I professionisti sanitari non medici hanno obblighi autonomi di consenso informato per gli atti di propria competenza. Infermieri, fisioterapisti, ostetriche, osteopati, dietisti e le altre figure regolamentate dalla L. 43/2006 devono acquisire il consenso del paziente prima di intervenire, indipendentemente dalla prescrizione del medico.
Le professioni sanitarie non sono però omogenee. Alcune figure godono di un’ampia autonomia decisionale, come l’ostetrica nella gestione della gravidanza fisiologica; altre operano prevalentemente su prescrizione, come i tecnici sanitari.
Questa guida ricostruisce il quadro comune del consenso informato e ne analizza le principali specificità operative per le diverse professioni sanitarie non mediche.
Indice dei contenuti
- Quali sono le professioni sanitarie
- Quando il consenso informato è responsabilità del professionista sanitario
- Il consenso informato per le professioni sanitarie: quadro normativo
- Il consenso informato nelle principali professioni sanitarie
- Altre professioni sanitarie: tecnici, logopedisti, TSRM
- Consenso informato e privacy: perché separarli sempre
- Responsabilità del professionista sanitario per consenso mancato
- Moduli di consenso informato Consavio per le professioni sanitarie
Quali sono le professioni sanitarie
Le professioni sanitarie sono regolamentate dalla L. 43/2006 e organizzate in Ordini professionali con la Legge Lorenzin (L. 3/2018). Si distinguono dai medici, dagli odontoiatri, dai veterinari e dagli psicologi, che hanno ordinamenti autonomi e separati.
La legge individua quattro aree professionali, ciascuna con figure specifiche dotate di propri profili di competenza.
Area infermieristica e ostetrica
Comprende:
- Infermiere: assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
- Infermiere pediatrico: assistenza infermieristica specifica per l’età evolutiva
- Ostetrica/o: assistenza alla gravidanza, al parto, al puerperio e alla salute sessuale e riproduttiva
Gli Ordini di riferimento sono l’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) e l’OPO (Ordine della Professione di Ostetrica), presenti in ogni provincia o regione.
Area della riabilitazione
Comprende:
- Fisioterapista: prevenzione, cura e riabilitazione delle disfunzioni motorie
- Logopedista: prevenzione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e della comunicazione
- Ortottista: prevenzione e riabilitazione dei disturbi visivi
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Terapista occupazionale
- Educatore professionale
A queste si aggiungono le nuove professioni sanitarie istituite dalla Legge Lorenzin e rese operative con decreti successivi:
- Osteopata: professione sanitaria disciplinata dal D.M. 18 luglio 2024
- Chiropratico: professione sanitaria ancora in attesa di piena regolamentazione
Area tecnico-sanitaria
Comprende figure che operano prevalentemente su prescrizione medica in ambito diagnostico e terapeutico:
- Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM)
- Tecnico di laboratorio biomedico
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico ortopedico
- Dietista
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
- Igienista dentale
L’Ordine di riferimento è la FNO TSRM e PSTRP (Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).
Area della prevenzione
Comprende:
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- Assistente sanitario
Queste figure operano principalmente in ambito di sanità pubblica e prevenzione collettiva.
Gli operatori non rientranti nelle professioni sanitarie
Alcune figure che operano in ambito sanitario non sono professioni sanitarie ai sensi della L. 43/2006, ad esempio:
- OSS (Operatore Socio-Sanitario): figura di supporto, non professione sanitaria
- Massaggiatore: non regolamentato come professione sanitaria (diverso dal fisioterapista)
- Estetista: professione regolamentata dalla L. 1/1990, non sanitaria
Per queste figure, gli obblighi di consenso informato seguono regole diverse, trattate nella sezione dedicata alle altre professioni.
Quando il consenso informato è responsabilità del professionista sanitario
La questione centrale per le professioni sanitarie riguarda il confine tra atti su prescrizione medica e atti autonomi. Molti professionisti ritengono che operare su prescrizione li esoneri dall’obbligo di consenso. È un errore: la prescrizione medica legittima l’indicazione terapeutica, non l’esecuzione dell’atto da parte di un altro professionista.
