Prima della legge 219/2017, non avevamo una disciplina organica del consenso informato. I principi esistevano, ma erano dispersi in fonti diverse: nella Costituzione, nella giurisprudenza, nei codici deontologici.
La legge 22 dicembre 2017, n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ha codificato per la prima volta il diritto al consenso informato, definendo obblighi precisi per medici, professionisti sanitari e strutture. Ha introdotto le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), riconoscendo il diritto di ogni persona a esprimere in anticipo le proprie volontà sulle cure future. Ha disciplinato la pianificazione condivisa delle cure per i pazienti con patologie croniche o a prognosi infausta.
La legge non ha creato principi nuovi dal nulla: ha recepito e sistematizzato quanto la giurisprudenza aveva elaborato in decenni di sentenze, dal caso Massimo al caso Englaro. Ma lo ha fatto dando certezza a professionisti e pazienti, trasformando orientamenti giurisprudenziali in diritti e doveri esigibili.
Indice dei contenuti
- Il fondamento costituzionale e la genesi storica del consenso informato
- La genesi della legge 219
- La legge 219/2017 articolo per articolo
- Chi è vincolato dalla legge 219/2017
- Le DAT: il consenso informato anticipato
- La pianificazione condivisa delle cure
- Rapporto della L. 219/2017 con altre normative
- Moduli di consenso informato conformi alla legge 219/2017
Il fondamento costituzionale e la genesi storica del consenso informato
Prima della Legge 219/2017, l’ordinamento italiano operava in un quadro frammentato dove i principi sul consenso si ricavavano per via interpretativa da fonti di rango diverso, spesso difficili da coordinare.
Il fondamento costituzionale del consenso informato
Il nucleo centrale del diritto al consenso risiede negli Articoli 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana:
- Articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo;
- Articolo 13, sancisce l’inviolabilità della libertà personale, che include la libertà di decidere sul proprio corpo; infine,
- Articolo 32, stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ponendo il rispetto della persona umana come limite invalicabile per il legislatore.
Il ruolo della giurisprudenza sul diritto al consenso informato
Prima della codificazione, la giurisprudenza ha dovuto supplire all’inerzia del legislatore attraverso sentenze che hanno segnato la storia civile del Paese:
- Il caso Massimo (Cassazione penale, 1992) ha stabilito che l’intervento chirurgico senza consenso costituisce reato. Un chirurgo fu condannato per omicidio preterintenzionale dopo aver eseguito un intervento demolitivo non autorizzato, con esito fatale. La sentenza affermò un principio destinato a durare: l’atto medico, anche se tecnicamente corretto, è illecito senza il consenso del paziente.
- Il caso Welby (2006) pose il tema del rifiuto delle cure. Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare e tenuto in vita dalla ventilazione artificiale, chiese di interrompere il trattamento. Il Tribunale di Roma riconobbe il diritto al rifiuto, ma l’assenza di una legge rese il percorso tortuoso e doloroso.
- Il caso Englaro (2008) portò la questione alle estreme conseguenze. Eluana Englaro era in stato vegetativo da 17 anni. Il padre chiese l’interruzione dell’alimentazione artificiale, sostenendo che corrispondesse alla volontà della figlia. La Cassazione autorizzò l’interruzione, ma il caso evidenziò un vuoto normativo insostenibile: decidere sulla vita e sulla morte non poteva dipendere dall’interpretazione giudiziaria caso per caso.
I codici deontologici come unica guida operativa
Per i professionisti sanitari, l’unico riferimento pratico erano i codici deontologici. Il Codice di Deontologia Medica della FNOMCeO disciplinava il consenso informato già dagli anni ’90, stabilendo l’obbligo di informare il paziente e acquisirne l’autorizzazione. Analoghe disposizioni esistevano nei codici degli infermieri, degli psicologi, delle altre professioni.
I codici deontologici offrivano indicazioni operative, ma avevano un limite strutturale: vincolavano solo gli iscritti all’Ordine e le sanzioni erano esclusivamente disciplinari. Un paziente leso nei propri diritti non poteva invocare direttamente il codice deontologico in tribunale; doveva affidarsi alla Costituzione e alla giurisprudenza.
