Per telemedicina s’intende l’uso di strumenti tecnologici, come smartphone, tablet, PC, per erogare prestazioni sanitarie. Una telefonata al collega per condividere un caso, un messaggio con le immagini di una lesione, una videochiamata di follow-up: tutto questo è telemedicina veterinaria.
Si tratta di uno strumento che facilita l’accesso a cure specialistiche, consente di richiedere un secondo parere a colleghi, riduce la necessità di spostamento di persone e animali, e contribuisce al miglioramento delle cure veterinarie: un obiettivo centrale nell’ottica One Health.
Ciò che ancora manca, però, è una cornice normativa specifica. Le Linee Guida FNOVI, inviate al Ministero della Salute nel 2021, attendono riscontro formale. Il DM 21 settembre 2022 sulla telemedicina riguarda esclusivamente la medicina umana. L’art. 40 del Codice Deontologico traccia un perimetro, ma non una disciplina organica.
In questo quadro, il consenso informato assume un ruolo centrale: è lo strumento che formalizza i limiti della prestazione a distanza, documenta l’informazione fornita al cliente, e tutela il professionista in un ambito dove le regole sono ancora in fase di definizione.
Indice
- 1) Cos’è la telemedicina veterinaria
- 2) Il quadro normativo sulla telemedicina veterinaria
- 3) Il consenso informato nella pratica veterinaria: l’art. 29 del Codice Deontologico
- 4) Come cambia il consenso informato in telemedicina veterinaria
- 5) Responsabilità professionale del veterinario in telemedicina
- 6) Moduli e risorse: la gestione digitale del consenso con Consavio
- 7) FAQ
1) Cos’è la telemedicina veterinaria
Non esiste una definizione universalmente accettata di telemedicina veterinaria. Il riferimento più strutturato a livello europeo è quello della Federazione dei Veterinari Europei (FVE), che nel position paper aggiornato a giugno 2024 la definisce come lo scambio e l’utilizzo di informazioni sulla salute e il benessere degli animali attraverso piattaforme tecnologiche, nel contesto di un rapporto veterinario-cliente-paziente (VCPR) preesistente.
Il concetto di VCPR (Veterinarian-Client-Patient-Relationship) è il discrimine fondamentale: il professionista deve aver già visitato l’animale in presenza, conoscerne la storia clinica e avere un rapporto professionale attivo con il proprietario o detentore. La telemedicina interviene all’interno di questa relazione, non al posto di essa.
La FVE identifica quattro pilastri della telemedicina veterinaria:
- Consulenze da remoto tra veterinario e cliente
- Diagnosi da remoto, supportata da immagini, video e dati clinici
- Prescrizione remota di farmaci veterinari
- Dati medici generati da terze parti, come dispositivi indossabili o sensori ambientali
Per ciascuno di questi ambiti, il principio cardine resta invariato: qualunque strumento venga utilizzato, il medico veterinario è sempre personalmente e pienamente responsabile dei servizi che fornisce.
Televisita, teleconsulto, telemonitoraggio e teletriage: le differenze
La terminologia ricalca in larga parte quella della medicina umana, ma con declinazioni proprie che incidono direttamente sugli obblighi di informazione e consenso del professionista.
- Televisita: interazione a distanza in tempo reale tra veterinario e cliente, con eventuale supporto di un operatore presente accanto all’animale. Può dar luogo a indicazioni diagnostiche, prescrizioni e piani terapeutici. Presuppone un VCPR già instaurato ed è il formato che richiede il livello più strutturato di consenso informato.
- Teleconsulto: si svolge tra professionisti per cui un veterinario consulta a distanza uno o più colleghi per condividere un caso clinico. Il cliente non è necessariamente presente. Le implicazioni in termini di consenso riguardano la condivisione dei dati clinici dell’animale con terzi professionisti.
- Telemonitoraggio: rilevazione o sorveglianza a distanza di parametri biologici di animali già in cura. È la fattispecie espressamente ammessa dall’art. 40 del Codice Deontologico. Include dispositivi indossabili, sensori di attività, sistemi di rilevazione remota dei parametri vitali.
