Il consenso informato rappresenta il fondamento giuridico ed etico dell’intervento psicologico. L’articolo 24 del Codice Deontologico stabilisce che lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, deve fornire informazioni adeguate e comprensibili circa le prestazioni, le finalità, le modalità e i limiti della riservatezza, operando in modo che il paziente possa esprimere un consenso realmente informato.
A questo obbligo deontologico si affianca il quadro normativo della Legge 219/2017, che disciplina il consenso informato nei trattamenti sanitari e si applica quindi alle prestazioni psicologiche aventi natura sanitaria, e della Legge 124/2017, che impone l’obbligo di preventivo scritto. Lo psicologo si trova così a gestire simultaneamente tre dimensioni documentali: il consenso al trattamento, l’informativa privacy e la pattuizione del compenso.
La specificità della professione psicologica richiede però attenzione particolare. Consulenza e psicoterapia sono interventi diversi che necessitano di consensi distinti. Il lavoro con i minorenni impone il coinvolgimento di entrambi i genitori. I setting particolari come la terapia di coppia, i gruppi o le prestazioni online richiedono clausole specifiche.
In questa guida trovi il quadro normativo aggiornato, le indicazioni operative per ogni situazione e i moduli di consenso informato per psicologi sviluppati da Consavio per la pratica professionale quotidiana.
Indice
- Il quadro normativo di riferimento per il consenso informato dello psicologo
- Prestazioni sanitarie e non sanitarie: quando si applica la L. 219/2017
- Consulenza psicologica vs psicoterapia: due consensi distinti
- Terapia di coppia e setting particolari
- Consenso informato e privacy: due documenti distinti
- Responsabilità e sanzioni per mancato consenso
- Moduli di consenso informato per psicologi Consavio
Il quadro normativo di riferimento per il consenso informato dello psicologo
Il consenso informato in psicologia si fonda su tre basi normative: la Legge 219/2017 per il versante sanitario, il Codice Deontologico per gli obblighi professionali specifici, la Legge 124/2017 per la trasparenza economica.
La Legge 219/2017
Per lo psicologo che eroga prestazioni sanitarie, la Legge 219 costituisce il riferimento primario.
I principi cardine che riguardano la pratica psicologica:
- Nessun trattamento senza consenso: l’intervento può essere iniziato o proseguito solo con il consenso libero e informato della persona (art. 1, comma 1).
- Il tempo della comunicazione è tempo di cura: il colloquio informativo non è un adempimento burocratico ma parte integrante della prestazione (art. 1, comma 8). Questo significa che l’informativa non precede semplicemente il trattamento, ma ne è parte integrante. Una carenza informativa non costituisce solo un illecito amministrativo o deontologico, ma una lesione del diritto costituzionale all’autodeterminazione, tutelato dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.
- Diritto all’informazione completa: il paziente deve deve essere messo in condizione di conoscere le proprie condizioni cliniche, le finalità e le modalità dell’intervento proposto, i possibili benefici e rischi, le eventuali alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto o interruzione del trattamento (art. 1, comma 3).
- Diritto di rifiutare l’informazione: il paziente può indicare familiari o persone di fiducia che ricevano le informazioni al suo posto (art. 1, comma 3).
- Revocabilità: il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (art. 1, comma 5).
La legge prevede che il consenso sia documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione, e che venga inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico (art. 1, comma 4), adempimenti, questi ultimi, che naturalmente trovano applicazione solo allorquando lo psicologo opera in contesti sanitari tenuti a compilare tali documenti.
Per un’analisi completa si rimanda alla guida:
Il Codice Deontologico degli psicologi
Il Codice Deontologico contiene diverse disposizioni rilevanti per il consenso informato. Bisogna specificare che, per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 10376/2024, dal 24 dicembre 2024 la categoria fa riferimento esclusivo al testo del Codice Deontologico nella versione modificata nel 2013, a causa dell’annullamento della revisione 2023 per vizi procedurali.
Articolo 24 – Informazione e consenso
“Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.”
L’articolo 24 si applica a tutte le prestazioni psicologiche, non solo a quelle sanitarie. L’obbligo informativo riguarda:
- Natura e finalità dell’intervento proposto
- Modalità di svolgimento (frequenza, durata delle sedute, setting)
- Limiti della riservatezza (aspetto cruciale che distingue il consenso psicologico da quello di altre professioni)
- Prevedibile durata del percorso, quando è possibile indicarla
Articolo 31 – Minorenni e soggetti tutelati
“Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.”