Il risultato era un sistema frammentato. I principi c’erano, ma dispersi tra fonti di rango diverso, con efficacia diversa, interpretati diversamente. La legge 219/2017 è nata per dare ordine a questo quadro.
La genesi della legge 219
Il percorso verso la legge 219/2017 è stato lungo e complesso. Ci sono voluti quasi dieci anni dal caso Englaro all’approvazione definitiva, con tentativi falliti, dibattiti aspri e una società divisa tra chi invocava il diritto all’autodeterminazione e chi temeva aperture all’eutanasia.
I primi tentativi legislativi risalgono agli anni immediatamente successivi al caso. Nel 2009 il Senato approvò un disegno di legge sul testamento biologico, ma il testo non completò mai l’iter. Il progetto era molto restrittivo e non soddisfaceva chi chiedeva un pieno riconoscimento dell’autodeterminazione.
Il dibattito si polarizzò tra due posizioni:
- Da un lato, chi sosteneva che il paziente avesse il diritto assoluto di rifiutare qualsiasi trattamento, inclusi nutrizione e idratazione artificiali.
- Dall’altro, chi riteneva che alcuni trattamenti, in particolare il sostegno vitale, non potessero essere rifiutati, configurandosi altrimenti una forma mascherata di eutanasia.
La svolta arrivò nel 2016: la Camera approvò un testo che per la prima volta raccoglieva un consenso trasversale. Il Senato lo modificò, la Camera lo riapprovò. Il 22 dicembre 2017 la legge fu definitivamente approvata con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti al Senato. Entrò in vigore il 31 gennaio 2018.
La legge 219/2017 rappresentò un compromesso equilibrato. Riconobbe pienamente il diritto al consenso informato e al rifiuto delle cure, incluse nutrizione e idratazione artificiali. Introdusse le DAT, permettendo a chiunque di esprimere in anticipo le proprie volontà. Ma non legalizzò l’eutanasia attiva né il suicidio assistito, mantenendo una distinzione netta tra lasciar morire e far morire.
La legge 219/2017 articolo per articolo
La legge 219/2017 si compone di 8 articoli. I primi cinque contengono la disciplina sostanziale, gli ultimi tre riguardano aspetti organizzativi e norme finali.
Art. 1: Consenso informato
L’articolo 1 costituisce l’asse portante della legge, delineando la cornice valoriale, relazionale e procedurale del consenso informato attraverso undici commi che disciplinano presupposti, modalità di acquisizione, diritti del paziente e obblighi organizzativi.
- Comma 1
La norma colloca il consenso informato nel perimetro costituzionale degli artt. 2, 13 e 32 Cost. e della Carta dei diritti fondamentali UE, tutelando vita, salute, dignità e autodeterminazione. Stabilisce il principio cardine: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso libero e informato, salvo i casi previsti dalla legge. - Comma 2
Viene valorizzata la relazione di cura e di fiducia quale spazio di integrazione tra autonomia decisionale del paziente e competenza professionale del medico. Alla relazione partecipano l’équipe sanitaria e, su volontà del paziente, familiari o persone di fiducia. - Comma 3
È riconosciuto il diritto all’informazione completa, aggiornata e comprensibile su condizioni di salute, opzioni diagnostico-terapeutiche, alternative e conseguenze del rifiuto. Il paziente può rinunciare alle informazioni o delegarne la ricezione e l’espressione del consenso; tali determinazioni devono essere tracciate documentalmente. - Comma 4
Il consenso è acquisito con modalità adeguate alle condizioni del paziente e documentato per iscritto, mediante videoregistrazione o strumenti comunicativi assistivi. Qualunque forma sia utilizzata, esso confluisce nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. - Comma 5
È affermato il diritto al rifiuto o alla revoca del consenso, anche con effetti interruttivi del trattamento. Nutrizione e idratazione artificiali sono qualificate trattamenti sanitari. In presenza di rifiuto di cure vitali, il medico deve informare sulle conseguenze, prospettare alternative e attivare supporti assistenziali, restando ferma la libertà decisionale del paziente. - Comma 6
Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità per l’esecuzione di tale volontà. Parallelamente, il paziente non può pretendere trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche cliniche. - Comma 7
Nelle emergenze o urgenze, medico ed équipe garantiscono le cure necessarie tenendo conto, ove possibile, della volontà del paziente. - Comma 8
Introduce un principio fondamentale: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Non è un’attività accessoria ma parte integrante della prestazione sanitaria. - Comma 9
Le strutture sanitarie sono tenute ad assicurare, con adeguati assetti organizzativi, l’effettiva applicazione della normativa e l’informazione ai pazienti. - Comma 10
La formazione iniziale e continua del personale sanitario deve includere competenze relazionali, comunicative, nonché conoscenze su terapia del dolore e cure palliative. - Comma 11
Resta ferma l’applicazione delle discipline speciali che regolano il consenso informato per specifici trattamenti o atti sanitari.