- Teletriage: valutazione a distanza delle condizioni del paziente per determinare l’urgenza e la necessità di un rinvio in struttura. Non prevede l’emissione di una diagnosi e, secondo le linee guida AVMA (American Veterinary Medical Association) e FVE, non richiede necessariamente un VCPR preesistente. Si configura come prestazione emergenziale che cessa nel momento in cui l’animale può essere visitato.
| Tipologia di Servizio | Necessità di VCPR | Finalità Principale | Rischi Legali Specifici |
|---|---|---|---|
| Televisita | Sì (Obbligatorio) | Diagnosi e Terapia | Errore diagnostico per mancanza di esame fisico |
| Teleconsulto | N/A (Tra Veterinari) | Supporto specialistico | Violazione privacy e segreto professionale |
| Telemonitoraggio | Sì (Paziente in cura) | Gestione cronicità | Malfunzionamento dei device e perdita dati |
| Teletriage | No (Emergenziale) | Valutazione priorità | Ritardo nell’invio in pronto soccorso |
Cosa non è telemedicina veterinaria
FVE e FNOVI sono concordi: la consultazione fisica con esame obiettivo diretto resta sempre preferibile rispetto a qualsiasi interazione mediata dalla tecnologia.
L’art. 40 del Codice Deontologico è esplicito: il medico veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica con una relazione esclusivamente virtuale.
In termini operativi, questo significa che non possono essere erogate esclusivamente a distanza:
- La prima visita su un animale mai visto dal professionista
- L’esame obiettivo completo
- Le procedure che richiedono manipolazione fisica
- La somministrazione diretta di trattamenti
La telemedicina è integrazione della visita in presenza, non sostituto. Qualsiasi comunicazione al cliente che generi un’aspettativa diversa espone il professionista a responsabilità deontologica e civilistica.
2) Il quadro normativo sulla telemedicina veterinaria
Il medico veterinario che eroga prestazioni in telemedicina opera oggi in un contesto normativo frammentato. Non esiste una legge dedicata alla telemedicina veterinaria, né un regolamento ministeriale che ne disciplini requisiti e procedure. Le fonti disponibili sono il Codice Deontologico, le Linee Guida FNOVI (non ancora approvate dal Ministero) e, come riferimento analogico, la normativa sulla telemedicina umana.
Art. 40 del Codice Deontologico: cosa prevede
L’articolo 40, rubricato “Tecnologie informatiche“, è ad oggi l’unica disposizione deontologica esplicitamente dedicata all’uso della telemedicina in veterinaria. Stabilisce due principi:
- Il consulto e le consulenze a distanza devono rispettare tutte le norme deontologiche applicabili alla prestazione in presenza;
- Il medico veterinario può utilizzare gli strumenti di telemedicina per rilevazione, monitoraggio e sorveglianza clinica di soggetti già in cura, ma non può sostituire la visita in presenza con una relazione esclusivamente virtuale.
Il perimetro è chiaro nella delimitazione, più sfumato nella parte propositiva. L’articolo non disciplina nel dettaglio le singole tipologie di prestazione a distanza, non stabilisce requisiti tecnici minimi, non prevede obblighi documentali specifici. Questo lascia al professionista un margine di discrezionalità operativa significativo, e una corrispondente esposizione in termini di responsabilità.
Va letto in combinato con l’art. 29 (consenso informato) e con l’art. 25 (autonomia del rapporto e salvaguardia dei diritti della clientela): il veterinario che opera a distanza non è esonerato da nessuno degli obblighi informativi previsti per la prestazione in presenza.
Le Linee Guida FNOVI sulla telemedicina veterinaria
Nella seconda metà del 2020, la FNOVI ha istituito un gruppo di lavoro dedicato alla redazione di linee guida specifiche per la telemedicina veterinaria. Il documento, completato e inviato al Ministero della Salute nel febbraio 2021, è stato concepito con una duplice finalità: fornire indicazioni operative ai medici veterinari e sollecitare il legislatore a intervenire sulla materia.
Il presidente FNOVI Gaetano Penocchio ha ribadito in più occasioni la richiesta di un riscontro ministeriale, sottolineando che la Federazione non chiede risorse, ma di fare ordine nella materia. Ad oggi le Linee Guida non hanno ricevuto approvazione formale.
Il contesto di riferimento è il DM 21 settembre 2022, pubblicato in attuazione della Missione 6 del PNRR, che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina umana individuando requisiti funzionali e livelli di servizio per televisita, teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio. La FNOVI ha più volte evidenziato come quel decreto confermi la natura complementare della televisita rispetto alla prestazione in presenza, un principio che la Federazione ritiene estensibile anche alla veterinaria.
In attesa dell’intervento del legislatore, le Linee Guida FNOVI rappresentano il documento di riferimento più organico per il professionista che intenda strutturare la propria attività di telemedicina in modo conforme alle buone pratiche professionali.
Il position paper FVE 2024: la prospettiva europea
A giugno 2024, la Federazione dei Veterinari Europei ha pubblicato l’aggiornamento del proprio position paper sulla telemedicina, integrando per la prima volta le implicazioni dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie digitali.