L’articolo subordina l’intervento sul minore al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Di norma, entrambi i genitori devono prestare il consenso per le decisioni di maggiore interesse, tra cui rientrano i trattamenti psicologici.
Per un approfondimento completo si rimanda alla guida Consenso informato psicologi per minorenni.
Articoli 11, 12, 13 – Segreto professionale e sue deroghe
Il consenso informato in psicologia deve necessariamente illustrare i limiti della riservatezza. Gli articoli 11-13 del Codice delineano il perimetro del segreto professionale:
- Art. 11: obbligo di segreto su notizie, fatti e informazioni apprese nel rapporto professionale
- Art. 12: possibilità di deroga solo con consenso valido e dimostrabile del paziente
- Art. 13: deroga in caso di obbligo di referto o denuncia, e quando si prospettino gravi pericoli per la vita o la salute del soggetto o di terzi
Il paziente deve sapere, prima di iniziare il percorso, che esistono situazioni in cui lo psicologo è tenuto o autorizzato a rompere il segreto. Questa informazione è parte integrante del consenso informato.
La Legge 124/2017 e il preventivo scritto
La Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto l’obbligo per i professionisti di comunicare in forma scritta al cliente il compenso previsto per la prestazione. L’articolo 23 del Codice Deontologico recepisce questo principio stabilendo che lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
Il preventivo deve essere scritto e deve precedere l’inizio della prestazione. Può essere integrato nel modulo di consenso informato, o costituire un documento separato.
Consenso informato e fisco
Il modulo di consenso può informare il paziente del suo diritto di opporsi alla trasmissione dei dati per fini fiscali (predisposizione del 730 precompilato). Sotto il profilo della conformità legale, qualora il paziente eserciti l’opposizione, lo psicologo è comunque tenuto a trasmettere la spesa al STS ma senza indicare il Codice Fiscale dell’assistito.
In fattura deve comparire obbligatoriamente la dicitura: “Fattura trasmessa al Sistema TS senza indicazione del CF per opposizione dell’assistito ai sensi dell’art. 3 DM 31/07/2015 e art. 2, c. 2, lett. c) DM 19/10/2020”. Se lo psicologo non è psicoterapeuta, la dicitura deve essere adattata parlando di “cliente” anziché di “paziente”.
La forma del consenso: scritta o verbale?
Il Codice Deontologico vigente non impone esplicitamente la forma scritta del consenso. Tuttavia, la Legge 219/2017 prevede che il consenso alle prestazioni sanitarie sia documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione.
Nella pratica, la forma scritta è fortemente raccomandata da tutti gli Ordini regionali. Il CNOP ha predisposto modelli standard (Modello Psy) che prevedono la sottoscrizione del paziente. La documentazione scritta tutela entrambe le parti: il paziente conserva evidenza delle informazioni ricevute, il professionista può dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo informativo in caso di contestazioni.

Prestazioni sanitarie e non sanitarie: quando si applica la L. 219/2017
Non tutte le attività dello psicologo rientrano nel perimetro sanitario. Questa distinzione ha conseguenze dirette sugli obblighi in materia di consenso informato.
Il perimetro delle prestazioni sanitarie
Sono prestazioni sanitarie quelle finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione in ambito psicologico:
- Sostegno psicologico clinico
- Psicodiagnosi e valutazione clinica
- Psicoterapia
- Riabilitazione neuropsicologica
- Interventi in ambito sanitario (ospedali, consultori, ASL)
Per queste attività si applica integralmente la Legge 219/2017: consenso documentato in forma scritta, informazione completa su diagnosi, prognosi, benefici, rischi e alternative, inserimento nella documentazione sanitaria.
Le prestazioni non sanitarie
Rientrano nell’ambito non sanitario:
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
- Selezione e valutazione del personale
- Psicologia scolastica (in alcuni contesti)
- Orientamento professionale
- Formazione e coaching
- Consulenza tecnica e perizie
Per queste attività la L. 219/2017 non si applica direttamente. Rimane tuttavia l’obbligo informativo previsto dall’articolo 24 del Codice Deontologico, che riguarda tutte le prestazioni psicologiche indipendentemente dalla loro natura.