Art. 2: Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole e dignità nella fase finale della vita
L’articolo 2 disciplina il trattamento della sofferenza e le scelte cliniche nelle fasi avanzate o terminali della malattia, ponendo al centro l’obbligo di alleviare il dolore e il limite dell’ostinazione terapeutica.
Secondo il comma 1, il medico è tenuto ad attivarsi, con mezzi appropriati alle condizioni cliniche, per alleviare la sofferenza del paziente, anche quando questi abbia rifiutato o revocato il consenso al trattamento sanitario proposto. La norma garantisce in ogni caso l’accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative, in coordinamento con la legge n. 38/2010 e con il coinvolgimento del medico di medicina generale.
Il comma 2 stabilisce che, in presenza di prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte, il medico deve astenersi da trattamenti inutili o sproporzionati, evitando ogni forma di ostinazione irragionevole. Qualora sussistano sofferenze refrattarie ai trattamenti, è consentito il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua, associata alla terapia del dolore e subordinata al consenso del paziente.
Infine, per il comma 3, la decisione relativa alla sedazione palliativa (sia in senso positivo sia negativo) deve essere adeguatamente motivata e formalmente documentata nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
La disposizione delinea così un equilibrio normativo tra dovere di cura, proporzionalità dell’intervento sanitario e tutela della dignità nella fase finale della vita, senza attribuire al medico poteri dispositivi sulla vita del paziente, ma definendo criteri clinico-giuridici per la gestione del fine vita.
Art. 3: Minori e incapaci
L’articolo 3 regola l’acquisizione del consenso informato quando il paziente non è pienamente in grado di esprimerlo autonomamente, muovendo da un principio cardine: anche il minore o la persona incapace sono titolari del diritto all’informazione e alla valorizzazione delle proprie capacità decisionali. Non sono quindi meri destinatari passivi delle decisioni altrui.
Il comma 1 stabilisce che devono ricevere informazioni sulle scelte sanitarie in modo adeguato al loro livello di comprensione, affinché possano esprimere la propria volontà. Si afferma così una logica di progressiva partecipazione decisionale, coerente con il quadro costituzionale dell’autodeterminazione.
Per quanto riguarda il minore, il comma 2 attribuisce l’espressione del consenso ai titolari della responsabilità genitoriale o al tutore, imponendo tuttavia che la decisione tenga conto della volontà del minore in relazione a età e maturità. Il criterio guida resta la tutela della salute psicofisica e della vita, nel rispetto della dignità personale.
Il comma 3 disciplina la posizione dell’interdetto: il consenso è espresso dal tutore, previa audizione dell’interessato quando possibile, secondo una logica analoga di protezione sostanziale della persona.
Il comma 4 distingue la posizione dell’inabilitato, che mantiene la titolarità decisionale diretta. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno con poteri in ambito sanitario, il consenso viene espresso congiuntamente o esclusivamente da quest’ultimo secondo quanto stabilito dal decreto del giudice tutelare, sempre considerando la volontà residua del beneficiario.