Il consenso del medico non copre l’esecuzione
Quando un medico prescrive una terapia o un trattamento, acquisisce il consenso per la decisione terapeutica: il paziente accetta che quella sia la cura indicata per la sua condizione. Ma l’esecuzione materiale dell’atto da parte di un altro professionista richiede un consenso ulteriore.
L’esempio più chiaro è la somministrazione farmacologica. Il medico prescrive un farmaco per via endovenosa. Il paziente acconsente alla terapia. L’infermiere che esegue la somministrazione deve comunque:
- Informare il paziente su cosa sta per fare
- Verificare che non ci siano controindicazioni note al paziente e non al medico
- Accertarsi che il paziente accetti la procedura
Se il paziente rifiuta l’iniezione, l’infermiere non può procedere invocando la prescrizione medica. Il consenso alla terapia non equivale a consenso incondizionato a qualsiasi modalità di somministrazione.
La distinzione tra indicazione e modalità
Il principio si applica a tutte le professioni sanitarie. Il medico indica cosa fare, il professionista sanitario decide come farlo nell’ambito delle proprie competenze. La scelta del “come” richiede un consenso specifico.
| Professione | Prescrizione medica (cosa) | Decisione del professionista (come) | Consenso specifico richiesto per |
|---|---|---|---|
| Fisioterapista | Riabilitazione post-intervento ginocchio | Mobilizzazione passiva, esercizi attivi, elettroterapia, terapia manuale | Ogni tecnica con rischi e benefici specifici |
| Tecnico radiologia | TAC con mezzo di contrasto | Modalità di esecuzione, iniezione contrasto | Procedura, verifica allergie, iniezione |
| Dietista | Dieta per paziente diabetico | Piano alimentare specifico, restrizioni, alternative | Regime dietetico proposto, conseguenze della mancata aderenza |
| Infermiere | Terapia endovenosa | Modalità di somministrazione, tempistiche | Procedura di somministrazione |
Il consenso alla terapia prescritta dal medico non implica consenso automatico a qualsiasi modalità di esecuzione scelta dal professionista sanitario.
La documentazione dell’atto
Indipendentemente dalla fonte dell’indicazione terapeutica, il professionista sanitario deve documentare l’informazione fornita e il consenso acquisito. La documentazione serve a dimostrare che:
- Il paziente è stato informato sulle modalità specifiche dell’intervento
- Ha avuto la possibilità di porre domande e ricevere chiarimenti
- Ha accettato consapevolmente la procedura
La forma del consenso dipende dalla tipologia di atto. Per procedure a basso rischio, l’annotazione in cartella può essere sufficiente. Per trattamenti più invasivi o prolungati, è opportuno un consenso scritto specifico che documenti il processo informativo.
Il principio operativo è che ogni professionista risponde per la propria parte del percorso di cura. La prescrizione medica non trasferisce la responsabilità: la distribuisce tra le diverse figure coinvolte.
Il consenso informato per le professioni sanitarie: quadro normativo
A differenza della medicina, per la quale la L. 219/2017 disciplina in modo organico il consenso informato, nelle professioni sanitarie non mediche non esiste una legge dedicata.
L’obbligo di consenso si ricava da un sistema di fonti, che va letto in modo coordinato: la normativa sulle professioni sanitarie, la disciplina sulla responsabilità professionale e i Codici Deontologici delle singole categorie.
La L. 43/2006 e i profili professionali
La L. 43/2006 ha riorganizzato le professioni sanitarie, riconoscendone l’autonomia professionale. L’art. 1 stabilisce che le professioni sanitarie sono articolate in classi di laurea e dotate di funzioni proprie.
Ogni professione è definita da un profilo professionale, adottato con decreto ministeriale, che ne individua competenze, ambiti di intervento e limiti.
I profili del fisioterapista (D.M. 741/1994), dell’infermiere (D.M. 739/1994), dell’ostetrica (D.M. 740/1994) e delle altre figure costituiscono il riferimento per individuare gli atti di competenza professionale e, di conseguenza, gli atti per i quali il consenso informato deve essere acquisito direttamente dal sanitario.