Implicazioni pratiche
| Tipo di prestazione | Fonte dell’obbligo | Forma di doucmentazione del consenso | Contenuto minimo |
|---|---|---|---|
| Sanitaria | L. 219/2017 + Art. 24 CD | Scritta (obbligatoria) | Diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative, limiti riservatezza |
| Non sanitaria | Art. 24 CD | Scritta (raccomandata) | Finalità, modalità, limiti riservatezza, durata prevedibile |
La distinzione non è sempre netta. Uno sportello di ascolto scolastico può avere finalità di prevenzione (sanitaria) o di orientamento (non sanitaria). Una consulenza aziendale può evolvere in un intervento di sostegno al singolo dipendente. In caso di dubbio, è prudente adottare lo standard più garantista previsto per le prestazioni sanitarie.

Consulenza psicologica vs psicoterapia: due consensi distinti
La distinzione tra consulenza psicologica e psicoterapia non è solo clinica ma ha rilevanza diretta sul consenso informato. Si tratta di interventi con finalità, durata e modalità diverse, che richiedono informazioni specifiche e modulistica dedicata.
La consulenza psicologica
La consulenza psicologica è un intervento circoscritto nel tempo e negli obiettivi. Si focalizza su una problematica specifica e attuale, con un numero definito di incontri (generalmente da 3 a 10) e obiettivi verificabili.
Il consenso per la consulenza deve specificare:
- Natura dell’intervento: non si tratta di psicoterapia ma di un percorso breve e focalizzato
- Obiettivi concordati: cosa ci si propone di raggiungere
- Numero indicativo di sedute: il paziente deve sapere che si tratta di un intervento a termine
- Possibile evoluzione: può emergere la necessità di un percorso psicoterapeutico, che richiederà un nuovo consenso specifico
Quest’ultimo punto è fondamentale. Il consenso deve riflettere un processo dinamico e non statico. Se durante la consulenza si evidenzia l’opportunità di un intervento più strutturato, il professionista deve ridefinire il contratto terapeutico e acquisire un nuovo consenso per la psicoterapia.
La psicoterapia
La psicoterapia mira a modificazioni profonde e durature del funzionamento psichico. A differenza della consulenza, non può essere rigidamente predeterminata nei tempi e negli esiti.
Il consenso per la psicoterapia richiede elementi specifici:
- Approccio teorico-metodologico: cognitivo-comportamentale, psicodinamico, sistemico-relazionale, integrato. Il paziente ha diritto di comprendere la cornice teorica dell’intervento
- Articolazione del percorso: fase iniziale di valutazione, trattamento, verifiche periodiche, criteri per la conclusione
- Frequenza e setting: cadenza delle sedute, durata, modalità (in studio, online, mista)
- Gestione della relazione terapeutica: regole su contatti fuori seduta, gestione delle emergenze
- Limiti della riservatezza: situazioni in cui il segreto professionale può essere derogato
L’articolo 24 del Codice Deontologico richiede di indicare, ove possibile, la “prevedibile durata”. In psicoterapia questo si traduce non in un numero fisso di sedute, ma nell’indicazione di fasi e criteri di verifica: una fase iniziale di assessment, verifiche periodiche dell’andamento, criteri condivisi per valutare il raggiungimento degli obiettivi.
Passaggio da consulenza a psicoterapia
Quando un percorso di consulenza evolve verso la psicoterapia, il professionista deve:
- Comunicare al paziente la propria valutazione sulla necessità di un intervento diverso
- Illustrare le differenze tra i due percorsi
- Acquisire un nuovo consenso informato specifico per la psicoterapia
- Ridefinire le condizioni economiche se diverse
Il consenso alla consulenza non si estende automaticamente alla psicoterapia. Si tratta di interventi diversi che richiedono autorizzazioni distinte.
I moduli Consavio per consulenza psicologica e Consavio per psicoterapia sono strutturati per rispettare queste specificità, con sezioni dedicate agli elementi informativi propri di ciascun intervento.

Terapia di coppia e setting particolari
Alcuni contesti di intervento richiedono adattamenti specifici del consenso informato: la terapia di coppia, le prestazioni online, i gruppi terapeutici. Ciascuno presenta questioni peculiari che devono essere affrontate prima dell’inizio del trattamento.
Terapia di coppia
Quando i pazienti sono due, il consenso deve chiarire aspetti che non si pongono nella terapia individuale.
Il paziente è la relazione. Il consenso deve esplicitare che l’intervento è rivolto alla coppia come sistema, non ai singoli individui. Il terapeuta mantiene una posizione di neutralità e non assume il ruolo di arbitro tra i partner.