Il punto di equilibrio del sistema emerge nel comma 5, che disciplina il conflitto tra rappresentante legale e valutazione clinica. Quando il rappresentante rifiuti cure ritenute appropriate e necessarie dal medico (in assenza di DAT), la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso dei soggetti legittimati o della struttura sanitaria. Si tratta del meccanismo di garanzia che impedisce che l’autonomia rappresentativa si traduca in un pregiudizio per l’assistito.
In questa prospettiva si colloca in modo perfettamente coerente la recente Cass. civ., ord. n. 2549/2025, relativa al rifiuto di due genitori di sottoporre il figlio a trasfusioni se non provenienti da donatori non vaccinati. La Suprema Corte ha confermato la nomina di un curatore speciale per autorizzare il trattamento, ritenendo che la condizione posta dai genitori fosse scientificamente infondata e lesiva del miglior interesse del minore. La decisione rappresenta una applicazione paradigmatica del comma 5: il rifiuto genitoriale, pur formalmente qualificabile come esercizio della responsabilità, è stato neutralizzato mediante intervento giudiziale poiché incompatibile con la tutela della salute e con criteri di appropriatezza clinica.
Nel suo complesso, dunque, l’articolo configura un assetto multilivello:
- ascolto e coinvolgimento del soggetto vulnerabile,
- esercizio della rappresentanza legale orientata alla protezione sostanziale,
- controllo giurisdizionale quale presidio finale contro decisioni potenzialmente pregiudizievoli.
Puoi approfondire la tematica sul consenso informato minorenni, in questa guida.
Art. 4: Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
L’articolo 4 introduce le DAT, comunemente chiamate “testamento biologico” o “biotestamento”.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, in previsione di un’eventuale futura incapacità, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compreso il consenso o il rifiuto di nutrizione e idratazione artificiali.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico (notaio), scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata all’ufficio dello stato civile del comune di residenza, alle strutture sanitarie che abbiano istituito un registro, o alle strutture sanitarie regionali. Per chi non può scrivere, è possibile la videoregistrazione o l’uso di dispositivi assistivi.
Il disponente può indicare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento.
Le DAT possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento, con le stesse forme con cui sono state espresse. In caso di emergenza, la revoca può avvenire anche verbalmente davanti a un medico e due testimoni.
Le DAT sono vincolanti per il medico, che è tenuto a rispettarle. Possono essere disattese solo quando risultino palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, o quando siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione che offrano concrete possibilità di miglioramento. In questi casi il medico deve annotare le ragioni nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Art. 5: Pianificazione condivisa delle cure
L’articolo 5 disciplina la pianificazione condivisa delle cure per i pazienti affetti da patologie croniche, invalidanti o caratterizzate da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
A differenza delle DAT, che sono redatte in previsione di un’incapacità futura, la pianificazione condivisa si svolge durante la malattia, in un rapporto continuativo tra paziente ed équipe sanitaria. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico, e può indicare le sue intenzioni per il futuro, inclusa l’eventuale rinuncia a trattamenti o richiesta di sedazione palliativa profonda.
La pianificazione è aggiornabile con l’evolversi della patologia, su richiesta del paziente o su proposta del medico. Medico e paziente costruiscono insieme un percorso, che può essere rivisto quando le condizioni cambiano.
Alla pianificazione possono partecipare i familiari, se il paziente lo desidera. Il paziente può indicare un fiduciario per quando non sarà più in grado di esprimersi.