La Legge Lorenzin (L. 3/2018) ha completato il quadro, istituendo nuovi Ordini professionali e integrando nell’elenco delle professioni sanitarie figure prima non riconosciute. L’osteopata è stati incluso con il decreto attuativo del 2024, mentre il chiropratico attende ancora la sua disciplina.
La Legge Gelli-Bianco e la responsabilità professionale
La L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) si applica a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, non solo ai medici. Infermieri, fisioterapisti, ostetriche e le altre figure sono quindi soggetti alle stesse regole in materia di responsabilità professionale.
L’art. 5 impone l’adesione alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Tuttavia, l’osservanza delle linee guida può rilevare sul piano della negligenza, dell’imperizia o dell’imprudenza, ma non sana il difetto di consenso: un trattamento tecnicamente corretto resta illecito se manca l’autorizzazione del paziente.
L’art. 10 introduce l’obbligo di assicurazione professionale per tutti i professionisti sanitari. La copertura deve includere anche i rischi derivanti da consenso mancante o viziato.
I Codici Deontologici
Ogni professione sanitaria è regolata da un proprio Codice Deontologico, che disciplina in modo vincolante gli obblighi informativi e di consenso.
I Codici Deontologici:
- attribuiscono valore centrale all’informazione del paziente;
- impongono il rispetto della volontà e dell’autodeterminazione;
- definiscono il consenso informato come parte integrante dell’esercizio professionale.
La violazione delle norme deontologiche comporta responsabilità disciplinare, con l’applicazione di sanzioni da parte dell’Ordine professionale competente, indipendentemente da eventuali responsabilità civili o penali.
L’interazione tra le fonti
Il professionista sanitario deve rispettare simultaneamente:
- il profilo professionale che definisce le sue competenze;
- la L. 43/2006 sull’autonomia professionale;
- la L. 24/2017 sulla responsabilità;
- il Codice Deontologico della propria categoria.
L’assenza di una disciplina unitaria sul consenso informato per le professioni sanitarie non mediche rende il quadro meno immediato da interpretare.
Ne deriva, in alcuni casi, una lettura semplificata del ruolo del professionista sanitario rispetto all’acquisizione del consenso.
La normativa, tuttavia, va letta in modo sistematico: il consenso informato accompagna l’atto professionale e ricade sul soggetto che lo esegue, nei limiti delle proprie competenze.
Il consenso informato nelle principali professioni sanitarie
Le professioni sanitarie non mediche non costituiscono un insieme omogeneo.
Gli obblighi di consenso informato variano in funzione del grado di autonomia riconosciuto, del tipo di atti di competenza e del Codice Deontologico applicabile.
Di seguito le principali figure professionali, con riferimento alle specificità operative più rilevanti in materia di consenso informato.
Ostetrica e consenso informato
L’ostetrica ha l’autonomia professionale più ampia tra le professioni sanitarie. Il D.M. 740/1994 le riconosce competenza esclusiva nell’assistenza alla gravidanza fisiologica, al parto naturale e al puerperio.
Questa autonomia comporta una responsabilità diretta per il consenso informato, senza la mediazione del medico. L’ostetrica deve informare la donna su:
- Le opzioni disponibili per il percorso nascita (ospedale, casa maternità, parto domiciliare)
- I rischi e benefici di ogni scelta
- Le procedure che potrebbero rendersi necessarie durante il travaglio e il parto
- Le alternative in caso di complicanze
Il Codice Deontologico FNOPO enfatizza il rispetto dell’autodeterminazione della donna. L’ostetrica deve supportare scelte informate, anche quando non coincidono con le proprie preferenze professionali.
Particolare rilievo assumono:
- Piano del parto: documento con cui la donna esprime le proprie preferenze. L’ostetrica deve discuterlo, chiarire cosa è possibile garantire e cosa dipende dall’evoluzione clinica
- Procedure durante il travaglio: episiotomia, amniotomia, monitoraggio continuo richiedono consenso specifico, non sono automaticamente incluse nel consenso al parto
- Passaggio al medico: quando la gravidanza o il parto escono dalla fisiologia, l’ostetrica deve coinvolgere il ginecologo. Il consenso agli interventi medici spetta al medico, ma l’ostetrica mantiene il ruolo informativo per la parte di propria competenza
Infermiere e consenso informato
Il nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, in vigore da marzo 2025, attribuisce un ruolo centrale all’informazione e al rispetto dell’autodeterminazione della persona assistita.