La gestione delle informazioni rappresenta la questione più delicata. Il consenso deve stabilire regole chiare su:
- Eventuali colloqui individuali e loro gestione
- Comunicazioni fuori seduta (email, messaggi)
- Cosa accade se un partner comunica informazioni in assenza dell’altro
Esistono due modelli principali. Il modello della trasparenza prevede che tutte le informazioni, anche quelle comunicate individualmente, possano essere utilizzate nel lavoro con la coppia. Il modello della riservatezza limitata ammette che alcune informazioni emerse in colloqui individuali restino riservate. Qualunque sia la scelta, deve essere esplicitata e condivisa fin dall’inizio.
L’esito del percorso può essere il miglioramento della relazione ma anche l’accompagnamento verso una separazione consapevole. Il consenso dovrebbe contemplare entrambe le possibilità senza presentare la seconda come fallimento.
La responsabilità economica è solidale: entrambi i partner rispondono del compenso, salvo diversi accordi interni che non coinvolgono il professionista.

Prestazioni online
La tele-psicologia è divenuta parte integrante del setting professionale, imponendo integrazioni specifiche nel modulo di consenso informato per garantire la sicurezza del paziente e del professionista. Le linee guida del CNOP (Deliberazione n. 19/2002 e successive integrazioni 2024-2025) richiedono che il consenso per le prestazioni online affronti questioni tecnologiche e cliniche peculiari.
Elementi indispensabili per un consenso “online” completo:
- Verifica dell’identità: lo psicologo deve essere identificabile tramite Albo e domicilio digitale, e deve a sua volta verificare l’identità dell’utente (specialmente per i minori).
- Sicurezza informatica: il professionista deve informare l’utente circa i sistemi di protezione dei dati adottati (crittografia end-to-end) e i rischi di violazione della riservatezza legati all’ambiente fisico da cui il paziente si connette.
- Protocollo d’emergenza: è obbligatorio acquisire un contatto di emergenza e l’ubicazione geografica dell’utente per attivare i servizi sanitari locali in caso di crisi acuta (rischio suicidario, scompenso psicotico) durante la videochiamata.
- Continuità terapeutica: l’informativa deve prevedere la possibilità che la natura del quadro clinico imponga il passaggio a sedute in presenza, definendo i criteri per tale transizione.
Gruppi terapeutici
Il setting gruppale introduce la presenza di altri pazienti, con implicazioni sulla riservatezza.
- Riservatezza condivisa: tutti i partecipanti si impegnano a mantenere il segreto su quanto emerge nel gruppo. Tuttavia, il professionista non può garantire il rispetto di questo impegno da parte di terzi. Il consenso deve informare chiaramente di questo limite.
- Regole di partecipazione: la continuità della presenza è fondamentale per il processo gruppale. Il consenso deve specificare le conseguenze di assenze ripetute e le modalità di eventuale uscita dal gruppo.
- Gestione dei conflitti: tensioni tra partecipanti vengono affrontate come materiale terapeutico all’interno del setting, salvo situazioni che richiedano interventi diversi.
Valutazioni psicodiagnostiche e perizie
Quando l’intervento ha natura valutativa anziché terapeutica, il consenso assume caratteristiche diverse.
Il paziente deve sapere che:
- I risultati saranno comunicati al committente (tribunale, azienda, ente)
- Non si instaura una relazione terapeutica
- Il segreto professionale ha limiti diversi rispetto al contesto clinico
- Eventuali necessità di supporto dovranno essere indirizzate ad altro professionista
La distinzione tra contesto terapeutico e valutativo deve essere chiarita fin dal primo contatto, prima ancora della firma del consenso.

Consenso informato e privacy: due documenti distinti
È generalmente consigliabile mantenere separati il consenso al trattamento sanitario e l’informativa privacy, per garantire maggiore chiarezza e autonomia delle due autorizzazioni.
Il consenso informato autorizza l’intervento psicologico ed è disciplinato dalla Legge 219/2017 e dal Codice Deontologico. Il consenso privacy riguarda la gestione dei dati personali ai sensi del GDPR. Le basi giuridiche sono diverse, le finalità sono diverse, i tempi di conservazione sono diversi.
Un modulo unico che mescola le due autorizzazioni genera confusione: il paziente non comprende cosa sta firmando, la revoca di uno rischia di travolgere l’altro, in caso di contenzioso il documento ambiguo offre scarsa tutela.
I moduli Consavio mantengono questa separazione, garantendo chiarezza per il paziente e sicurezza documentale per il professionista.
Responsabilità e sanzioni per mancato consenso
L’intervento psicologico senza valido consenso espone il professionista a conseguenze su tre piani: civile, penale e deontologico.