Tabella riassuntiva: il consenso informato nella L. 219/2017
| Articolo L. 219/2017 | Titolo / Oggetto | Punti Chiave |
|---|---|---|
| Art. 1 | Consenso informato | Relazione di cura, tempo di comunicazione = tempo di cura |
| Art. 2 | Fine vita e cure palliative | Divieto di accanimento, sedazione profonda |
| Art. 3 | Minori e incapaci | Ascolto del minore, intervento del Giudice Tutelare |
| Art. 4 | DAT | Biotestamento, nomina del fiduciario, revoca |
| Art. 5 | Pianificazione condivisa | Malattie croniche/degenerative, aggiornamento costante |
Artt. 6-8: Norme transitorie e finali
Gli articoli conclusivi della legge introducono disposizioni di raccordo temporale, sostenibilità finanziaria e controllo istituzionale sull’applicazione della normativa. In particolare:
- L’articolo 6 ha natura transitoria e riguarda le manifestazioni di volontà espresse prima dell’entrata in vigore della legge. Stabilisce che i documenti depositati presso il Comune o presso un notaio, contenenti indicazioni sui trattamenti sanitari (di fatto anticipazioni delle future DAT), sono attratti nel regime giuridico della legge 219/2017. La norma evita discontinuità di tutela e garantisce continuità di efficacia alle volontà già espresse.
- L’articolo 7 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni pubbliche diano attuazione alla legge utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. In termini tecnico-contabili, si esclude la possibilità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trasferendo l’attuazione sul piano dell’organizzazione interna e della riallocazione delle risorse.
- L’articolo 8 istituisce un meccanismo di monitoraggio parlamentare. Il Ministro della salute deve trasmettere annualmente alle Camere una relazione sull’applicazione della legge, sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Si tratta di una clausola di accountability istituzionale, funzionale alla valutazione dell’impatto della disciplina e all’eventuale intervento correttivo del legislatore.
Chi è vincolato dalla legge 219/2017
La legge 219/2017 non riguarda solo i medici. Il suo ambito di applicazione soggettivo è ampio: comprende tutti i professionisti sanitari, le strutture pubbliche e private, e naturalmente i pazienti come titolari dei diritti che la legge riconosce. Vediamo nel dettaglio chi deve applicare questa normativa e con quali obblighi.
Medici e odontoiatri
I medici chirurghi e gli odontoiatri sono i destinatari principali della legge. L’articolo 1 li individua come interlocutori diretti del paziente nella relazione di cura, responsabili dell’informazione e dell’acquisizione del consenso.
Gli obblighi per il medico sono molteplici:
- Informare il paziente in modo completo e comprensibile,
- Rispettare il suo rifiuto delle cure, documentare il consenso in cartella clinica,
- Astenersi dall’ostinazione irragionevole,
- Garantire la terapia del dolore e le cure palliative.
Il medico che rispetta la volontà del paziente, anche quando comporta l’interruzione delle cure, è esonerato da responsabilità civile e penale.
La legge 219/2017 si coordina con il Codice Deontologico della FNOMCeO, che già disciplinava il consenso informato agli articoli 33 e seguenti. Il Codice specifica che l’acquisizione del consenso è atto di esclusiva competenza del medico, non delegabile ad altri professionisti.
Per un approfondimento sugli obblighi specifici dei professionisti, si rimanda alla guida Consenso informato in medicina, e alla guida sul Consenso per odontoiatri.
Tutte le professioni sanitarie
La legge non menziona esplicitamente le altre professioni sanitarie, ma il suo ambito di applicazione le comprende. L’articolo 1, comma 2, parla di “équipe sanitaria” ed i commi 9-10 dello stesso articolo impongono a tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, di garantire la formazione del “personale”. Il riferimento è chiaro: infermieri, fisioterapisti, ostetriche, psicologi, tecnici sanitari e tutti i professionisti delle aree definite dalla legge 43/2006 sono coinvolti.
Ogni professionista sanitario ha obblighi di informazione e consenso per gli atti di propria competenza. L’infermiere che somministra una terapia, il fisioterapista che esegue un trattamento riabilitativo, l’ostetrica che assiste un parto fisiologico: ciascuno deve informare il paziente e acquisirne il consenso per la parte che gli compete. La prescrizione medica non trasferisce la responsabilità, la distribuisce.
La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) conferma questa impostazione, estendendo a tutti gli esercenti le professioni sanitarie le norme sulla responsabilità professionale. Il difetto di consenso espone al risarcimento qualsiasi professionista, non solo il medico.
