Consenso informato psicologi: guida e moduli personalizzabili pdf

L’acquisizione del consenso informato rappresenta un atto di specifica ed esclusiva responsabilità dello psicologo, come stabilito dall’art. 24 del Codice Deontologico nella sua ultima revisione del 2023. La Legge 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ha introdotto una disciplina organica in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, modificando sostanzialmente il quadro normativo di riferimento per le professioni sanitarie.

Per lo psicologo, il consenso informato costituisce l’architrave su cui poggia la legittimità dell’intervento professionale. Non va considerato un mero adempimento formale, ma rappresenta il fondamento giuridico ed etico che legittima l’interferenza del professionista nella sfera privata del paziente, in ossequio agli articoli 2 e 32 della Costituzione e all’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La complessità dell’attuale quadro normativo richiede al professionista la gestione simultanea di tre dimensioni documentali: 

  1. il consenso al trattamento sanitario disciplinato dalla L. 219/2017, 
  2. l’informativa privacy secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
  3. l’obbligo di preventivo scritto introdotto dalla L. 124/2017.

In questa guida troverai tutto ciò che serve: dai requisiti formali del consenso informato, alle istruzioni pratiche per ogni situazione (adulti, minori, coppie), fino ai moduli di consenso informato scaricabili da Consavio.

Indice

Cos’è il consenso informato in psicologia

Il consenso informato psicologi costituisce un processo comunicativo fondamentale attraverso cui il paziente, dopo aver ricevuto informazioni chiare e complete, decide autonomamente se iniziare o proseguire un percorso psicologico. Questo diritto, sancito dalla Costituzione Italiana e rafforzato dalla legge 219/2017, garantisce il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona.

La corretta acquisizione del consenso informato psicologo richiede la comprensione di tre distinti ambiti normativi che si intersecano nella pratica professionale quotidiana. La complessità deriva dalla necessità di coordinare il consenso al trattamento sanitario, disciplinato dalla Legge 219/2017 e dall’articolo 24 del Codice Deontologico, con gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali (GDPR) e con l’obbligo di preventivo scritto introdotto dalla Legge 124/2017.

Il consenso informato in psicologia non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma costituisce il momento fondativo del patto terapeutico. Attraverso questo processo, il paziente acquisisce consapevolezza delle caratteristiche dell’intervento psicologico, mentre il professionista ottiene la legittimazione giuridica per operare nella sfera più intima della persona.

La revisione del Codice Deontologico del 2023 ha accolto le istanze della comunità professionale, distinguendo finalmente tra prestazioni e trattamenti sanitari. Questa distinzione assume particolare rilevanza in contesti come quello scolastico o aziendale, dove la natura dell’intervento psicologico può variare significativamente. Particolare attenzione deve essere posta alla documentazione del consenso, che l’articolo 24 comma 3 (in linea con le disposizioni cogenti della legge n. 219/2017) prevede possa avvenire “in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare“. La flessibilità delle modalità di acquisizione risponde all’esigenza di adattare il processo alle condizioni specifiche del paziente e del contesto operativo.

Consulenza psicologica setting terapeutico standard
Un esempio di setting terapeutico durante una consulenza psicologica, caratterizzato da dialogo e confronto tra paziente e professionista.

Consulenza psicologica vs psicoterapia: quando il modulo consenso informato cambia

La distinzione tra consenso informato consulenza psicologica e consenso informato psicoterapia non è meramente formale, ma riflette differenze sostanziali nell’intervento professionale che richiedono approcci documentali specifici.

La consulenza psicologica: intervento circoscritto e obiettivi definiti

Il consenso informato consulenza psicologica si caratterizza per la delimitazione temporale e tematica dell’intervento. La consulenza psicologica, generalmente articolata in un numero definito di incontri (solitamente tra 3 e 10), si focalizza su problematiche specifiche e attuali, con obiettivi circoscritti e verificabili.

Nel formulare il consenso per la consulenza, il professionista deve esplicitare:

  • La natura time-limited dell’intervento
  • Gli obiettivi specifici concordati
  • Il numero indicativo di sedute previste
  • La possibilità che emerga la necessità di un percorso psicoterapeutico

Quest’ultimo punto assume particolare rilevanza: il consenso informato psicologi per consulenza deve prevedere la possibilità che, durante il percorso, si evidenzi la necessità di un intervento più strutturato. In tal caso, sarà necessario ridefinire il contratto terapeutico e acquisire un nuovo consenso specifico per la psicoterapia.