In particolare, l’infermiere:
- si adopera affinché la persona disponga di informazioni adeguate ai propri bisogni di salute (art. 13);
- rispetta la volontà espressa dalla persona assistita di non essere informata (art. 21);
- riconosce che il tempo di cura è tempo di relazione (art. 4);
- è responsabile della corretta documentazione clinica, anche ai fini del consenso o del diniego (art. 36).
Sul piano operativo, richiedono un consenso specifico e documentato:
- procedure invasive di competenza (es. cateterismo vescicale, prelievi arteriosi, medicazioni complesse);
- educazione terapeutica, quando comporta l’addestramento del paziente o del caregiver all’autogestione;
- somministrazione farmacologica per vie diverse da quella orale;
- contenzione, qualificata come atto eccezionale e temporaneo.
In caso di rifiuto, l’infermiere non può procedere invocando la prescrizione medica. Il rifiuto deve essere documentato, comunicato al medico e comporta l’obbligo di astensione dall’atto.
Atti che richiedono consenso specifico
Secondo la prassi e i profili professionali aggiornati al 2026, gli atti che richiedono un consenso specifico e documentato dall’infermiere includono:
- Procedure invasive di competenza: cateterismo vescicale, prelievi arteriosi, medicazioni di lesioni complesse.
- Educazione terapeutica: addestramento del paziente o del caregiver all’autogestione (es. gestione dell’insulina o di presidi cronici).
- Somministrazione farmacologica: in particolare per vie diverse da quella orale (es. endovenosa o intramuscolare), dove l’infermiere deve verificare l’accettazione della procedura tecnica da parte del paziente.
- Contenzione: definita dal Codice come atto eccezionale e temporaneo, richiede un consenso specifico e una documentazione costante della sua necessità.
L’infermiere non può invocare la prescrizione medica per procedere contro la volontà del paziente. Se il paziente rifiuta una procedura, l’infermiere ha l’obbligo di documentare il rifiuto nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), informare tempestivamente il medico e astenersi dall’atto.
Fisioterapista e consenso informato
Il fisioterapista gode di autonomia professionale riconosciuta dal profilo (D.M. 741/1994) e può operare sia su prescrizione medica sia in accesso diretto per determinate condizioni.
Il Codice Deontologico AIFI prevede l’obbligo di:
- Fornire informazioni complete su diagnosi funzionale, obiettivi del trattamento, tecniche proposte
- Illustrare rischi e benefici delle diverse opzioni riabilitative
- Rispettare il rifiuto del paziente anche quando clinicamente non condivisibile
Il consenso riguarda in modo specifico le singole tecniche riabilitative adottate e non può considerarsi assorbito dalla prescrizione medica.
Per maggiori dettagli sul consenso informato in fisioterapia, leggi qui.
Osteopata e consenso informato
L’osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria con il D.M. 18 luglio 2024.
Il riconoscimento ha comportato l’assoggettamento dell’osteopata agli stessi obblighi delle altre professioni sanitarie, in termini di responsabilità, consenso informato e copertura assicurativa.
In attesa del Codice Deontologico specifico, si applicano i principi generali della responsabilità professionale e del consenso informato sanitario.
Per le specificità del consenso osteopatico, puoi leggere la guida dedicata al consenso informato dell’osteopata.
Dietista e consenso informato
Il dietista elabora piani nutrizionali su prescrizione medica o in autonomia per finalità preventive.
Il consenso informato riguarda il piano alimentare proposto e le sue implicazioni nel tempo.
Le specificità del consenso nutrizionale riguardano:
- l’impatto sulle abitudini di vita;
- le restrizioni e i rischi associati;
- la necessità di monitoraggio e revisione del piano;
- la chiarezza sulla qualifica professionale del dietista, distinta dalla figura del “nutrizionista”.
Il dietista elabora e attua piani nutrizionali su prescrizione medica o in autonomia per la prevenzione. Il consenso informato riguarda il piano alimentare proposto e le sue implicazioni.
