deve coprire la psicoterapia erogata in modalità telematica, non solo quella in presenza.
- I rischi connessi all’uso delle piattaforme. Vanno verificate le garanzie per i danni che possono derivare da un malfunzionamento tecnico o da una compromissione del canale di comunicazione.
- Le violazioni in materia di protezione dei dati. Il trattamento di dati sanitari su strumenti digitali espone a rischi specifici. La copertura per le conseguenze di una violazione dei dati non è sempre compresa nella garanzia di base.
- L’estensione territoriale. Quando paziente o professionista possono trovarsi in luoghi diversi, anche all’estero, è opportuno verificare entro quali confini la polizza opera.
Accanto alla copertura assicurativa, la documentazione della prestazione resta la prima forma di tutela. In caso di contestazione, l’onere di dimostrare di aver acquisito un valido consenso informato grava sul professionista. Nel setting a distanza questo onere si fa più delicato, perché manca il documento cartaceo firmato in presenza.
La tracciabilità del consenso, la conservazione dello scambio con cui è stato acquisito e la documentazione della valutazione clinica che ha portato a scegliere la modalità online sono gli elementi che, insieme, rendono dimostrabile la correttezza dell’operato. La copertura assicurativa interviene quando il danno si è verificato. La documentazione interviene prima, e spesso evita che la contestazione trovi appiglio.
8) Psicoterapia online con minori: complessità specifiche
Le prestazioni a distanza rivolte a minori o a persone soggette a tutela richiedono, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, maggiori misure di sicurezza e una verifica particolare dell’autenticità del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Il primo livello di complessità riguarda il consenso. La prestazione psicologica a un minore è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo il Codice Deontologico.
Su questo punto, il riferimento non è più soltanto deontologico. La Legge 219/2017, quale norma statale in materia di consenso informato, impone di considerare la prestazione psicologica rivolta al minore come trattamento sanitario che richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La regola di maggiore cautela resta quindi l’acquisizione del consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, soprattutto quando l’intervento ha natura clinica, continuativa o incide in modo significativo sulla salute e sullo sviluppo del minore.
Nella pratica professionale, tuttavia, il consenso può essere raccolto anche attraverso un modulo sottoscritto da uno solo dei genitori, purché il genitore firmatario dichiari sotto la propria responsabilità di avere informato l’altro genitore e di agire con il suo consenso, oppure attesti di essere l’unico soggetto titolare della responsabilità genitoriale o comunque l’unico legittimato a prestare il consenso per il minore. Questa dichiarazione non sostituisce la necessaria cautela del professionista, ma consente di documentare le condizioni sulla base delle quali la prestazione viene autorizzata.
Diverso è il caso in cui emerga un dissenso espresso tra i genitori, un conflitto noto o un dubbio concreto sulla legittimazione di chi sottoscrive il modulo. In tali ipotesi lo psicologo non dovrebbe procedere in via unilaterale. Se l’intervento è ritenuto clinicamente necessario, occorre sospendere l’avvio o la prosecuzione della prestazione e rimettere la decisione alle sedi competenti (Giudice Tutelare), affinché l’autorizzazione venga acquisita nelle forme appropriate.
La modalità a distanza non cambia queste regole. Le rende anzi più delicate, perché il consenso viene spesso raccolto per via telematica e la verifica che provenga effettivamente da entrambi i titolari richiede maggiore attenzione. Per il quadro completo del consenso nella pratica con i minori si rinvia alla guida Consenso informato psicologi per minorenni.
Il secondo livello riguarda il setting. La seduta online con un minore pone problemi che la seduta con un adulto non presenta nella stessa misura.
- La verifica dell’identità e dell’ambiente. Il professionista deve poter accertare chi è effettivamente collegato e da quale ambiente. Con un minore questa verifica va fatta con cura, anche all’avvio di ogni seduta.
- La presenza non dichiarata di terzi. Un genitore o un altro familiare possono trovarsi nella stanza, fuori dall’inquadratura, in modo non dichiarato. La loro presenza altera lo spazio terapeutico e la libertà del minore di esprimersi. Il professionista deve verificare le condizioni di riservatezza all’inizio della seduta e ricordare ai genitori le regole concordate.
- L’adeguatezza dell’ambiente domestico. Il minore ha bisogno di uno spazio riservato e tranquillo per la seduta. Quando l’ambiente domestico non lo consente, la qualità e la sicurezza dell’intervento ne risentono, e questo va considerato nella valutazione di adeguatezza della modalità a distanza.
- Il rischio di registrazioni non autorizzate. Il divieto di registrare la seduta va richiamato in modo esplicito ai genitori, perché nel contesto domestico la possibilità di una ripresa non autorizzata è concreta.
Questi elementi entrano nella valutazione che il professionista compie prima di accettare di seguire un minore a distanza. La modalità telematica può essere appropriata, ma la decisione va presa caso per caso, considerando l’età, il quadro clinico e la possibilità reale di garantire un setting adeguato. Anche qui, mettere a verbale la valutazione tutela il professionista e documenta una scelta che fa parte della prestazione.
9) Consavio: i moduli di consenso informato per la psicoterapia online
La psicoterapia a distanza richiede un consenso informato che contenga clausole assenti nei moduli pensati per la sola seduta in studio.
Consavio mette a disposizione moduli di consenso informato per psicologi e psicoterapeuti, separati dall’informativa privacy e costruiti per la pratica professionale. Il modulo per la psicoterapia consente di integrare le clausole specifiche del setting a distanza, dalla piattaforma utilizzata al protocollo di emergenza, dal divieto di registrazione ai limiti territoriali, in coerenza con le indicazioni del CNOP per le prestazioni online.
La piattaforma permette di:
- Selezionare il modulo per la prestazione specifica, dalla consulenza alla psicoterapia;
- Personalizzare le clausole in base al setting, inclusa la modalità a distanza;
- Generare, firmare e archiviare il documento in formato digitale conforme;
- Mantenere separati consenso informato e informativa privacy.
Nella psicoterapia online, il consenso informato non è un adempimento formale da chiudere prima della seduta, ma uno strumento che documenta le condizioni del percorso: modalità a distanza, limiti del setting, regole di riservatezza, gestione delle criticità e accettazione consapevole da parte del paziente.
Consavio aiuta psicologi e psicoterapeuti a predisporre moduli coerenti con la prestazione svolta, mantenendo distinti consenso informato, privacy e documentazione economica, e rendendo più ordinata la raccolta e la conservazione dei documenti.