Psicologia lobi cervello frontale parietale temporale occipitale
Principali aree cerebrali sollecitate durante la consulenza psicologica: lobo frontale (A) e temporale (C), con minore coinvolgimento del parietale (B). Non direttamente rilevante il lobo occipitale (D).

La psicoterapia: il percorso aperto e il processo trasformativo

Il consenso informato psicoterapia riflette la complessità di un intervento che mira a modificazioni profonde e durature. A differenza della consulenza, la psicoterapia non può essere definita rigidamente nei tempi e negli esiti, richiedendo formulazioni che contemperino l’esigenza informativa con l’apertura processuale che caratterizza l’intervento psicoterapeutico.

Gli elementi distintivi nel consenso per psicoterapia includono:

  • Il riferimento all’approccio teorico-metodologico
  • L’indicazione di una fase iniziale di assessment
  • La previsione di verifiche periodiche del percorso
  • Le modalità di gestione della relazione terapeutica
  • I limiti della riservatezza in situazioni specifiche

La scelta tra i due moduli di consenso informato non è arbitraria ma deve riflettere l’effettiva natura dell’intervento proposto, tutelando sia il professionista che il paziente attraverso una corretta definizione del quadro operativo.

Consenso informato psicologi per adulti

Il consenso informato psicoterapia per pazienti adulti rappresenta il modello base da cui derivano le varianti per situazioni specifiche. La strutturazione di questo documento richiede particolare attenzione agli aspetti che caratterizzano il percorso psicoterapeutico e lo distinguono da altre forme di intervento psicologico.

Informazioni specifiche del percorso psicoterapeutico

Nel consenso informato psicologi, il professionista deve esplicitare l’approccio teorico-metodologico adottato. Questa informazione è un elemento sostanziale che orienta le aspettative del paziente e definisce la cornice dell’intervento. Che si tratti di approccio cognitivo-comportamentale, psicodinamico, sistemico-relazionale o integrato, il paziente ha diritto di comprendere i presupposti teorici e le modalità operative che caratterizzeranno il percorso.

La questione temporale dopo la revisione del Codice

L’eliminazione del riferimento alla “prevedibile durata” nella revisione 2023 del Codice Deontologico riconosce l’impossibilità di predeterminare l’evoluzione di un processo psicoterapeutico. Tuttavia, il consenso informato psicoterapia deve comunque fornire al paziente un orientamento temporale realistico.

Una formulazione efficace potrebbe articolarsi così: “Il percorso psicoterapeutico si sviluppa attraverso fasi successive. Dopo una prima fase di valutazione e costruzione dell’alleanza terapeutica (4-6 sedute), procederemo con il trattamento vero e proprio. Effettueremo verifiche periodiche ogni tre mesi per valutare l’andamento del percorso e ridefinire gli obiettivi. La conclusione della terapia sarà concordata quando avremo raggiunto gli obiettivi prefissati o quando riterremo che il proseguimento non apporti ulteriori benefici significativi“.

Gestione delle interruzioni e conclusioni

Il consenso informato psicoterapia deve prevedere le modalità di interruzione del percorso, sia da parte del paziente che del terapeuta. L’articolo 27 del Codice Deontologico stabilisce che lo psicologo valuti ed eventualmente proponga l’interruzione quando constata che il paziente non trae beneficio dal trattamento. Questa possibilità deve essere esplicitata nel consenso, insieme alle modalità di gestione di un’eventuale fase conclusiva o di invio ad altro professionista.

Le politiche di cancellazione delle sedute, pur avendo rilevanza economica, assumono in psicoterapia anche valenza clinica. Il setting terapeutico richiede continuità e regolarità: le modalità di gestione di assenze e cancellazioni devono essere chiaramente definite fin dall’inizio, specificando termini di preavviso e conseguenze economiche.

  • Approccio teorico utilizzato (cognitivo-comportamentale, psicodinamico, sistemico, etc.)
  • Frequenza e durata delle sedute
  • Setting terapeutico (individuale, online, in studio)
  • Politiche di cancellazione e rimborso
  • Limiti della confidenzialità (obbligo di segnalazione)
  • Modalità di conclusione del percorso.
Piscoterapia setting terapeutico
Sessione di psicoterapia con paziente sdraiata su lettino e terapeuta che prende appunti in un setting clinico tradizionale.