Responsabilità civile
La mancata acquisizione del consenso può configurare di per sé un danno risarcibile, indipendentemente dall’esito dell’intervento. La giurisprudenza riconosce il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione come autonomo rispetto a eventuali danni alla salute (purché il paziente dimostri di aver subito un pregiudizio apprezzabile derivante dalla mancata o incompleta informazione).
Lo psicologo che opera senza consenso valido può essere chiamato a risarcire:
- Danno da lesione dell’autodeterminazione: il paziente non ha potuto scegliere consapevolmente
- Danno patrimoniale: costi sostenuti per un trattamento non autorizzato
- Danno biologico: se l’intervento ha prodotto conseguenze negative sulla salute psichica
La responsabilità può sussistere anche quando l’intervento sia stato tecnicamente corretto, e addirittura quando abbia prodotto benefici.
Responsabilità penale
Sul piano penale, l’intervento psicologico privo di valido consenso può assumere rilievo solo in circostanze particolari. In linea generale, la giurisprudenza riconduce i trattamenti sanitari eseguiti senza consenso alle fattispecie di lesioni personali (art. 582 c.p.), qualora dall’intervento derivi un danno alla salute, oppure alla violenza privata (art. 610 c.p.) nei casi – del tutto eccezionali – in cui il paziente sia stato costretto a sottoporsi al trattamento.
Nella pratica professionale dello psicologo, tuttavia, le conseguenze della mancanza di consenso si collocano prevalentemente sul piano civile e deontologico, più che su quello penale.
Responsabilità deontologica
La violazione dell’articolo 24 del Codice Deontologico può comportare l’apertura di un procedimento disciplinare presso l’Ordine degli Psicologi territorialmente competente. L’articolo 2 del Codice e l’articolo 26 della Legge 56/1989 prevedono le seguenti sanzioni:
| Sanzione | Applicazione |
|---|---|
| Avvertimento | Violazioni lievi o formali, primo episodio |
| Censura | Violazioni sostanziali senza conseguenze gravi |
| Sospensione dall’Albo (1-12 mesi) | Violazioni gravi o reiterate |
| Radiazione | Violazioni gravissime che compromettono la dignità professionale |
Gli Ordini territoriali valutano con particolare severità le violazioni che riguardano minorenni o soggetti vulnerabili. La “prassi consolidata” dello studio o la “dimenticanza” non costituiscono esimenti dalla responsabilità.
La prova del consenso
In caso di contestazione, l’onere di dimostrare l’avvenuta acquisizione del consenso grava sul professionista. La giurisprudenza considera insufficienti:
- Testimonianze generiche
- Annotazioni sommarie in cartella
- Consensi verbali non documentati
Solo il consenso scritto, datato e firmato, contenente tutti gli elementi informativi richiesti, costituisce prova adeguata di aver adempiuto l’obbligo informativo in caso di contestazioni.
La documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Codice Deontologico degli Psicologi; tuttavia, in considerazione dei termini di prescrizione della responsabilità civile – che in ambito contrattuale possono arrivare fino a dieci anni – e del fatto che, nel caso di prestazioni rese a minorenni, tali termini decorrono dal raggiungimento della maggiore età, è generalmente prudente prevedere tempi di conservazione più lunghi.
Moduli di consenso informato per psicologi Consavio
La corretta gestione del consenso informato richiede moduli specifici per ogni tipologia di intervento psicologico: consulenza e psicoterapia hanno esigenze diverse, il lavoro con i minorenni richiede sezioni dedicate ai genitori, i setting particolari come la terapia di coppia o le prestazioni online necessitano di clausole specifiche.
Consavio offre una libreria di moduli professionali conformi alla Legge 219/2017 e al Codice Deontologico, personalizzabili in base alle esigenze dello studio:
- Consenso informato consulenza psicologica, per interventi brevi e focalizzati
- Consenso informato psicoterapia, con sezioni dedicate all’approccio metodologico e alla gestione del percorso
- Consenso informato minorenni, con spazi per entrambi i genitori e clausole per genitori separati
Ogni modulo è separato dall’informativa privacy, garantendo chiarezza documentale e piena conformità normativa. La piattaforma permette di generare, personalizzare e archiviare i consensi in formato digitale, integrandoli nel flusso di lavoro quotidiano.
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Consenso informato minorenni per psicologi: guida completa e moduli
L’acquisizione del consenso informato per minori è uno dei momenti più delicati nella pratica psicologica….