Il documento si rivolge agli ordini professionali nazionali con l’obiettivo di supportare un utilizzo della telemedicina che non comprometta la qualità dei servizi né l’indipendenza del professionista. Tra le raccomandazioni principali:
- La telemedicina è uno strumento di supporto, da utilizzare in combinazione con altri metodi diagnostici e terapeutici
- Le normative nazionali e i codici deontologici prevalgono sempre sulle linee guida europee
- L’avanzamento dell’IA richiede attenzione affinché le nuove tecnologie siano al servizio del professionista e non ne condizionino il giudizio clinico
- La consultazione fisica resta sempre preferibile rispetto ai mezzi elettronici
Per il veterinario, il position paper FVE offre un quadro di principi coerente con l’art. 40 del Codice Deontologico, arricchito da una visione prospettica che tiene conto dell’evoluzione tecnologica del settore.
3) Il consenso informato nella pratica veterinaria: l’art. 29 del Codice Deontologico
L’art. 29 del Codice Deontologico disciplina in modo puntuale gli obblighi informativi del medico veterinario: dalla comunicazione della situazione clinica alle soluzioni terapeutiche disponibili, dai rischi prevedibili ai costi presunti, fino all’acquisizione, in forma scritta nei casi ad alto rischio, del consenso o del dissenso del proprietario.
Un aspetto distintivo rispetto alla medicina umana: il rapporto di consenso si instaura tra il professionista e il proprietario/detentore dell’animale, non con il paziente. Questo incide sulla struttura del documento e sulle informazioni da fornire.
Per un approfondimento completo su obblighi, casistiche e modulistica, rimandiamo alla guida dedicata al consenso informato veterinario.
4) Come cambia il consenso informato in telemedicina veterinaria
L’erogazione di una prestazione a distanza non modifica la sostanza degli obblighi previsti dall’art. 29, ma ne amplia il perimetro informativo. Il cliente deve essere messo in condizione di comprendere non solo cosa comporta l’intervento sul proprio animale, ma anche cosa comporta riceverlo attraverso un canale digitale anziché in presenza.
Informazioni aggiuntive per il consenso a distanza
Rispetto al consenso per la prestazione in presenza, il documento per la telemedicina deve integrare elementi specifici legati alla natura della modalità di erogazione:
- Natura complementare della prestazione. Il cliente deve sapere che la televisita o il teleconsulto non sostituiscono la visita in presenza e che il veterinario potrà richiedere un appuntamento in struttura qualora le condizioni cliniche lo rendano necessario.
- Limiti diagnostici. L’impossibilità di effettuare un esame obiettivo completo a distanza comporta limitazioni intrinseche che il proprietario deve conoscere e accettare. La qualità delle immagini, l’angolazione delle riprese, la collaborazione dell’animale e le competenze tecniche del cliente incidono sull’accuratezza della valutazione.
- Requisiti tecnici e responsabilità. Il documento deve specificare che il cliente è tenuto a garantire una connessione stabile e un ambiente idoneo alla prestazione. Interruzioni tecniche non imputabili al professionista non generano responsabilità a suo carico.
- Gestione delle emergenze. In caso di emergenza durante una televisita, il consenso deve prevedere il protocollo da seguire: contatto di emergenza, struttura veterinaria di riferimento più vicina, indicazione che il professionista non può intervenire fisicamente sull’animale.
- Diritto alla prestazione in presenza. Il cliente ha sempre facoltà di optare per la visita in struttura. Questa possibilità deve essere esplicitata nel consenso, non data per scontata.
- Privacy e registrazioni. Se la piattaforma utilizzata prevede registrazione audio/video della sessione, il consenso deve contemplarne l’autorizzazione esplicita, specificando finalità e modalità di conservazione.
Il consenso per tipologia di prestazione
Non tutte le prestazioni a distanza richiedono lo stesso livello di formalizzazione del consenso. La distinzione operativa tra le diverse modalità ha ricadute dirette sulla documentazione:
- La televisita richiede il consenso più completo: include tutti gli elementi aggiuntivi sopra elencati, perché è la prestazione che più si avvicina alla visita in presenza e che genera le aspettative più elevate nel cliente.
- Il teleconsulto tra colleghi non richiede un consenso del proprietario nella stessa forma, ma il veterinario che condivide il caso deve aver acquisito l’autorizzazione alla trasmissione dei dati clinici dell’animale a un terzo professionista. Questo aspetto viene spesso trascurato.
- Il telemonitoraggio presuppone un consenso iniziale che copra l’intero periodo di sorveglianza, con indicazione della tipologia di dati raccolti, delle modalità di trasmissione e dei criteri che determineranno un eventuale richiamo in struttura.