Consenso informato psicologi per minorenni: complessità giuridiche e soluzioni pratiche

Il consenso informato psicologi per minorenni rappresenta uno degli ambiti più delicati della pratica professionale, dove le complessità giuridiche si intrecciano con dinamiche familiari spesso conflittuali. L’articolo 31 del Codice Deontologico, anch’esso oggetto di revisione nel 2023, stabilisce che le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Chi deve firmare: casistica e problematiche

La regola generale prevede che il consenso informato minorenni psicologo debba essere sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Questa disposizione, apparentemente semplice, genera nella pratica situazioni di notevole complessità.

Nel caso di genitori coniugati o conviventi, la prassi consolidata ammette che il consenso possa essere prestato da un solo genitore, con dichiarazione che attesti di agire con il consenso dell’altro. Tuttavia, in presenza di separazione o divorzio, il consenso informato psicologi per minorenni richiede particolare cautela. Anche in regime di affido condiviso, le decisioni di maggiore interesse, tra cui potrebbero rientrare gli interventi psicologici, richiedono il consenso di entrambi i genitori, salvo diversa disposizione del giudice.

La giurisprudenza ha chiarito che l’intervento psicologico sul minore, configurandosi come decisione incidente sulla salute e sullo sviluppo psicofisico, non rientra nell’ordinaria amministrazione. Pertanto il professionista, prima di accettare di prendere in carico un minore con il consenso di un solo genitore, dovrebbe assicurarsi del consenso dell’altro o di un eventuale provvedimento giudiziale che lo autorizzi, per evitare di esporsi a rischi legali e deontologici.

Gestione dei conflitti genitoriali

Frequentemente, la richiesta di intervento psicologico per un minore emerge proprio in contesti di alta conflittualità genitoriale. Il consenso informato psicoterapia minorenni deve prevedere clausole specifiche per gestire queste situazioni:

  • Obbligo di informare entrambi i genitori sull’andamento del percorso
  • Modalità di gestione delle informazioni in caso di sedute separate con i genitori
  • Limiti della riservatezza rispetto ai contenuti emersi nelle sedute con il minore
  • Procedure in caso di richieste contrastanti dei genitori

Una formulazione efficace potrebbe essere: “Entrambi i genitori hanno diritto di essere informati sull’andamento generale del percorso terapeutico. I contenuti specifici delle sedute con il minore saranno condivisi solo quando funzionale al suo benessere e previo accordo con il minore stesso, compatibilmente con la sua età e capacità di discernimento. In caso di richieste contrastanti da parte dei genitori che possano compromettere l’efficacia dell’intervento, il professionista si riserva di sospendere il trattamento nell’interesse del minore“.

Il minore maturo e il consenso progressivo

La questione del cosiddetto “minore maturo” introduce ulteriori elementi di complessità nel consenso informato psicologi minorenni. Sebbene la capacità di agire si acquisti con la maggiore età, la giurisprudenza e la dottrina riconoscono una progressiva autonomia decisionale del minore in ambito sanitario, proporzionale alla sua maturità e capacità di discernimento.

Per adolescenti prossimi alla maggiore età, il consenso dovrebbe prevedere il coinvolgimento attivo del minore stesso nel processo decisionale:Il percorso terapeutico, pur richiedendo formalmente il consenso dei genitori, verrà condotto nel rispetto della volontà e delle esigenze del/della minore, il/la quale parteciperà attivamente alla definizione degli obiettivi e delle modalità dell’intervento. In caso di contrasto tra la volontà del minore maturo e quella dei genitori, il professionista valuterà l’interruzione dell’intervento“.

Obblighi di segnalazione e tutela

Il consenso informato minorenni deve necessariamente contenere un riferimento chiaro agli obblighi di legge che limitano il segreto professionale. L’articolo 13 del Codice Deontologico prevede la possibilità di derogare al segreto professionale in presenza di grave pericolo per la vita o la salute psicofisica del minore.

