Il 31 gennaio 2018 è una data spartiacque per la relazione medico-paziente in Italia. Con l’entrata in vigore della Legge 219 del 22 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, il principio di autodeterminazione del paziente cessa di essere un’interpretazione giurisprudenziale per diventare un diritto legislativamente sancito, chiaro e inequivocabile. Questa normativa ha risolto decenni di incertezze, fornendo una cornice legale solida per gestire situazioni complesse come il rifiuto di trattamenti sanitari, anche quando questi sono considerati salvavita.
Per il medico, questa legge non rappresenta un limite, ma una tutela. Per il paziente, è la garanzia che la propria volontà, se espressa in modo informato e consapevole, sarà rispettata. Ma cosa significa concretamente questo nel contesto di un rifiuto a una trasfusione di sangue? Quali sono i doveri del medico e quali le responsabilità legali? E come possono le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) diventare uno strumento fondamentale in caso di perdita di coscienza?
Questo articolo risponderà a queste domande analizzando i punti chiave della Legge 219/2017, con l’obiettivo di fornire a medici e pazienti una guida pratica e chiara per navigare con sicurezza e rispetto reciproco le scelte terapeutiche ad alto rischio.
Indice
- 1) Il cuore della legge: Il diritto di rifiutare le cure
- 2) Il ruolo e i doveri del medico: informare, rispettare, non abbandonare
- 3) In caso di urgenza e paziente incosciente: le DAT e l’amministratore di sostegno
- 4) Una legge di civiltà che tutela tutti
1) Il cuore della legge: Il diritto di rifiutare le cure
Il principio cardine è espresso senza ambiguità nell’articolo 1, comma 5 della legge. Questo comma stabilisce che:
“Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.“
Questo significa che un paziente adulto e cosciente, dopo essere stato pienamente informato sulle sue condizioni e sulle conseguenze della sua scelta, ha il diritto legale di dire “no” a una trasfusione di sangue, e tale volontà è vincolante.
2) Il ruolo e i doveri del medico: informare, rispettare, non abbandonare
La Legge 219/2017 delinea un ruolo molto preciso per il medico, basato su un’alleanza terapeutica e non più su un rapporto paternalistico.
- Dovere di informare: Il medico ha l’obbligo di informare il paziente in modo completo e comprensibile sulle conseguenze della sua decisione, incluse le prognosi infauste, e sulle possibili alternative terapeutiche. È proprio in questo contesto che l’applicazione di protocolli di Patient Blood Management (PBM) diventa cruciale.
- Dovere di rispettare: Una volta accertato che il rifiuto è informato, attuale e consapevole, il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente” (art. 1, c. 6).
- Esenzione da responsabilità: Lo stesso comma 6 è una norma di tutela fondamentale per il professionista. Stabilisce che il medico che rispetta la volontà del paziente “è esente da responsabilità civile o penale“. Questo elimina la vecchia paura del “medico accusato di omicidio del consenziente”.
- Divieto di abbandono terapeutico: Rispettare il rifiuto non significa abbandonare il paziente. Il medico ha il dovere di continuare ad assisterlo, garantendo le cure e i trattamenti a cui il paziente acconsente e alleviandone le sofferenze.
3) In caso di urgenza e paziente incosciente: le DAT e l’amministratore di sostegno
La situazione si complica quando il paziente arriva in ospedale in stato di incoscienza. Come può il medico conoscere la sua volontà? La legge prevede due strumenti fondamentali:
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Regolate dall’articolo 4, le DAT (spesso chiamate “testamento biologico”) sono il documento con cui una persona, in previsione di una futura incapacità, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
- Validità: Per essere valide, devono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata semplice consegnata all’Ufficio di stato civile del proprio comune.
- Vincolatività: Le DAT sono vincolanti per il medico. Egli è tenuto a rispettarle, a meno che non appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale o se nel frattempo siano emerse terapie nuove e non prevedibili all’epoca della stesura.
- Il fiduciario: La legge incentiva la nomina di un “fiduciario”, una persona di fiducia che possa fare le veci dell’interessato e dialogare con i medici per garantire che le DAT siano interpretate correttamente.
L’amministratore di sostegno
In assenza di DAT, se un paziente diventa incapace in modo stabile, può essere nominato un amministratore di sostegno. Se la persona aveva espresso in modo chiaro e documentato le proprie convinzioni in passato (ad esempio, tramite tesserini, dichiarazioni scritte o testimonianze coerenti), l’amministratore di sostegno può essere autorizzato dal giudice a farsi portavoce di quella volontà, rifiutando i trattamenti sanitari a nome del paziente.
4) Una legge di civiltà che tutela tutti
La Legge 219/2017 ha segnato un punto di non ritorno, allineando l’Italia ai principali standard europei in materia di diritti del paziente. Ha creato un equilibrio chiaro:
- Per il paziente: Garantisce il diritto fondamentale all’autodeterminazione e alla dignità personale.
- Per il medico: Offre una protezione legale solida, trasformando il rispetto della volontà del paziente da un rischio a un dovere tutelato dalla legge.
In questo nuovo quadro, una corretta e continua comunicazione, supportata da una documentazione chiara e inequivocabile del consenso e del dissenso (come quella facilitata da piattaforme come Consavio), non è più solo una buona pratica, ma lo strumento indispensabile per gestire le situazioni cliniche più complesse nel pieno rispetto della legalità e dell’etica.