Per approfondire leggi la guida sul Consenso informato per le professioni sanitarie.
Le strutture sanitarie pubbliche e private
L’articolo 1, commi 9 e 10, insieme all’articolo 7 della legge, impongono precisi obblighi alle strutture sanitarie. Ospedali, cliniche, poliambulatori, RSA, studi associati: ogni struttura pubblica o privata deve garantire con proprie modalità organizzative l’attuazione dei principi della legge.
In concreto, le strutture devono:
- Predisporre la modulistica per il consenso informato e le DAT
- Formare il personale sulla comunicazione con il paziente e sulle tematiche del fine vita
- Garantire l’archiviazione del consenso in cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
- Assicurare l’informazione ai pazienti sui loro diritti
- Istituire registri per la raccolta delle DAT, ove previsto
La responsabilità della struttura è autonoma rispetto a quella del singolo professionista. Una struttura che non predispone procedure adeguate per l’acquisizione del consenso risponde direttamente nei confronti del paziente danneggiato.
Il paziente come titolare attivo di diritti
La legge 219/2017 non si limita a imporre obblighi ai professionisti: riconosce al paziente un ruolo attivo nella relazione di cura. Non è un soggetto passivo che subisce le decisioni mediche, ma il titolare di diritti che può esercitare pienamente.
Il paziente ha il diritto di:
- Essere informato su diagnosi, prognosi, benefici, rischi e alternative
- Rifiutare l’informazione e indicare chi deve riceverla al suo posto
- Accettare o rifiutare qualsiasi trattamento, inclusi nutrizione e idratazione artificiali
- Revocare il consenso in qualsiasi momento, anche a trattamento iniziato
- Redigere le DAT per esprimere in anticipo le proprie volontà
- Pianificare le cure insieme al medico in caso di patologie croniche o a prognosi infausta
- Indicare un fiduciario che lo rappresenti quando non potrà più esprimersi
Il paziente ha anche un dovere implicito: partecipare attivamente al processo decisionale. La legge costruisce un modello di alleanza terapeutica in cui medico e paziente collaborano, ciascuno con le proprie competenze e responsabilità.
Le DAT: il consenso informato anticipato
Le disposizioni anticipate di trattamento estendono il consenso informato nel tempo. Il principio resta lo stesso: nessun trattamento sanitario senza la volontà del paziente. Le DAT permettono di esprimere questa volontà in anticipo, per l’eventualità di una futura incapacità di decidere.
L’articolo 4 della legge 219/2017 disciplina contenuto, forma e limiti delle DAT. Il disponente può indicare quali trattamenti accetta e quali rifiuta, inclusi nutrizione e idratazione artificiali. Può nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con i medici quando non sarà più in grado di esprimersi.
Le DAT possono essere redatte con atto notarile, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata al comune di residenza o a strutture sanitarie autorizzate. Sono sempre revocabili e modificabili, anche verbalmente in situazioni di emergenza.
Il medico è tenuto a rispettare le DAT. Può disattenderle solo quando risultino palesemente incongrue rispetto alla condizione clinica attuale o quando siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della redazione. In questi casi deve documentare le ragioni in cartella clinica.
Dal 2020 è operativo il registro nazionale DAT presso il Ministero della Salute, che permette ai medici di verificare l’esistenza di disposizioni anticipate quando il paziente non può più comunicare.
La pianificazione condivisa delle cure
La pianificazione condivisa è l’altra faccia del consenso informato anticipato, ma si distingue dalle DAT per un aspetto fondamentale: non si redige in previsione di un’ipotetica incapacità futura, bensì durante una malattia in corso.
L’articolo 5 della legge 219/2017 la prevede per i pazienti affetti da patologie croniche, invalidanti o a prognosi infausta. In questi casi, paziente e medico costruiscono insieme un percorso di cura che include anche le volontà per le fasi future della malattia: quali trattamenti accettare, quali rifiutare, se ricorrere alla sedazione palliativa profonda.