La formulazione deve essere chiara ma non allarmistica: “Il professionista è tenuto al segreto professionale. Tuttavia, qualora durante il percorso emergessero situazioni di pregiudizio o pericolo per il benessere psicofisico del minore, il professionista ha l’obbligo giuridico e deontologico di attivarsi per la sua tutela, anche attraverso segnalazione alle autorità competenti. Tale eventualità sarà, quando possibile, preventivamente discussa con i genitori e il minore stesso“.

Consenso informato terapia di coppia: quando i pazienti sono in due

Il consenso informato psicoterapia di coppia presenta peculiarità che lo distinguono da ogni altra forma di consenso in ambito psicologico. La presenza di due pazienti con vissuti, aspettative e obiettivi potenzialmente divergenti richiede una strutturazione del consenso che contempli la complessità relazionale e le specifiche dinamiche del setting.

Consulenza psicologica setting terapeutico coppia
Un setting terapeutico per la consulenza psicologica di coppia, con il professionista che facilita il dialogo tra i partner.

L’alleanza terapeutica multipla

Nel contesto della terapia di coppia, il professionista deve costruire un’alleanza terapeutica con entrambi i partner e con la coppia come sistema. Il consenso informato psicoterapia di coppia deve esplicitare che il “paziente” è la relazione stessa, non i singoli individui. Questa distinzione, apparentemente teoretica, ha implicazioni pratiche sostanziali.

Una formulazione appropriata potrebbe essere: “L’intervento psicoterapeutico è rivolto alla coppia come sistema relazionale. Il terapeuta manterrà una posizione di neutralità rispetto alle dinamiche presentate, senza assumere il ruolo di arbitro o giudice. L’obiettivo non è stabilire torti o ragioni, ma comprendere e modificare i pattern relazionali disfunzionali che generano sofferenza nella coppia“.

La gestione delle informazioni e il segreto professionale

Una delle questioni più delicate nel consenso informato psicoterapia di coppia riguarda la gestione delle informazioni. È frequente che uno dei partner richieda colloqui individuali o comunichi informazioni in assenza dell’altro. Il consenso deve stabilire regole chiare e condivise fin dall’inizio.

Esistono due approcci principali:

  1. Modello della trasparenza totale: “Tutte le informazioni comunicate al terapeuta, sia in seduta congiunta che in eventuali contatti individuali, potranno essere utilizzate nel lavoro terapeutico con la coppia. Non saranno mantenuti segreti tra il terapeuta e uno dei partner. Eventuali comunicazioni individuali urgenti saranno riportate nella seduta successiva”.
  2. Modello della riservatezza limitata: “Il terapeuta potrà effettuare, se clinicamente opportuno, sedute individuali con ciascun partner. Le informazioni emerse in tali sedute saranno coperte da segreto professionale, salvo che non riguardino situazioni di pericolo per l’incolumità propria o altrui. Il terapeuta valuterà se e come utilizzare tali informazioni per il beneficio del percorso di coppia, sempre nel rispetto della riservatezza“.

Regole specifiche del setting di coppia

Il consenso informato psicoterapia di coppia deve prevedere situazioni specifiche che non si presentano nella terapia individuale:

  • Assenze di uno dei partner: “Le sedute si svolgono di norma con la presenza di entrambi i partner. In caso di assenza giustificata di uno dei due, sarà valutata caso per caso l’opportunità di svolgere la seduta individualmente o di rinviarla
  • Comunicazioni fuori seduta: “Le comunicazioni con il terapeuta avvengono esclusivamente durante le sedute, salvo urgenze. Eventuali email o messaggi devono essere inviati in copia a entrambi i partner
  • Uso delle informazioni: “I contenuti emersi in seduta appartengono alla coppia. È responsabilità di ciascun partner l’uso che ne farà al di fuori del setting terapeutico

La conclusione del percorso: insieme o separati

Un aspetto particolare del consenso informato psicoterapia di coppia riguarda la possibilità che il percorso porti alla decisione di separarsi. Il consenso deve contemplare questa eventualità senza presentarla come fallimento terapeutico.

Il percorso psicoterapeutico mira al benessere relazionale della coppia. Questo può significare il miglioramento della relazione esistente, ma anche l’accompagnamento verso una separazione consapevole e rispettosa, qualora questa emerga come la soluzione più funzionale al benessere di entrambi. In caso di separazione durante il percorso, verrà valutata l’opportunità di proseguire con sedute individuali o di concludere l’intervento con una fase di elaborazione della decisione“.