Per approfondire le specificità del consenso in ambito nutrizionale, è disponibile una guida dedicata al dietista.
Altre professioni sanitarie: tecnici, logopedisti, TSRM
Oltre alle principali professioni sanitarie non mediche, l’ordinamento comprende numerose figure tecniche che operano spesso su prescrizione medica. Anche in questi casi, il consenso informato resta riferito agli atti di competenza del professionista che li esegue.
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM)
È responsabile dell’esecuzione dell’esame e delle condizioni di sicurezza. Il consenso riguarda l’esposizione a radiazioni ionizzanti, la somministrazione del mezzo di contrasto, la verifica di allergie e la valutazione del rischio in caso di gravidanza. - Logopedista
Il consenso deve tenere conto della capacità di comprensione del paziente, spesso pediatrico o con deficit cognitivi. Particolare attenzione è richiesta nei trattamenti della disfagia e nei percorsi terapeutici di lunga durata. - Tecnico di laboratorio biomedico
Il consenso al prelievo è spesso implicito, ma resta l’obbligo di informare sulla procedura, verificare controindicazioni e rispettare il rifiuto. Per esami con implicazioni genetiche o legali si applicano discipline specifiche. - Tecnico audiometrista e audioprotesista
Il consenso riguarda le procedure di valutazione e, per l’audioprotesista, le caratteristiche della protesi, le aspettative realistiche, i costi, il periodo di adattamento e le alternative disponibili. - Tecnico ortopedico
Il consenso informato riguarda la progettazione e l’applicazione di ortesi e protesi, con informazione sulle caratteristiche del dispositivo, sulle alternative tecniche, sui tempi di adattamento e sull’impatto funzionale.
Tutte queste figure condividono un principio operativo: la prescrizione medica definisce l’indicazione, ma l’esecuzione resta responsabilità del professionista che la compie. Il paziente ha diritto di essere informato su cosa verrà fatto, come e con quali rischi, indipendentemente da chi ha prescritto l’esame o il trattamento.
La documentazione del consenso varia in base all’invasività e ai rischi della procedura. Per atti routinari a basso rischio, può essere sufficiente l’annotazione in cartella; per procedure più complesse, è opportuno un consenso scritto specifico.
Consenso informato e privacy: perché separarli sempre
Il consenso informato sanitario e il consenso privacy rispondono a logiche diverse e non possono essere confusi né sovrapposti.
Il primo (consenso informato) autorizza il professionista sanitario a eseguire l’atto di propria competenza – trattamento, assistenza, riabilitazione, piano nutrizionale – ed è fondato sui Codici Deontologici e sulla disciplina della responsabilità professionale.
Il secondo (consenso privacy) riguarda invece il trattamento dei dati personali del paziente ai sensi del GDPR.
Per i dati sanitari trattati a fini di cura, la base giuridica non è il consenso, ma la necessità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (art. 9, par. 2, lett. h GDPR). Il consenso privacy diventa rilevante solo per finalità ulteriori, come comunicazioni promozionali, attività di ricerca o condivisione dei dati con soggetti non coinvolti nel percorso di cura.
La sovrapposizione dei due piani in un unico documento è una prassi scorretta e rischiosa. Un modulo che mescola consenso sanitario e privacy
- rende ambiguo l’oggetto dell’autorizzazione,
- non consente una gestione chiara delle revoche,
- offre minore tutela al professionista in caso di contestazione.
La separazione documentale risolve queste criticità e non comporta complicazioni pratiche significative.
Responsabilità del professionista sanitario per consenso mancato
Il professionista sanitario che opera senza un valido consenso informato risponde su tre piani distinti: civile, penale e deontologico.
La Legge Gelli-Bianco ha chiarito in modo definitivo che le regole sulla responsabilità professionale si applicano a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, non solo ai medici.
Responsabilità civile
La mancata acquisizione del consenso informato integra una forma autonoma di responsabilità civile.
La giurisprudenza riconosce il danno da lesione dell’autodeterminazione, risarcibile anche quando il trattamento abbia avuto esito favorevole. Il pregiudizio consiste nella perdita del diritto di scegliere consapevolmente.