- Il teletriage, per la sua natura emergenziale, ammette una formalizzazione differita: il professionista fornisce indicazioni immediate e, cessata l’urgenza, documenta l’interazione e acquisisce il consenso per eventuali prestazioni successive.
Consenso per la prescrizione veterinaria a distanza
La prescrizione di farmaci veterinari a distanza è un ambito in cui le esigenze del consenso informato si intersecano con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria (REV), disciplinata dal D.Lgs. 218/2023 in vigore dal 18 gennaio 2024.
Il veterinario che prescrive a seguito di una televisita deve documentare nel consenso che:
- La prescrizione si basa su una valutazione clinica a distanza, con i limiti diagnostici che ne derivano
- Il cliente è stato informato su posologia, effetti collaterali e segnali di allarme che richiedono una visita in presenza
- In caso di farmaci off-label – fattispecie in cui l’art. 29 del Codice Deontologico prevede l’obbligo esplicito di consenso informato – l’informativa deve essere particolarmente dettagliata
La REV garantisce la tracciabilità della prescrizione, ma non sostituisce la documentazione del consenso alla prestazione clinica che l’ha generata.
5) Responsabilità professionale del veterinario in telemedicina
L’adozione di strumenti digitali nella pratica clinica non introduce un regime di responsabilità diverso. Il veterinario risponde della prestazione erogata a distanza esattamente come per quella in presenza, con un’aggravante: l’assenza di una normativa specifica rende la documentazione del processo informativo ancora più determinante in caso di contenzioso.
Profili di responsabilità civile e deontologica
La prestazione veterinaria è giuridicamente inquadrata come contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.): il professionista si obbliga a eseguire l’atto medico secondo le migliori regole tecniche. In telemedicina, questo comporta alcune implicazioni specifiche.
Sul piano della responsabilità civile, il veterinario che opera a distanza può essere chiamato a rispondere quando:
- Ha erogato una prestazione che avrebbe richiesto la visita in presenza, violando il principio di complementarità sancito dall’art. 40 del Codice Deontologico
- Non ha adeguatamente informato il cliente sui limiti della valutazione a distanza
- Ha formulato una diagnosi o prescritto una terapia sulla base di elementi clinici insufficienti, acquisibili solo attraverso l’esame obiettivo diretto
- Ha omesso di richiamare il paziente in struttura quando le condizioni cliniche lo richiedevano
Sul piano deontologico, l’art. 5 del Codice Deontologico stabilisce che la responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti in esso contenuti. L’utilizzo improprio della telemedicina, ad esempio per instaurare rapporti professionali senza visita in presenza, o per erogare prestazioni oltre i limiti dell’art. 40, configura condotta suscettibile di addebito disciplinare.
In entrambi i casi, la documentazione del consenso informato gioca un ruolo probatorio decisivo. Un consenso ben strutturato, che espliciti i limiti della prestazione a distanza e l’accettazione consapevole del cliente, costituisce la prima linea di difesa del professionista.
Copertura assicurativa e telemedicina
L’art. 24 del Codice Deontologico prevede che il medico veterinario provveda a idonea copertura assicurativa per l’attività professionale.
Il professionista che eroga prestazioni in telemedicina dovrebbe verificare con il proprio assicuratore che:
- La polizza copra espressamente le prestazioni erogate a distanza,
- Non siano presenti clausole di esclusione per attività svolte tramite strumenti digitali,
- I massimali siano adeguati anche per questa tipologia di prestazione.
In caso di sinistro, l’assenza di un consenso informato specifico per la telemedicina potrebbe essere eccepita dall’assicuratore come elemento di esclusione o limitazione della copertura. Anche sotto questo profilo, la corretta gestione documentale non è un optional.
6) Moduli e risorse: la gestione digitale del consenso con Consavio
La corretta gestione del consenso informato in telemedicina veterinaria richiede moduli specifici, distinti sia da quelli per la prestazione in presenza sia dall’informativa privacy GDPR, che riguarda i dati personali del proprietario e risponde a una base giuridica diversa.
Consavio mette a disposizione dei medici veterinari una piattaforma digitale per generare, personalizzare e archiviare consensi informati conformi alle buone pratiche professionali. I moduli veterinari tengono conto delle specificità del settore: il rapporto trilaterale veterinario-cliente-paziente, la variabilità tra specie e condizioni cliniche, le integrazioni necessarie per le prestazioni a distanza.
Ogni modulo è separato dall’informativa privacy, per evitare la confusione documentale che, come evidenziato anche nella guida al consenso informato veterinario, rappresenta uno degli errori più frequenti nella gestione dello studio.