Piscoterapia setting terapeutico coppia dramma
Sessione di terapia di coppia con terapeuta che guida un confronto di coppia, agevolando il dialogo e il supporto reciproco tra i partner in un setting professionale.

Aspetti economici nella terapia di coppia

Il consenso informato psicoterapia di coppia deve chiarire la responsabilità economica: “Il costo della seduta è relativo alla prestazione professionale, indipendentemente dalla presenza di uno o entrambi i partner. La responsabilità del pagamento è solidale: entrambi i partner sono responsabili dell’intero importo, salvo diversi accordi interni alla coppia che non coinvolgono il professionista“.

Elementi essenziali del consenso per terapia di coppia

  • Possibilità di sedute individuali
  • Consenso di entrambi i partner
  • Regole sulla comunicazione individuale con il terapeuta
  • Gestione delle informazioni riservate
  • Politiche in caso di separazione durante la terapia

Casi speciali di consenso informato psicologia

Psicoterapia online: il consenso nell’era digitale

Il consenso informato psicologo online richiede integrazioni specifiche che contemplino le peculiarità del setting digitale. La pandemia ha accelerato l’adozione di modalità telematiche, ma molti professionisti sottovalutano ancora gli aspetti giuridici e deontologici specifici.

Il consenso informato psicologi online deve necessariamente includere:

  • Requisiti tecnici e responsabilità: “Il paziente è responsabile di garantire una connessione internet stabile e un ambiente riservato per le sedute. Il professionista non risponde di interruzioni o problematiche tecniche non dipendenti dal proprio sistema
  • Limiti territoriali: “L’intervento psicologico online è erogato in conformità alle normative italiane. Il paziente che si colleghi dall’estero lo fa sotto la propria responsabilità rispetto alle eventuali normative locali
  • Gestione delle emergenze: “In caso di emergenza durante la seduta online, il professionista attiverà i protocolli di sicurezza concordati. È necessario fornire un contatto di emergenza e l’indirizzo da cui ci si collega
  • Privacy e registrazioni: “È vietata qualsiasi forma di registrazione audio/video delle sedute da parte del paziente. Il professionista garantisce che non effettuerà registrazioni salvo specifico consenso scritto per finalità cliniche

Gruppi terapeutici: il consenso collettivo

Il consenso informato psicoterapia di gruppo presenta complessità uniche dovute alla natura multipersonale del setting. Ogni partecipante deve essere informato non solo delle dinamiche terapeutiche, ma anche delle implicazioni della condivisione dello spazio terapeutico con altri pazienti.

Elementi essenziali del consenso per terapia di gruppo:

  • Riservatezza condivisa: “Tutti i partecipanti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su quanto emerso nel gruppo. Tuttavia, il professionista non può garantire il rispetto di tale impegno da parte di terzi
  • Regole di partecipazione: “La continuità della presenza è fondamentale per il processo gruppale. Assenze ripetute o abbandono del gruppo devono essere elaborate all’interno del setting
  • Gestione dei conflitti: “Eventuali tensioni o conflitti tra partecipanti verranno affrontati all’interno del gruppo come materiale terapeutico, salvo situazioni che richiedano l’intervento diretto del conduttore

Valutazioni psicodiagnostiche e perizie

Il consenso informato psicologi per valutazioni psicodiagnostiche o perizie presenta caratteristiche distintive, dovute alla natura valutativa più che terapeutica dell’intervento.

Specificità del consenso per valutazioni:

  • Destinazione della relazione: “I risultati della valutazione saranno comunicati a [specificare: paziente/committente/autorità giudiziaria] secondo quanto previsto dal mandato professionale”
  • Limiti della riservatezza: “Il contenuto della valutazione sarà riportato nella relazione finale. Non si applica il segreto professionale tipico del rapporto terapeutico”
  • Assenza di finalità terapeutiche: “La valutazione ha esclusivamente finalità diagnostiche/peritali. Non si instaurerà una relazione terapeutica. Eventuali necessità di supporto psicologico dovranno essere indirizzate ad altro professionista

Interventi in contesti coatti: TSO e misure giudiziarie

Quando l’intervento psicologico avviene in contesti non volontari, il consenso informato psicologi assume connotazioni particolari. Sebbene il trattamento sia obbligatorio, permane il dovere informativo del professionista.