Se dall’atto non autorizzato derivano conseguenze negative sulla salute, il professionista può rispondere anche del danno biologico, oltre agli eventuali danni patrimoniali connessi alle spese sostenute o agli interventi correttivi necessari.
La Legge Gelli-Bianco distingue inoltre:
- il professionista che opera in struttura, che risponde a titolo extracontrattuale;
- il libero professionista, che risponde a titolo contrattuale.
In entrambi i casi, l’assenza di consenso documentato aggrava la posizione probatoria del professionista.
Responsabilità penale
Sul piano penale, l’assenza di consenso può rilevare anche in assenza di errore tecnico.
Le fattispecie più ricorrenti sono:
- violenza privata, quando il paziente viene sottoposto a un trattamento contro la propria volontà;
- lesioni personali, se l’atto non autorizzato provoca un danno alla salute.
La riforma del 2026 ha limitato la punibilità del professionista che rispetta linee guida e buone pratiche, ma questa esimente non opera in caso di difetto di consenso: un atto eseguito senza autorizzazione può restare penalmente rilevante, anche se tecnicamente corretto.
E’ inoltre rilevante il reato di esercizio abusivo della professione, in particolare per le figure di recente regolamentazione che operino senza iscrizione all’Albo.
Responsabilità deontologica
La mancata acquisizione del consenso informato costituisce violazione dei Codici Deontologici di tutte le professioni sanitarie.
Gli Ordini professionali possono intervenire d’ufficio o su segnalazione e applicare sanzioni che vanno dall’avvertimento alla sospensione, fino alla radiazione nei casi più gravi.
La responsabilità disciplinare è autonoma rispetto a quella civile e penale: il professionista può essere sanzionato dall’Ordine o dagli Organismi di disciplina anche in assenza di condanna giudiziaria.
L’obbligo assicurativo
La Legge Gelli-Bianco impone a tutti i professionisti sanitari l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Molte polizze escludono o limitano la copertura in caso di:
- consenso mancante o viziato;
- trattamenti non documentati;
- atti eccedenti le competenze professionali.
È quindi essenziale verificare che la copertura assicurativa sia coerente con le attività svolte e con i rischi affrontati nello svolgimento della propria professione sanitaria.
L’onere della prova
In caso di contestazione, spetta al professionista dimostrare di aver fornito un’informazione adeguata e di aver acquisito un consenso valido.
La giurisprudenza ritiene insufficienti consensi verbali, prassi consolidate o dichiarazioni generiche.
Il consenso scritto, specifico per la prestazione, datato e firmato, rappresenta la principale forma di tutela. La documentazione deve essere conservata secondo i termini prescrizionali e integrata correttamente nella cartella clinica, anche quando questa sia gestita da una struttura o da un’équipe.
Moduli di consenso informato Consavio per le professioni sanitarie
Consavio mette a disposizione moduli di consenso informato specifici per le diverse professioni sanitarie, conformi ai rispettivi Codici Deontologici e già separati dall’informativa privacy.
Ogni modulo è strutturato per garantire:
- Conformità deontologica: tutti gli elementi richiesti dal Codice della specifica professione
- Specificità per trattamento: rischi e informazioni calibrati sulla prestazione proposta
- Chiarezza comunicativa: linguaggio comprensibile per il paziente
- Completezza documentale: spazi per firma, data, identificazione del professionista e del paziente
- Facilità di personalizzazione: possibilità di adattare il contenuto al caso specifico
La piattaforma permette di:
- Selezionare il modulo per la prestazione specifica
- Personalizzare il contenuto in base al caso concreto
- Gestire firma e archiviazione in modalità digitale
- Mantenere la documentazione conforme alle disposizioni sulla conservazione a norma
Consenso informato fisioterapia: moduli PDF, normativa e fac-simile
Il consenso informato fisioterapia è obbligatorio per ogni trattamento riabilitativo. Senza questo documento, il fisioterapista…
Consenso informato dieta: guida completa e moduli PDF
Il consenso informato in nutrizione clinica rappresenta un diritto fondamentale del paziente, nonché un dovere…
Consenso informato osteopata: guida e moduli PDF
Il consenso informato in osteopatia è il processo che permette al paziente di decidere liberamente…