A differenza delle DAT, la pianificazione è un processo dinamico. Si aggiorna con l’evolversi della patologia, attraverso un dialogo continuo tra paziente ed équipe sanitaria. Il paziente può coinvolgere i familiari e indicare un fiduciario per quando non potrà più esprimersi.
La pianificazione condivisa vincola il medico quanto le DAT: le volontà espresse dal paziente devono essere rispettate.
Rapporto della L. 219/2017 con altre normative
La legge 219/2017 non opera in isolamento. Si inserisce in un quadro normativo più ampio, coordinandosi con altre leggi che regolano la responsabilità professionale, la protezione dei dati personali e gli obblighi deontologici. Comprendere queste interazioni è essenziale per applicare correttamente le regole sul consenso informato.
Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale
La legge 24/2017 (Gelli-Bianco), entrata in vigore pochi mesi prima della 219/2017, disciplina la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie. Le due leggi si integrano su un punto fondamentale: il rispetto delle linee guida non esime dalla responsabilità se manca il consenso.
L’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dalla Gelli-Bianco, esclude la punibilità per imperizia (lieve) quando il professionista abbia rispettato le raccomandazioni delle linee guida. Ma questa esclusione non copre il difetto di consenso: un intervento tecnicamente corretto, eseguito secondo le migliori pratiche, resta illecito senza la volontà del paziente.
Quindi, la competenza tecnica non sostituisce il consenso informato. Sono due requisiti distinti, entrambi necessari per la liceità dell’atto sanitario.
GDPR e separazione dal consenso privacy
Il consenso informato della legge 219/2017 e il consenso al trattamento dei dati personali del GDPR sono documenti distinti con finalità diverse. Il primo autorizza l’atto sanitario, il secondo regola l’uso delle informazioni personali.
La base giuridica per trattare i dati sanitari ai fini di cura non è il consenso dell’interessato, ma l’articolo 9, par. 2, lett. h) del GDPR: finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria. Il consenso privacy serve per finalità ulteriori (ricerca, marketing, comunicazione a terzi), non per l’erogazione della prestazione.
Mescolare i due consensi in un unico modulo genera confusione e debolezza probatoria. Il paziente potrebbe revocare il consenso privacy credendo di rifiutare le cure, o viceversa. La separazione documentale tutela entrambe le parti.
Codici deontologici delle diverse professioni
La legge 219/2017 ha recepito principi già presenti nei codici deontologici delle professioni sanitarie, ma con un’importante differenza: ora sono norme di legge, non solo regole interne della categoria.
Il Codice Deontologico della FNOMCeO (medici e odontoiatri) disciplina il consenso soprattutto agli articoli 33-35, ribadendo che l’acquisizione è atto non delegabile. Il Codice dell‘Ordine degli Psicologi dedica al consenso l’articolo 24, con particolare attenzione ai minori (art. 31). Ogni professione sanitaria ha disposizioni analoghe nei propri codici.
La legge 219/2017 non ha abrogato queste norme deontologiche: le ha rafforzate. Oggi il professionista che viola il consenso informato risponde su tre livelli: civile, penale e disciplinare. I codici deontologici restano il riferimento per le modalità operative, la legge ne garantisce l’efficacia giuridica.
Moduli di consenso informato conformi alla legge 219/2017
Applicare correttamente la legge 219/2017 richiede moduli aggiornati, specifici per ogni prestazione e separati dall’informativa privacy. Un consenso generico o non allineato alla normativa vigente non tutela né il paziente né il professionista.
Consavio mette a disposizione moduli di consenso informato conformi alla legge 219/2017, già differenziati per professione e tipologia di trattamento. La piattaforma permette di:
- Selezionare il modulo per la prestazione specifica
- Personalizzare il contenuto in base al caso clinico
- Gestire firma e archiviazione in modalità digitale
- Mantenere la separazione tra consenso sanitario e informativa privacy
Per approfondire la struttura e gli elementi essenziali di un modulo, si rimanda alla guida Modulo consenso informato.
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