In questi casi, il documento informativo (non più propriamente “consenso”) deve specificare:

  • La natura obbligatoria dell’intervento e il provvedimento che lo dispone
  • I diritti residui del paziente (rifiuto di specifiche tecniche, richiesta di cambio professionista ove possibile)
  • Le modalità di comunicazione con l’autorità disponente
  • I criteri per l’eventuale conclusione della misura coattiva

Consenso in situazioni di emergenza psicologica

In contesti emergenziali come rischio suicidario, crisi psicotica acuta, stati dissociativi gravi, l‘acquisizione formale del consenso informato psicologi può essere differita, ma non eliminata

Il Codice Deontologico e la normativa prevedono che, superata la fase acuta, il professionista debba procedere all’acquisizione del consenso per il proseguimento dell’intervento.

La documentazione deve riportare:

  • Le circostanze che hanno reso impossibile l’acquisizione immediata del consenso
  • Gli interventi effettuati in regime di necessità e urgenza
  • Il momento in cui è stato possibile acquisire il consenso formale
  • L’eventuale ratifica degli interventi emergenziali da parte del paziente

Responsabilità e sanzioni per mancato consenso informato

L’acquisizione del consenso informato psicologi è un obbligo giuridico e deontologico la cui violazione espone il professionista a conseguenze su molteplici piani. La giurisprudenza degli ultimi anni ha progressivamente inasprito le sanzioni, riconoscendo nel consenso informato un diritto fondamentale del paziente.

Responsabilità civile: il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione

La mancata o inadeguata acquisizione del consenso informato in psicologia può configurare, di per sé, un danno risarcibile, indipendentemente dall’esito dell’intervento professionale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica costituisce un danno autonomo, distinto da eventuali danni alla salute derivanti dal trattamento.

Il professionista che operi senza valido consenso risponde:

  • Del danno patrimoniale: costi sostenuti per il trattamento non autorizzato e spese conseguenti
  • Del danno non patrimoniale: sofferenza derivante dalla lesione del diritto di scegliere consapevolmente
  • Del danno biologico: qualora l’intervento non consensuale abbia prodotto conseguenze sulla salute psicofisica

La responsabilità sussiste anche quando l’intervento sia stato tecnicamente corretto e abbia prodotto benefici per il paziente. Il principio consolidato è che “il fine terapeutico non giustifica il mezzo non autorizzato”.

Responsabilità penale: dalle lesioni alla violenza privata

Sul piano penale, l’intervento psicologico senza consenso informato psicologi potrebbe configurare diverse fattispecie di reato:

  • Violenza privata (art. 610 c.p.): quando il professionista costringa il paziente a tollerare il trattamento non autorizzato
  • Lesioni personali (art. 582-583 c.p.): se l’intervento non consensuale produce un danno alla salute psichica
  • Stato di incapacità procurato (art. 613 c.p.): in caso di tecniche che alterino la capacità di autodeterminazione senza consenso

La giurisprudenza penale tende a essere più garantista, richiedendo la prova del dolo o della colpa grave. Tuttavia, l’operare sistematicamente senza consenso o con consensi palesemente inadeguati può integrare gli estremi della colpa professionale.

Sanzioni deontologiche: dalla censura alla radiazione

L’articolo 24 del Codice Deontologico configura l’acquisizione del consenso informato psicologi come “atto di specifica ed esclusiva responsabilità” del professionista. La violazione di tale obbligo comporta l’apertura di un procedimento disciplinare che può concludersi con:

  • Avvertimento: per violazioni lievi o formali, primo episodio
  • Censura: per violazioni sostanziali ma senza conseguenze gravi
  • Sospensione dall’Albo (da 1 a 12 mesi): per violazioni gravi e/o reiterate
  • Radiazione: per violazioni gravissime o sistematiche che compromettano la dignità professionale

Gli Ordini regionali hanno mostrato crescente severità nell’applicazione delle sanzioni, particolarmente quando la mancanza di consenso riguardi minori o soggetti vulnerabili. La casistica disciplinare evidenzia che la “dimenticanza” o la “prassi consolidata” non costituiscono esimenti.

Conseguenze assicurative e risarcitorie

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le implicazioni assicurative. La maggior parte delle polizze di responsabilità civile professionale prevede clausole di esclusione o limitazione per danni derivanti da mancato consenso informato psicologi.

L’assicurazione potrebbe:

  • Rifiutare la copertura del sinistro
  • Esercitare rivalsa sul professionista
  • Aumentare significativamente il premio o recedere dal contratto

Inoltre, in caso di condanna al risarcimento, l’Ordine professionale non rilascia il parere di congruità sulla parcella in assenza di documentazione del consenso, impedendo di fatto il recupero crediti per vie legali.

La prova del consenso: l’onere documentale

In caso di contestazione, l’onere di provare l’avvenuta acquisizione del consenso informato psicoterapia grava interamente sul professionista. La giurisprudenza è costante nel ritenere insufficienti:

  • Testimonianze de relato
  • Annotazioni generiche in cartella
  • Prassi consolidate dello studio
  • Consensi verbali non documentati

Solo il consenso scritto, datato e firmato, contenente tutti gli elementi informativi richiesti, costituisce prova idonea dell’adempimento dell’obbligo. La conservazione della documentazione deve rispettare i termini prescrizionali (10 anni per la responsabilità contrattuale).

Le domande più frequenti sul consenso informato

MODULI E RISORSE: STRUMENTI PRATICI PER IL CONSENSO INFORMATO

I moduli essenziali per la pratica professionale

La corretta gestione del consenso informato psicologi richiede l’utilizzo di modulistica specifica per ogni situazione clinica. Consavio ha sviluppato modelli professionali che rispondono alle diverse esigenze della pratica psicologica, garantendo completezza normativa e facilità d’uso.

Moduli attualmente disponibili:

  • Modulo consenso informato psicologi: il modello base per consulenze psicologiche, valutazioni psicodiagnostiche e interventi di sostegno psicologico. Include tutte le sezioni obbligatorie previste dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico
  • Modulo consenso informato psicoterapia: specifico per percorsi psicoterapeutici, con sezioni dedicate all’approccio metodologico, alla gestione del setting e alle peculiarità del contratto terapeutico a lungo termine

Checklist operativa per il professionista

Per garantire la corretta acquisizione del consenso informato in psicologia, si consiglia di seguire questa checklist operativa:

Prima del primo colloquio:

  • Predisporre il modulo appropriato al tipo di intervento
  • Verificare l’aggiornamento normativo del modello utilizzato
  • Preparare l’informativa privacy GDPR aggiornata
  • Redigere il preventivo economico scritto

Durante il primo incontro:

  • Illustrare verbalmente i contenuti del consenso
  • Rispondere a domande e chiarimenti
  • Far leggere con calma il documento
  • Acquisire la firma su tutte le pagine
  • Consegnare copia al paziente

Gestione documentale:

  • Archiviare l’originale firmato
  • Inserire riferimento in cartella clinica
  • Conservare per almeno 10 anni
  • Aggiornare in caso di modifiche sostanziali

Glossario dei termini essenziali

Per facilitare la comprensione della terminologia utilizzata nel consenso informato psicologi, riportiamo i termini più rilevanti:

  • Trattamento sanitario: qualsiasi intervento psicologico finalizzato alla prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione
  • Responsabilità genitoriale: l’insieme dei diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli minori
  • Capacità di discernimento: la capacità di comprendere le informazioni ricevute e di determinarsi consapevolmente
  • Revoca del consenso: il diritto inalienabile di ritirare il consenso precedentemente espresso
  • Setting terapeutico: l’insieme delle condizioni spazio-temporali e relazionali entro cui si svolge l’intervento

Verso una gestione digitale del consenso

L’evoluzione digitale della professione psicologica richiede strumenti adeguati per la gestione documentale. I moduli cartacei, seppur ancora validi, presentano limiti in termini di:

  • Aggiornamento alle normative
  • Archiviazione e recupero
  • Personalizzazione per casi specifici
  • Integrazione con altri documenti clinici

La piattaforma Consavio rappresenta una soluzione integrata che permette di gestire l’intero processo del consenso informato psicoterapia in modalità digitale, garantendo sicurezza, conformità normativa e praticità operativa. L’utilizzo di firme digitali conformi alla natura del consenso informato assicura piena validità legale, mentre l’archiviazione cloud protegge da smarrimenti o deterioramenti.

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